Termine di referendum: 6 aprile 2014

Legge federale sullinterdizione di esercitare unattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile) del 13 dicembre 2013

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 20121, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 19 cpv. 3 Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59­61, 63, 64, 67, 67b e 67e.

3

Art. 67 2. Interdizione di esercitare unattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

a. Interdizione di esercitare unattività, condizioni

1 2

1 Se alcuno, nellesercizio di unattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro unaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellesercizio di unattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnera2

FF 2012 7765 RS 311.0

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bili, il giudice può interdirgli lesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59­61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

3

a.

tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenne;

b.

atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188);

c.

pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59­61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).

4

5 Se lautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellinterdizione di esercitare unattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare uninterdizione di esercitare unattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare unattività.

Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che lautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lautore dal

6

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commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato linterdizione.

7 Il giudice può ordinare unassistenza riabilitativa per la durata dellinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata uninterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Art. 67a Contenuto e portata

1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellarticolo 67 le attività svolte nellesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellambito di unassociazione o di unaltra organizzazione.

2 Linterdizione ai sensi dellarticolo 67 vieta allautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

3 Se sussiste il rischio che lautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, linterdizione verte sulla totalità dellattività considerata.

4 Le interdizioni di cui allarticolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellattività considerata.

Art. 67b b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

1

Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allautore di:

2

a.

mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b.

avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

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c.

trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

Per eseguire il divieto, lautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lautore.

3

Il giudice può ordinare unassistenza riabilitativa per la durata del divieto.

4

5 Se necessario per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 67c c. Disposizioni comuni.

Esecuzione dellinterdizione o del divieto

1 Linterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

2 La durata dellesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59­61 e 64) non è computata nella durata dellinterdizione o del divieto.

Se lautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

3

4 Se lautore ha superato con successo il periodo di prova, lautorità competente decide se linterdizione di cui allarticolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui allarticolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

5 Lautore può chiedere allautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di uninterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

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a.

dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di cui allarticolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui allarticolo 67b;

b.

trascorsa la metà della durata dellinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di durata determinata di cui allarticolo 67 capoverso 2;

c.

dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di durata determinata di cui allarticolo 67 capoverso 3 o 4;

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d.

dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione a vita di cui allarticolo 67 capoverso 2, 3 o 4.

6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lautorità competente sopprime linterdizione o il divieto se non vi è da temere che lautore commetta altri crimini o delitti nellesercizio dellattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Se il condannato disattende uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae allassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lautorità di esecuzione può porre fine allassistenza riabilitativa o disporne una nuova.

7

8 Se il condannato si sottrae allassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile larticolo 95 capoversi 4 e 5.

9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili larticolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellesecuzione della pena o della misura.

Art. 67d Modifica o pronuncia a posteriori di uninterdizione o di un divieto

1 Se durante lesecuzione di uninterdizione di esercitare unattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lautore adempie le condizioni per unestensione dellinterdizione o del divieto o per uninterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellautorità di esecuzione.

2 Se durante lesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lautore adempie le condizioni per uninterdizione di cui allarticolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allarticolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellautorità di esecuzione.

Art. 67e Ex art. 67b Art. 95 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3 1 Prima di decidere circa lassistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e lautorità preposta allesecuzione delle pene possono

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chiedere una relazione allautorità cui competono lassistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o lesecuzione dellinterdizione di esercitare unattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. ...

3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 105 cpv. 3 Le misure privative della libertà (art. 59­61 e 64), linterdizione di esercitare unattività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3

Art. 187 n. 3 3. Se il colpevole, al momento dellatto o del primo atto, non aveva ancora compiuto ventanni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o ununione domestica registrata, lautorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 294 Violazione dellinterdizione di esercitare unattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

1 Chiunque esercita unattività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente allarticolo 67, allarticolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 19273 (CPM) o allarticolo 16a DPMin4, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dellarticolo 67b, dellarticolo 50b CPM o dellarticolo 16a DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

2

Art. 295 Violazione dellassistenza riabilitativa e delle norme di condotta

3 4

RS 321.0 RS 311.1

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Chiunque si sottrae allassistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dallautorità di esecuzione è punito con la multa.

Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Art. 366 cpv. 3 e 3bis Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:

3

a.

una privazione della libertà (art. 25 DPMin5);

b.

un collocamento (art. 15 DPMin);

c.

un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o

d.

uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).

3bis Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).

Art. 369 cpv. 4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM6 sono eliminate dufficio dopo dieci anni.

4ter

Art. 369a Eliminazione di sentenze contenenti uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Le sentenze che contengono uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM7 o larticolo 16a DPMin8 sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dellinterdizione o del divieto. Fanno stato i termini di cui allarticolo 369, se sono più lunghi.

Estratto per privati

Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nellestratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM9 o secondo larticolo 16a DPMin10.

Art. 371, titolo marginale, e cpv. 1

5 6 7 8 9 10

1

RS 311.1 RS 321.0 RS 321.0 RS 311.1 RS 321.0 RS 311.1

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Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Art. 371a Chiunque si candida per unattività professionale o per unattività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.

Estratto specifico 1 per privati

Alla domanda deve allegare unattestazione scritta del datore di lavoro o dellorganizzazione che esige la presentazione dellestratto specifico per privati, nella quale si conferma che:

2

3

a.

il richiedente si candida per unattività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e

b.

il richiedente deve presentare lestratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere lattività considerata.

Nellestratto specifico per privati figurano: a.

le sentenze che contengono uninterdizione di esercitare unattività secondo larticolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure larticolo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM11;

b.

le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo larticolo 67b o larticolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;

c.

le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono uninterdizione di esercitare unattività secondo larticolo 16a capoverso 1 DPMin12 o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo larticolo 16a capoverso 2 DPMin, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.

4 Una sentenza contenente uninterdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nellestratto specifico per privati fintanto che linterdizione o il divieto ha effetto.

11 12

RS 321.0 RS 311.1

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2. Codice penale militare del 13 giugno 192713 Ingresso, primo comma visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale14; Art. 50 2. Interdizione di 1 Se alcuno, nellesercizio di unattività professionale o extraprofesesercitare sionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale unattività e divieto di avere è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una contatti e di accedere ad aree pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio determinate.

che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il a. Interdizione giudice può interdirgli in tutto o in parte lesercizio di tale attività o di di esercitare unattività, altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

condizioni 2 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne

o contro unaltra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nellesercizio di unattività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli lesercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una misura ai sensi degli articoli 59­61 o 64 del Codice penale svizzero15 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori: 3

a.

coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima è minorenne;

b.

atti sessuali con fanciulli (art. 156).

Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59­61 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), 4

13 14 15

RS 321.0 RS 101 RS 311.0

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atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).

5 Se lautore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dellinterdizione di esercitare unattività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare uninterdizione di esercitare unattività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare unattività.

Il giudice può pronunciare le interdizioni ai sensi dei capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che lautore non costituisca più un pericolo. Su proposta dellautorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere lautore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato linterdizione.

6

7 Il giudice può ordinare unassistenza riabilitativa per la durata dellinterdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata uninterdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Art. 50a Contenuto e portata

1 Sono considerate attività professionali ai sensi dellarticolo 50 le attività svolte nellesercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di unindustria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nellambito di unassociazione o di unaltra organizzazione.

2 Linterdizione ai sensi dellarticolo 50 vieta allautore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

3 Se sussiste il rischio che lautore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, linterdizione verte sulla totalità dellattività considerata.

4 Le interdizioni di cui allarticolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dellattività considerata.

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Art. 50b b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

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Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate il giudice può vietare allautore di:

2

a.

mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;

b.

avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

c.

trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

Per eseguire il divieto, lautorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sullautore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare lautore.

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Il giudice può ordinare unassistenza riabilitativa per la durata del divieto.

4

5 Se necessario per trattenere lautore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dellautorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 50c c. Disposizioni comuni.

Esecuzione dellinterdizione o del divieto

1 Linterdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

2 La durata dellesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59­61 e 64 del Codice penale svizzero16) non è computata nella durata dellinterdizione o del divieto.

