Termine di referendum: 10 ottobre 2013

Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20111, decreta: I Il Libro primo del Codice civile2 è modificato come segue: Art. 25 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Il Libro secondo del Codice civile3 è modificato come segue: Art. 133 F. Figli I. Diritti e doveri dei genitori

Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:

1

1.

l'autorità parentale;

2.

la custodia;

3.

le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e

4.

il contributo di mantenimento.

Il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Prende in considerazione l'istanza comune dei genitori e, per quanto possibile, il parere del figlio.

2

Può stabilire il contributo di mantenimento anche per un periodo che va oltre la maggiore età del figlio.

3

1 2 3

FF 2011 8025 RS 210 RS 210

2011-2459

4039

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 134 cpv. 2­4 Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

2

Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l'autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.

3

Se deve decidere sulla modifica dell'autorità parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l'autorità di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.

4

Art. 179, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.

1

Art. 270a II. Figlio di genitori non coniugati

Se l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

1

Se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all'ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell'altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale.

2

Se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

3

Le modifiche dell'attribuzione dell'autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.

4

Art. 275 cpv. 2 Se decide in merito all'autorità parentale, alla custodia o al contributo di mantenimento secondo le disposizioni sul divorzio e a tutela dell'unione coniugale, il giudice disciplina anche le relazioni personali.

2

4040

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 296 A. Principi

1

L'autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio.

Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

2

I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale. Raggiunta la maggiore età, ottengono l'autorità parentale.

Se viene revocata la curatela generale, l'autorità di protezione dei minori decide in merito all'attribuzione dell'autorità parentale conformemente al bene del figlio.

3

Art. 297 Abis. Morte di un genitore

Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale spetta al genitore superstite.

1

Se muore il genitore che deteneva l'autorità parentale esclusiva, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al genitore superstite oppure nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

2

Art. 298 Ater. Divorzio e altre procedure matrimoniali

Nell'ambito di una procedura di divorzio o di una procedura a tutela dell'unione coniugale il giudice attribuisce l'autorità parentale esclusiva a uno dei genitori se è necessario per tutelare il bene del figlio.

1

Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio, se non vi sono prospettive di un accordo in merito tra i genitori.

2

Invita l'autorità di protezione dei minori a nominare un tutore se né la madre né il padre sono idonei ad assumere l'autorità parentale.

3

Art. 298a Aquater. Riconoscimento e sentenza di paternità I. Dichiarazione comune dei genitori

Se i genitori non sono uniti in matrimonio e il padre riconosce il figlio o se il rapporto di filiazione è stabilito per sentenza e al momento della pronuncia l'autorità parentale congiunta non è stata ancora disposta, l'autorità parentale congiunta viene istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.

1

2

In tale dichiarazione i genitori confermano di: 1.

essere disposti ad assumersi congiuntamente la responsabilità del figlio; e

2.

essersi accordati in merito alla custodia, alle relazioni personali o alla partecipazione alla cura del figlio e al suo contributo di mantenimento.

4041

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Prima di rilasciare la dichiarazione, i genitori possono valersi della consulenza dell'autorità di protezione dei minori.

3

La dichiarazione va indirizzata all'ufficio dello stato civile se i genitori la rilasciano contestualmente al riconoscimento del figlio. Se la rilasciano successivamente, la indirizzano all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

4

Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre.

5

Art. 298b II. Decisione dell'autorità di protezione dei minori

Se uno dei genitori si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l'altro può rivolgersi all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

1

L'autorità di protezione dei minori dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.

2

Contestualmente alla decisione sull'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori disciplina anche le altre questioni litigiose. È fatta salva l'azione di mantenimento.

3

Se la madre è minorenne o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce l'autorità parentale al padre o nomina un tutore, scegliendo la soluzione più adatta a tutelare il bene del figlio.

4

Art. 298c III. Azione di paternità

Se accoglie un'azione di paternità, il giudice dispone l'autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l'autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.

IV. Modificazione delle circostanze

1

Art. 298d A istanza di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio.

Può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio.

2

Art. 299, titolo marginale Aquinquies.

Patrigno e matrigna

4042

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 300, titolo marginale Asexies. Genitori affilianti

Art. 301 cpv. 1bis 1bis

Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente

se: 1.

si tratta di affari quotidiani o urgenti;

2.

il dispendio richiesto per raggiungere l'altro genitore non risulta ragionevole.

Art. 301a II. Determinazione del luogo di dimora

L'autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

1

Se i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell'altro genitore oppure per decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori, qualora:

2

a.

il nuovo luogo di dimora si trovi all'estero; o

b.

la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni personali.

Il genitore che detiene l'autorità parentale esclusiva informa tempestivamente l'altro genitore se intende modificare il luogo di dimora del figlio.

3

Il genitore che intende cambiare il proprio domicilio ha lo stesso obbligo di informazione.

4

Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell'autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento. Se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l'autorità di protezione dei minori.

5

Art. 302, titolo marginale III. Educazione

Art. 303, titolo marginale IV. Educazione religiosa

4043

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Art. 304, titolo marginale V. Rappresentanza 1. Verso i terzi a. In genere

Art. 308, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 II. Curatela

1

Concerne soltanto il testo francese

L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.

2

Art. 309 Abrogato Art. 310, titolo marginale III. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

Art. 311 cpv. 1 n. 1 Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:

1

1.

quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente;

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Capo primo: Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto Art. 12 cpv. 4 e 5 Se all'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l'autorità parentale spetta a un solo genitore, l'altro genitore può, entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all'autorità competente di disporre l'autorità parentale congiunta. L'articolo 298b si applica per analogia.

4

4044

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Il genitore che in occasione del divorzio è stato privato dell'autorità parentale può rivolgersi individualmente al giudice competente soltanto se il divorzio non risale a più di cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.

5

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 2 luglio 20134 Termine di referendum: 10 ottobre 2013

4

FF 2013 4039

4045

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale Art. 100 cpv. 2 lett. c 2

Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: c.

in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 19806 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 19807 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;

2. Codice di procedura civile8 Art. 299 cpv. 2 lett. a e c n. 1, 300 lett. a e 301 lett. c Concerne soltanto il testo francese.

3. Legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato Art. 63 cpv. 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85).

1

Art. 85 cpv. 4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzioni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati

4

5 6 7 8 9

RS 173.110 RS 0.211.230.01 RS 0.211.230.02 RS 272 RS 291

4046

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

adottati o sono riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell'adulto.

4. Codice penale10 Art. 220 Sottrazione di minorenne

10

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

RS 311.0

4047

Codice civile svizzero (Autorità parentale)

4048