Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Disegno

(Legge sulle professioni mediche, LPMed) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20131, decreta: I La legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1. Negli articoli 35 capoversi 13, 36 capoversi 2 e 3, 40, 41 capoverso 1 e 65 capoverso 1 l'espressione «liberamente» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale».

2. Nell'articolo 1 capoverso 3 lettera e nonché nell'articolo 34 l'espressione «libero esercizio delle professioni mediche universitarie/di una professione medica universitaria» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «esercizio delle professioni mediche universitarie/di una professione medica universitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale».

3. Negli articoli 5 capoverso 2, 37, 43 capoverso 1 lettere d ed e, nonché capoverso 3, 44 capoverso 2, 45, rubrica e capoverso 2, 65 capoverso 1 e 67 capoverso 2 l'espressione «libero esercizio» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «esercizio (della professione) nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale».

4. Nell'articolo 66 capoverso 1 l'espressione «libero esercizio della professione di chiropratico» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «libero esercizio della professione di chiropratico nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale».

Art. 4 cpv. 2 lett. d 2

La formazione e il perfezionamento abilitano in particolare a: d.

1 2

assumere le proprie responsabilità nell'ambito della sanità, soprattutto nelle cure mediche di base e, dal profilo specificatamente professionale, nei confronti della società;

FF 2013 5363 RS 811.11

2013-0551

5389

Legge sulle professioni mediche

Art. 7, frase introduttiva e lett. c I cicli di studio favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e della personalità degli studenti in modo da poter affrontare le future esigenze professionali. In particolare, devono consentire agli studenti di: c.

rispettare, nell'ambito delle cure, il diritto di autodeterminazione dei pazienti.

Art. 8 lett. c, g, j (nuova) e k (nuova) Chi ha concluso gli studi di medicina umana, di odontoiatria o di chiropratica deve: c.

essere in grado di utilizzare gli agenti terapeutici in modo professionale, economico ed ecologicamente sostenibile;

g.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

j.

avere adeguate conoscenze su metodi e approcci terapeutici della medicina complementare;

k.

avere dimestichezza con i compiti dei diversi professionisti della salute nelle cure mediche di base e conoscere l'importanza e la funzione centrali della medicina di famiglia.

Art. 9 lett. c, h (nuova) e i (nuova) Chi ha concluso gli studi di farmacia deve: c.

disporre di conoscenze approfondite sull'impiego, gli effetti, l'applicazione e i rischi legati ai dispositivi medici importanti per la sua professione e ai medicamenti;

h.

avere dimestichezza con i compiti dei diversi professionisti della salute nelle cure mediche di base;

i.

conoscere e capire segnatamente i principi e le basi tecniche relativi alla preparazione, alla dispensazione, allo smercio, alla documentazione e all'eliminazione di medicamenti della medicina complementare, nonché le corrispondenti prescrizioni legali.

Art. 10 lett. i (nuova) Chi ha concluso gli studi di veterinaria deve: i.

avere adeguate conoscenze di sui metodi e gli approcci terapeutici della medicina complementare.

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a 2

È ammesso all'esame federale di chiropratico anche chi: a.

5390

Concerne soltanto il testo francese.

Legge sulle professioni mediche

Art. 13

Disposizioni esecutive concernenti gli esami federali

Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le scuole universitarie, il Consiglio federale determina: a.

il contenuto dell'esame;

b.

la procedura d'esame;

c.

le tasse d'esame e le indennità versate agli esperti.

Art. 13a (nuovo)

Istituzione delle commissioni d'esame

Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina le commissioni d'esame alle quali compete lo svolgimento degli esami e conferisce loro i mandati necessari.

Art. 15 cpv. 1 Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.

1

Art. 17 cpv. 2 lett. i (nuova) e 3 (nuovo) 2

Il perfezionamento deve conferire in particolare la capacità di: i.

capire i compiti dei diversi professionisti della salute e le loro interazioni nelle cure mediche di base, compresa la funzione di pilotaggio della medicina di famiglia, ed eseguire i propri compiti in questo ambito conformemente alla specificità della propria professione;

I medici in medicina umana attivi nelle cure mediche di base devono acquisire le conoscenze, attitudini e capacità specifiche al settore della medicina di famiglia durante il pertinente perfezionamento nell'ambito della medicina di famiglia, in parte sotto forma di assistenza in uno studio medico.

