Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA», depositata il 17 dicembre 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 17 dicembre 2012 «Imposta sull'energia invece dell'IVA» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 130 (nuovo) Imposta sull'energia La Confederazione può riscuotere un'imposta sull'importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l'energia è esportata, l'imposta viene restituita. L'imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.

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Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un'imposta sull'energia grigia.

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L'aliquota dell'imposta è determinata in modo che il gettito dell'imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.

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Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un'aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.

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Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell'imposta, la legge può prevedere eccezioni a un'imposizione integrale.

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RS 101 FF 2013 553 FF 2013 7747

2013-1844

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Iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA». DF

Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d'imposta può essere impiegato a tal fine.

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Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. ebis (nuova) 3. Disposizione transitoria dell`art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: ebis. utilizzare l'1,5 per cento del gettito dell'imposta sull'energia di cui all'articolo 130a;

Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 130a (Imposta sull'energia) All'entrata in vigore della legislazione relativa all'articolo 130a, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l'accettazione dello stesso:

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a.

gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;

b.

l'articolo 134 è modificato come segue:

Art. 134

Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

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2 La

percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all'articolo 130a capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell'imposta sull'energia corrisponda al gettito medio dell'imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.

3 Se la legislazione relativa all'articolo 130a non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l'accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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