Se lautore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dellinterdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

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4 Se lautore ha superato con successo il periodo di prova, lautorità competente decide se linterdizione di cui allarticolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui allarticolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

5 Lautore può chiedere allautorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di uninterdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

a.

dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di cui allarticolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui allarticolo 50b;

b.

trascorsa la metà della durata dellinterdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di durata determinata di cui allarticolo 50 capoverso 2;

c.

dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione di durata determinata di cui allarticolo 50 capoverso 3 o 4;

d.

dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di uninterdizione a vita di cui allarticolo 50 capoverso 2, 3 o 4.

6 Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, lautorità competente sopprime linterdizione o il divieto se non vi è da temere che lautore commetta altri crimini o delitti nellesercizio dellattività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se lautore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Se il condannato disattende uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae allassistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, lautorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o lautorità di esecuzione può porre fine allassistenza riabilitativa o disporne una nuova.

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8 Se il condannato si sottrae allassistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile larticolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero.

Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende uninterdizione di esercitare unattività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili larticolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dellesecuzione della pena o della misura.

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Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Art. 50d Modifica o pronuncia a posteriori di uninterdizione o di un divieto

1 Se durante lesecuzione di uninterdizione di esercitare unattività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che lautore adempie le condizioni per unestensione dellinterdizione o del divieto o per uninterdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellautorità di esecuzione.

2 Se durante lesecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che lautore adempie le condizioni per uninterdizione di cui allarticolo 50 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui allarticolo 50b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dellautorità di esecuzione.

Art. 50e Ex art. 50abis Art. 50f Ex art. 50b Art. 60b cpv. 3 Le misure privative della libertà (art. 59­61 e 64 del Codice penale svizzero17), linterdizione di esercitare unattività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

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3. Diritto penale minorile del 20 giugno 200318 Art. 16a

Interdizione di esercitare unattività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

1 Lautorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali organizzate, se sussiste il rischio che abusi di tali attività per commettere reati sessuali su minori o su altre persone particolarmente vulnerabili.

Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, lautorità giudicante può vietargli di avere contatti con tali persone o di trattenersi in determinati luoghi.

2

17 18

RS 311.0 RS 311.1

8357

Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

3 Lautorità desecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante uninterdizione o un divieto e le faccia rapporto.

4 Per eseguire il divieto o linterdizione di cui al capoverso 2, lautorità desecuzione può impiegare apparecchi tecnici fissati sul minore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare il minore.

Art. 19 cpv. 4 4 Qualora la soppressione di uninterdizione o di un divieto secondo larticolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, lautorità desecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del minore di stabilire se siano adempiuti i presupposti di uninterdizione o di un divieto ai sensi degli articoli 67 o 67b CP19. In caso affermativo, il giudice pronuncia uninterdizione o un divieto conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per uninterdizione secondo larticolo 67 capoverso 3 o 4 CP, il giudice fissa una durata dellinterdizione compresa tra uno e dieci anni.

II Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nellallegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina lentrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 dicembre 201320 Termine di referendum: 6 aprile 2014

19 20

RS 311.0 FF 2013 8345

8358

Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale21 Art. 214 cpv. 4, primo periodo La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allarticolo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa uneventuale fuga dellimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. ...

4

Art. 352 cpv. 2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e­73 CP22.

2

Art. 374 cpv. 1 Se limputato non è penalmente imputabile e se lapplicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP23 non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59­61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellimputato.

1

2. Procedura penale minorile del 20 marzo 200924 Art. 26 cpv. 1 lett. c 1

Lautorità inquirente è competente per ordinare: c.

21 22 23 24 25

le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12­15 e 16a DPMin25;

RS 312.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 312.1 RS 311.1

8359

Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. LF

3. Procedura penale militare del 23 marzo 197926 Art. 119 cpv. 2 lett. e 2

La procedura del decreto daccusa non ha luogo: e.

se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), unesclusione dallesercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM.

4. Legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA Art. 16 cpv. 1 lett. l 1 LUfficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

l.

26 27 28 29

dieci anni dopo la fine dellinterdizione di esercitare unattività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP28, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192729 o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo il capoverso 4.

RS 322.1 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

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