3

Art. 19 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 21 cpv. 1 e 4 Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.

1

4

Abrogato

Art. 27 cpv. 5, frase introduttiva 5

L'organo di accreditamento può:

5391

Legge sulle professioni mediche

Art. 29

Periodo di validità

Il periodo di validità dell'accreditamento dei cicli di studio è disciplinato dalla legge federale del 30 settembre 20113 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

1

2

L'accreditamento dei cicli di perfezionamento è valido per sette anni al massimo.

Art. 31, rubrica e cpv. 1 Modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato Ogni modifica materiale di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere comunicata all'istanza di accreditamento.

1

Art. 31a (nuovo)

Obbligo di informazione

Su richiesta, le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono gratuitamente all'istanza di accreditamento tutte le informazioni, i rapporti e i documenti di cui necessita per eseguire i compiti di vigilanza.

Art. 34 cpv. 2 (nuovo) Non esercita la professione nel settore privato chi la esercita alle dipendenze di Cantoni o Comuni.

2

Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c (nuova) e cpv. 4 (nuovo) L'autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente:

1

c.

padroneggia una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l'autorizzazione.

Chi dispone dell'autorizzazione di esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione in un altro Cantone.

4

Art. 38 cpv. 2 (nuovo) Se la revoca avviene nei confronti di una persona in possesso anche di un'autorizzazione di un altro Cantone, l'autorità competente informa l'autorità di vigilanza di tale Cantone.

2

Art. 50 cpv. 2 La Commissione può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti.

2

3

RS ...; FF 2011 6629

5392

Legge sulle professioni mediche

Art. 51 cpv. 4bis (nuovo) 4bis Nel registro viene utilizzato sistematicamente il numero di assicurato conformemente all'articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per identificare in modo univoco le persone in esso elencate e per aggiornare i dati personali. Il numero di assicurato non è accessibile pubblicamente ed è a disposizione unicamente dei servizi incaricati di tenere i registri, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Art. 52, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al Dipartimento ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un'autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, segnatamente qualsiasi restrizione all'esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare.

1

Art. 53 cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3 (nuovo) I dati relativi a misure disciplinari, come pure i motivi di revoca o rifiuto di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione di esercitare la professione e delle autorità di vigilanza.

2

2bis Le autorità competenti di un procedimento disciplinare in corso possono chiedere al Dipartimento informazioni sui dati relativi a restrizioni soppresse, nonché sui divieti temporanei di esercitare la professione cui è apposta la menzione «cancellato».

Tutti gli altri dati sono di massima accessibili al pubblico. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se il pubblico accesso non è necessario nell'interesse della sanità pubblica.

3

Art. 54

Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro

L'iscrizione di una restrizione è eliminata dal registro cinque anni dopo la sua soppressione.

1

L'iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la pronuncia della misura.

2

Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione.

3

Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

4

4

RS 831.10

5393

Legge sulle professioni mediche

Art. 55 cpv. 2 (nuovo) 2

Su richiesta della persona interessata, emanano una decisione formale sull' ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato.

Art. 67a (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le persone che, prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., esercitavano la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e secondo il diritto cantonale non necessitavano di un'autorizzazione per l'esercizio di tale professione, possono continuare a esercitare la loro professione per al massimo cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche Art. 43 cpv. 4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate nel registro non appena un'autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

4

2. Legge del 3 ottobre 19516 sugli stupefacenti nella versione del 20 marzo 20087 Art. 9 cpv. 1 e 3 1 Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici8 che esercitano la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 20069 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze di Cantoni e Comuni e che dispongono della relativa autorizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione, escluse le autorizzazioni eccezionali conformemente all'articolo 8

5 6 7 8 9

FF 2011 2465 RS 812.121 FF 2008 1955 Ordinanza del 17 ott. 2001 sull'autorizzazione dei medicamenti; RS 812.212.1.

RS 811.11

5394

Legge sulle professioni mediche

LStup. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensazione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.

3

Abrogato

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5395

Legge sulle professioni mediche

5396