Procedure di consultazione

Commissioni parlamentari 11.449 Iv.pa. Pubblicazione di misure di protezione degli adulti Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto della protezione degli adulti, le misure che limitano l'esercizio dei diritti civili di una persona non sono più pubblicate nei fogli ufficiali cantonali. Per avere informazioni sull'esistenza di una misura i terzi devono pertanto rivolgersi, per ogni singolo caso, all'autorità competente in materia di protezione degli adulti, rendendo verosimile il loro interesse a esserne informati. Questa nuova modalità è senz'altro positiva, dato che la pubblicazione di tali misure comporta il rischio di stigmatizzare la persona interessata. La Commissione ritiene tuttavia che il diritto vigente sia troppo restrittivo per quanto concerne l'accesso di terzi ai dati relativi all'esercizio dei diritti civili di una persona che sono importanti per stipulare contratti. Propone dunque di comunicare all'ufficio di esecuzione l'adozione di una misura di protezione affinché quest'ultimo possa informarne i terzi che ne fanno domanda. Gli eventuali partner contrattuali possono così prenderne conoscenza in modo relativamente facile. La revisione si prefigge inoltre di determinare chiaramente le altre autorità cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti è tenuta a comunicare l'esistenza di una misura.

Inizio della consultazione: 13 dicembre 2013 Termine della consultazione: 31 marzo 2014 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel. 031 32 24797, fax 031 32 24225, www.bj.admin.ch La documentazione inviata in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

27 dicembre 2013

2013-3169

Cancelleria federale

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