Istruzioni della Cancelleria federale sulle prestazioni linguistiche (Istruzioni sulle prestazioni linguistiche) del 18 dicembre 2012

La Cancelleria federale, visti gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 3 e 11 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 20121 sui servizi linguistici (OSLing), emana le seguenti istruzioni:

1

Scopo, oggetto e campo di applicazione

1.1

Le presenti istruzioni intendono assicurare una pratica uniforme per le prestazioni linguistiche dell'Amministrazione federale.

1.2

A questo scopo, definiscono: a. le norme redazionali e formali applicabili alle pubblicazioni ufficiali e ad altri documenti della Confederazione; b. le priorità e i criteri di scelta applicabili alle traduzioni e alle altre prestazioni linguistiche relative a testi che non sottostanno alla legislazione sulle lingue o a quella sulle pubblicazioni ufficiali; c. le regole per l'assegnazione dei mandati a esterni.

1.3

Le istruzioni si applicano alle unità dell'Amministrazione federale centrale e dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1.4

Le istruzioni si rivolgono segnatamente: a. ai servizi linguistici dell'Amministrazione federale; b. alle altre unità dell'Amministrazione federale, nella misura in cui producono esse stesse testi della Confederazione o assegnano prestazioni linguistiche a terzi; c. agli esterni incaricati dalla Confederazione di fornire prestazioni linguistiche.

1 2

RS 172.081 RS 172.010.1

1392

2013-0194

Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

2

Criteri di qualità redazionali e formali (art. 7 cpv. 2 OSLing)

2.1

La Cancelleria federale elabora e aggiorna costantemente norme redazionali applicabili alle tre lingue ufficiali, al romancio e all'inglese.

2.2

Queste norme sono vincolanti per i testi pubblicati nel Foglio federale (FF), nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS), da qualunque autorità essi vengano emanati.

2.3

Sono vincolanti:

2.3.1

per il tedesco: a. Gesetzestechnische Richtlinien3; b. Schreibweisungen. Weisungen der Bundeskanzlei zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes4; c. Rechtschreibung. Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung 5; d. Botschaftsleitfaden. Leitfaden zum Verfassen von Botschaften des Bundesrates (Botschaftsschemas und Regeln für die formale Textgestaltung)6;

2.3.2

per il francese: a. Directives de technique législative7; b. Instructions de la Chancellerie fédérale sur la présentation des textes officiels en français8; c. Aide-mémoire sur la présentation des messages du Conseil fédéral (schémas et règles de présentation)9;

2.3.3

per l'italiano: a. Direttive di tecnica legislativa10; b. Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano11;

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Themen > Gesetzgebung > Gesetzestechnik Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Dokumentation > Sprachen > Deutschsprachige Dokumente Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Dokumentation > Sprachen > Deutschsprachige Dokumente Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Dokumentation > Sprachen > Deutschsprachige Dokumente Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Thèmes > Législation > Technique législative Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Documentation > Langues > Documents en français Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Documentation > Langues > Documents en français Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Temi > Legislazione > Tecnica legislativa Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Documenti in italiano

1393

Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

c.

2.4

Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale (schemi e regole di presentazione)12.

La Cancelleria federale mette a disposizione dei traduttori e dei redattori altre guide e promemoria nelle varie lingue13, segnatamente: a. sul pari trattamento linguistico di donna e uomo; b. sulla presentazione e formulazione degli atti normativi; c. sull'ortografia in romancio; d. sull'ortografia e la formulazione di testi in inglese; e. sulle questioni riguardanti la terminologia plurilingue o generale.

3

Lingue (art. 8 cpv. 3 OSLing)

3.1

Le lingue nelle quali devono essere forniti i testi della Confederazione sono definite segnatamente nella legislazione sulle lingue e nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

3.2

Le lingue nelle quali devono essere forniti i testi relativi agli affari del Consiglio federale sono definite nel Raccoglitore rosso14.

3.3

Le direttive del Raccoglitore rosso si applicano per analogia ai testi di livello inferiore, segnatamente alle ordinanze dei dipartimenti, degli uffici e delle unità dell'Amministrazione federale decentralizzata che sono pubblicate nella Raccolta ufficiale, nonché alle istruzioni, circolari e direttive che sono pubblicate solo su supporto elettronico.

