Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20121, decreta: I La legge federale del 24 marzo 20002 concernente il risanamento fonico delle ferrovie è modificata come segue: Titolo Introduzione dell'abbreviazione «(LRFF)» Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti: 1

a.

sui veicoli ferroviari;

b.

sulla strada rotabile;

c.

sulla via di propagazione del suono;

d.

sugli edifici esistenti.

La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e nella ricerca dell'Amministrazione federale nel settore ferroviario.

2

Art. 2 cpv. 1 e 2 Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada rotabile.

1

1 2 3

FF 2013 425 RS 742.144 RS 814.01

2010-3102

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Risanamento fonico delle ferrovie. LF

2 Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

Art. 3

Termini

I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.

1

2 I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Provvedimenti sui veicoli ferroviari Art. 4 cpv. 3­5 (nuovi) Esso emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.

3

Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.

4

Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali impiegati per viaggi brevi e per i veicoli storici.

5

Art. 5 cpv. 3 I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in esercizio almeno fino al 1° gennaio 2020 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione contro il rumore. In caso di ritiro anticipato dell'esercizio, l'aiuto finanziario è restituito.

3

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 3: Provvedimenti sulla strada rotabile e sulla via di propagazione del suono Art. 7 cpv. 1 e 5 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada rotabile e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

1

5

Abrogato

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Art. 7a (nuovo) Provvedimenti complementari Se sono state concesse facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada rotabile e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.

1

Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.

2

Art. 8, primo periodo La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada rotabile e sulla via di propagazione del suono. ...

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 4: Provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti Art. 10, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 5 (nuova): Promozione degli investimenti e ricerca dell'Amministrazione federale Art. 10a La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'uso di carri merci particolarmente silenziosi.

1

I mezzi finanziari destinati alla ricerca dell'Amministrazione federale sono messi a disposizione mediante il credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

2

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 15 cpv. 3 3

La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2028.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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