Variante C Decreto federale Disegno concernente una disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 20131, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Titolo prima dell'articolo 7
Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici, obiettivi sociali e servizio universale Capitolo 1: Diritti fondamentali Titolo prima dell'articolo 41
Capitolo 3: Obiettivi sociali e servizio universale Art. 41, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3 e 4 Obiettivi sociali 1
La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:
3e4
Abrogati
Art. 41a 1
Servizio universale
La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un servizio universale sufficiente.
Il servizio universale comprende i beni e le prestazioni di usuale necessità, segnatamente quanto ad approvvigionamento idrico ed energetico, smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, salute, alloggio, derrate alimentari, trasporto di persone e di merci, servizi postali e di telecomunicazione, formazione, media, cultura, sport e sicurezza.
2
1 2
FF 2013 2825 RS 101
2013-0657
2855
Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale. DF
I beni e le prestazioni del servizio universale sono costantemente disponibili a prezzi accessibili in tutte le regioni del Paese e per tutta la popolazione.
3
Per il finanziamento va tenuto adeguatamente conto dei principi secondo cui i costi sono a carico di chi li ha causati e i prezzi devono coprire i costi.
4
Art. 41b
Attuazione degli obiettivi sociali e del servizio universale
La Confederazione e i Cantoni si adoperano a favore degli obiettivi sociali e del servizio universale a complemento della responsabilità e dell'iniziativa private e nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
1
Dagli obiettivi sociali e dalle disposizioni sul servizio universale non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
2
Art. 43a cpv. 4 4
Le collettività rispettano i principi del servizio universale.
Art. 92 cpv. 2 primo periodo La Confederazione provvede affinché nel settore delle poste e delle telecomunicazioni vi sia in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzo ragionevole. ...
2
II Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
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