3.4

Le informazioni interne la cui comprensione è indispensabile per il personale dell'Amministrazione federale, segnatamente i documenti relativi al diritto del personale, sono fornite nelle tre lingue ufficiali.

3.5

I testi relativi al funzionamento interno dell'Amministrazione federale ai quali non si applicano i numeri da 3.1 a 3.4 non sono tradotti nella misura in cui almeno due delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a. sono destinati a una sola persona o a un gruppo di persone circoscritto; b. sono destinati ai quadri di livello medio o superiore; c. hanno un contenuto informale.

3.6

L'allegato 1 riporta esempi di documenti la cui traduzione è facoltativa e lasciata al libero apprezzamento dei dipartimenti.

12 13 14

Versione in vigore su www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Documenti in italiano Cfr. www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue http://intranet.bk.admin.ch > Temi > Raccoglitore rosso > Traduzione

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Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

4

Mandati affidati a esterni (art. 11 cpv. 3 OSLing)

4.1

Disposizioni generali

4.1.1

Il presente numero disciplina il ricorso a traduttori o altri specialisti esterni (mandatari) da parte delle unità amministrative competenti (mandanti).

4.1.2

Ai mandati affidati a esterni si applicano le disposizioni della legislazione sugli acquisti pubblici e quelle del codice di comportamento dell'Amministrazione federale del 15 agosto 201215.

4.2

Requisiti dei mandatari

4.2.1

I mandatari devono avere una qualifica sufficiente. Quest'ultima è reputata tale se il mandatario: a. è titolare di un diploma di scuola universitaria equivalente a quelli richiesti ai collaboratori dei servizi linguistici dell'Amministrazione federale; b. ha un'esperienza professionale equivalente o dispone di conoscenze particolari richieste dal grado di specializzazione di un testo.

4.2.2

Prima di iniziare la collaborazione, le unità amministrative competenti verificano se il mandatario soddisfa i requisiti richiesti.

4.2.3

Le unità amministrative competenti possono assegnare mandati privati a impiegati dell'Amministrazione federale solo se questi occupano un posto a tempo parziale. Gli impiegati comunicano ai propri superiori le loro occupazioni accessorie rimunerate.

4.3

Procedura

4.3.1

I contratti stipulati con i mandatari sono conclusi in linea di principio in forma scritta. Il mandante può decidere di rinunciare a un contratto scritto.

4.3.2

Per i testi delle pubblicazioni ufficiali, il mandante comunica in tempo utile ai servizi linguistici centrali della Cancelleria federale il nome del revisore interno e il nome del mandatario.

15

FF 2012 6999

1395

Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

4.4

Obblighi e prestazioni del mandatario

4.4.1

Il subappalto è vietato.

4.4.2

Il mandatario deve garantire al mandante di comunicare direttamente con la persona effettivamente incaricata dell'esecuzione della prestazione e questo durante tutta la durata del mandato.

4.4.3

Salvo accordo contrario, il mandatario rinuncia ai diritti d'autore o diritti affini sulla prestazione fornita.

4.4.4

Il mandatario è sottoposto all'obbligo di confidenzialità.

4.4.5

Nel caso particolare della traduzione, la prestazione del mandatario comprende: a. la traduzione propriamente detta; b. la verifica della traduzione; c. la comunicazione di qualsiasi informazione documentaria o terminologica utile ai fini del controllo di qualità.

4.5

Obblighi del mandante

4.5.1

Al momento di affidare un mandato a un esterno, il mandante indica: a. le caratteristiche del testo da trattare (titolo, volume e tipo di prestazione); b. il termine entro il quale il lavoro deve essere effettuato; c. la tariffa; d. le persone da contattare; e. l'esistenza delle presenti istruzioni e l'obbligo di conformarvisi.

4.5.2

Il mandante assicura la revisione interna dei testi affidati a un esterno e risponde della loro qualità.

4.6

Resoconto

All'inizio di ogni anno, le unità amministrative competenti comunicano ai servizi linguistici centrali della Cancelleria federale i dati relativi ai mandati affidati a esterni; i dati statistici, suddivisi per lingua, informano sulla tipologia e sul volume delle prestazioni linguistiche.

