J\ê 27 FOGLIO

323

FEDERALE

Anno XXIV Berna, 16 ottobre 1941. Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo : ir. 2.» l'anno per gli abbonati paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio officiale del Cantone dei Origioni, e ir. 10.- per i soli abbonati al Foglio federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio officiale del Cantone Ticino in BeÙinzona.

Decreto federale eu r iniziativa popolare concernente l'aumento del numero dei membri del Consiglio federale e l'elezione di esso da parte del popolo.

(Del 25 settembre 1941.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, vista l'iniziativa popolare del 29 luglio 1939 concernente l'aumento del numero dei membri del Consiglio federale e l'elezione di esso da parte del .popolo; visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge del 27 gennaio 1892 sul modo di proce¬ dere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 1940, decreta : Art. 1.

E' sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni la domanda d'iniziativa del 29 luglio 1939 del seguente tenore: « I sottoscritti cittadini elettori svizzeri presentano, in base all'articolo 121 della Costituzione federale ed in conformità delia legge del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere nelle iniziative popolari e votazioni concernenti la revisione della Costi¬ tuzione federale, la seguente richiesta: 38

324 Gli articoli 95 e 96 della Costituzione federale sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: Art. 95. L'Autorità direttiva ed esecutiva suprema della Con¬ federazione è esercitata da un Consiglio federale composto di nove membri.

I membri del Consiglio federale sono eletti lo stesso giorno in cui vengono eletti quelli del Consiglio nazionale, per una durata di quattro anni, dai cittadini svizzeri aventi diritto; essi entrano in funzione il primo gennaio seguente.

Può essere eletto ogni cittadino svizzero eleggibile al Consiglio nazionale la cui candidatura è proposta con le firme di almeno 30.000 cittadini aventi diritto di voto. Non si potrà tuttavia eleggere più di un membro del Consiglio federale in uno stesso cantone. La Svizzera nel suo complesso forma un unico circondario elettorale.

Art. 96. Nella elezione del Consiglio federale devono tenersi in equa considerazione le tendenze politiche e le regioni linguistiche della Svizzera. Tre membri del Consiglio federale almeno devono appartenere alle regioni di lingua francese, italiana e romancia della Svizzera. Cinque almeno alle regioni di lingua tedesca.

In caso di vacanza di seggi devesi procedere senza ritardo ad una elezione complementare, a meno che il rinnovo integrale non debba avvenire entro il termine di sei mesi.

Art. 96 bis. La legislazione federale detta le disposizioni par¬ ticolari per l'applicazione dei principi menzionati agli articoli 95 e 96. » Art. 2.

L'Assemblea federale raccomanda al popolo ed ai 'Cantoni di re¬ spingere la domanda d'iniziativa (art. 1).

Art. 3.

11 Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 23 settembre 1941. Il Presidente: Dr. Nietlispach.

Il Segretario: G. Bovet.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 25 settembre 1941. Il Presidente: Albert Malche.

Il Segretario: Leimgruber.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale su l`iniziativa popolare concernente l`aumento del numero dei membri del Consiglio federale e l`elezione di esso da parte del popolo. (Del 25 settembre 1941.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1941

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

27

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

16.10.1941

Date Data Seite

323-324

Page Pagina Ref. No

10 150 731

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.