Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici» del 21 giugno 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», depositata il 6 settembre 20102; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20123, decreta: Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 6 settembre 2010 «Per i trasporti pubblici» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 81a (nuovo) Trasporti pubblici La Confederazione e i Cantoni promuovono in tutte le regioni del Paese i trasporti pubblici su strada, per ferrovia e vie d'acqua, nonché il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia.
Art. 86 cpv. 3, 3ter (nuovo), 4 e 5 (nuovo) Impiega per i trasporti la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri. Questa quota a destinazione vincolata è ripartita come segue: 3
1 2 3
a.
una metà per i compiti di cui all'articolo 81a; il promovimento avviene principalmente mediante il finanziamento dell'infrastruttura;
b.
l'altra metà per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 1. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; 2. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
RS 101 FF 2010 5843 FF 2012 1283
2011-2713
3999
Iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici». DF
3.
4.
5.
6.
7.
provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati; contributi ai costi delle strade principali; contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale; contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore; contributi ai Cantoni senza strade nazionali.
Il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali è impiegato per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale di cui al capoverso 3 lettera b.
3ter
Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento, differenziato secondo il tipo di carburante, sull'imposta di consumo.
4
Il prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti dei trasporti terrestri è impiegato in parti uguali per i compiti e le spese di cui al capoverso 3 lettere a e b.
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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. c 3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 2
Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: c.
utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettera a;
Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 86 (Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico) L'assegnazione dei mezzi secondo l'articolo 86 capoverso 3 è attuata entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 81a da parte del Popolo e dei Cantoni.
Art. 2 1 Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni insieme al controprogetto diretto (decreto federale del 20 giugno 20135 concernente
4 5
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
FF 2012 1467
4000
Iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici». DF
il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.
2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.
Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013
Consiglio nazionale, 21 giugno 2013
Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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