4.7 4.7.1

1396

Tariffa La tariffa applicabile alle traduzioni affidate a esterni è calcolata sul testo di partenza e si basa su una pagina di 30 righe da 60 battute, per un totale di 1800 caratteri (spazi inclusi).

Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

4.7.2

La tariffa è costituita: a. da un prezzo di base modulato in funzione del grado di difficoltà del testo; b. da un supplemento per i testi reputati urgenti.

4.7.3

La tariffa massima, compresa l'urgenza, non può superare il tetto massimo fissato per i testi particolarmente difficili.

4.7.4

Il supplemento per testo urgente non può superare il 25 per cento della tariffa di base e può essere versato soltanto se è stato convenuto preliminarmente dalle parti contraenti.

4.7.5

Ai mandati che non possono essere retribuiti in base al numero di pagine si applica una tariffa oraria o un'altra modalità di retribuzione previamente convenuta.

4.7.6

La tariffa completa figura nell'allegato 2 alle presenti istruzioni; è periodicamente aggiornata.

4.8

Inadempienze e controversie

4.8.1

Le contestazioni concernenti le prestazioni fornite devono essere segnalate per scritto dal mandante non appena è stata constatata un'inadempienza.

4.8.2

L'onorario è ridotto tenendo conto del lavoro supplementare e dei pregiudizi causati al mandante se il mandatario: a. non rispetta il termine convenuto; o b. non fornisce una prestazione della qualità auspicata dal mandante e non è in grado di apportare in tempo utile i necessari miglioramenti.

4.8.3

Per le controversie deferite all'autorità giudiziaria, il foro è Berna.

5

Disposizioni finali

5.1

Le istruzioni della Cancelleria federale del 12 dicembre 200016 concernenti i mandati a traduttori e revisori privati sono abrogate.

5.2

Il numero 4 delle istruzioni si applica ai contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2013.

5.3

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

18 dicembre 2012

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

16

Pubblicate solo in versione elettronica.

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Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

Allegato 1 (n. 3.6)

Esempi di documenti la cui traduzione è facoltativa 1.

La traduzione di determinati testi ad uso interno è facoltativa; è il caso segnatamente dei documenti seguenti, che accompagnano varie fasi della procedura (secondo il Raccoglitore rosso): ­ proposte al Consiglio federale; ­ dispositivi di decisione; ­ note di discussione; ­ note d'informazione; ­ fogli di accompagnamento degli affari; ­ e-mail di accompagnamento per la consultazione degli uffici.

2.

Rapporti dei gruppi di studio o di lavoro.

3.

Bollettini o periodici degli uffici.

4.

Note esplicative o di sintesi («note gialle») che accompagnano i dossier per il capo del dipartimento.

5.

Riassunti di rapporti.

6.

Documenti di lavoro non definitivi.

7.

Verbali interni.

8.

Note di discussione («speaking note») e documenti relativi alle sessioni parlamentari.

9.

Contributi di autori esterni all'Amministrazione federale per pubblicazioni interne dei dipartimenti o degli uffici.

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Istruzioni sulle prestazioni linguistiche

Allegato 2 (n. 4.7.6)

Tariffa 1.

La tariffa applicabile alle traduzioni esterne varia secondo il grado di difficoltà del testo o della sua materia; è calcolata sul testo di partenza. La tariffa per una pagina di 30 righe da 60 battute varia:

1.1

da 120 franchi (pari a 4,00 fr. per riga o 40 ct. per parola, tariffa di base) a 150 franchi (pari a 5 fr. per riga o 50 ct. per parola, inclusa l'urgenza) per i testi di media difficoltà;

1.2

da 126 franchi (pari a 4,20 fr. per riga o 42 ct. per parola, tariffa di base) a 156 franchi (pari a 5,20 fr. per riga o 52 ct. per parola, inclusa l'urgenza) per i testi particolarmente difficili.

2.

I lavori di revisione e le altre prestazioni linguistiche a cui non può essere applicata la tariffa per pagina sono rimunerati con una tariffa oraria di 90 franchi.

3.

Gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

1399