Allegato 4 Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione Concluso a Pechino il 6 luglio 2013 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera, e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese, (di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»), animati dal desiderio di consolidare le relazioni economiche e politiche che la Cina e la Svizzera intrattengono da lunga data; determinati a promuovere lo sviluppo sostenibile tenendo conto delle situazioni sociali, culturali ed economiche della Cina e della Svizzera e ribadendo che la promozione della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile è essenziale ai fini della prosperità economica a lungo termine; intenzionati a rafforzare la cooperazione bilaterale al fine di contribuire alla realizzazione di approcci globali adatti ad affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile; richiamandosi alla Dichiarazione d'intenti del 15 giugno 2011 tra il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione; considerando gli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata «OIL»), di cui la Cina e la Svizzera sono membri; convinti che la cooperazione tra le Parti in materia di lavoro e occupazione servirà ai loro interessi comuni e contribuirà a intensificare i legami di amicizia che uniscono la Cina e la Svizzera; hanno convenuto quanto segue:

1 2

Dal testo originale francese.

FF 2013 7083

2013-2106

7157

Acc. tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione

Art. 1

Obiettivi e campo d'applicazione

1. Le Parti convengono di migliorare le condizioni di lavoro, di promuovere il lavoro dignitoso, di proteggere e promuovere i diritti fondamentali nel lavoro tenendo conto dei diversi contesti nazionali, compresi gli aspetti dello sviluppo, della società, della cultura e della storia.

2. Le Parti intensificano la cooperazione bilaterale in materia di lavoro e occupazione nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Le Parti riaffermano gli obblighi della Cina e della Svizzera in qualità di membri dell'OIL, compresi i loro impegni derivanti dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti.

2. Le Parti riaffermano gli impegni della Cina e della Svizzera, assunti in virtù della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2006 sulla piena occupazione e sul lavoro dignitoso per tutti, a riconoscere la piena occupazione, la creazione di posti di lavoro produttivi e il lavoro dignitoso come elementi fondamentali dello sviluppo sostenibile.

3. Le Parti richiamano gli obblighi della Cina e della Svizzera, derivanti dalla loro adesione all'OIL, di attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che hanno ratificato.

4. Le Parti riaffermano la Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 97a sessione nel 2008.

5. Le Parti riconoscono che è inopportuno incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione garantito dalla legislazione, dai regolamenti, dalle politiche e dalle pratiche nazionali della Cina e della Svizzera in materia di lavoro.

6. Le Parti riconoscono che è inopportuno definire o utilizzare la legislazione, i regolamenti, le politiche e le pratiche nazionali in materia di lavoro a scopi protezionistici in Cina e in Svizzera.

7. Le Parti applicano in modo efficace le rispettive legislazioni nazionali in materia di lavoro.

Art. 3

Cooperazione

1. Le Parti riaffermano l'importanza della cooperazione per continuare a perfezionare le loro norme in materia di lavoro e le relative pratiche conformemente ai rispettivi obiettivi politici nazionali e agli obblighi definiti nelle convenzioni dell'OIL loro applicabili.

2. In funzione di tale obiettivo, le Parti convengono che la cooperazione in materia di lavoro e occupazione, compresi la cooperazione amministrativa e tecnica e il 7158

Acc. tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione

potenziamento delle risorse, sia condotta nel quadro della Dichiarazione d'intenti del 15 giugno 2011 tra il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera sulla cooperazione in materia di lavoro e occupazione.

Art. 4

Accordi istituzionali e consultazioni

1. Per facilitare l'attuazione del presente Accordo e le relative comunicazioni, ogni Parte designa appositi organi di contatto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

2. In caso di controversie sull'interpretazione o sull'attuazione del presente Accordo, una Parte può chiedere all'altra Parte l'avvio di consultazioni attraverso gli organi di contatto. Le Parti si adoperano per raggiungere un consenso sulla questione attraverso la cooperazione, la concertazione e il dialogo.

3. Se una Parte chiede l'avvio di consultazioni nell'ottica di contribuire alla risoluzione di una tale questione, le Parti si riuniscono il più presto possibile e, salvo altrimenti convenuto dalle stesse, entro 90 giorni dalla richiesta.

4. La controversia può essere comunicata, a fini di consultazione, durante una riunione congiunta delle Parti a cui possono presenziare anche ministri.

Art. 5

Disposizioni finali

Le Parti si notificano a vicenda per scritto l'adempimento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni nazionali in vista dell'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il sessantesimo giorno a decorrere dalla data dell'ultima notifica. Esso rimane in vigore a tempo indeterminato, salvo che una delle Parti notifichi all'altra Parte la denuncia dell'Accordo con un preavviso di sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino, il 6 luglio 2013, in due esemplari originali in lingua cinese, francese e inglese, entrambi ugualmente autentici. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche prevale il testo inglese.

Per il Dipartimento federale dell'economia, Per il Ministero delle risorse umane e della formazione e della ricerca della sicurezza sociale della Repubblica della Confederazione Svizzera: Popolare Cinese: ......

......

7159

Acc. tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale della Repubblica popolare Cinese sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione

7160