Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Big Fish King versione 1.00 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 18 novembre 2013: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Big Fish King versione 1.00 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Big Fish King versione 1.00 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 23 430 franchi, sono imputate a Guido Richenberger. L'importo di 16 000 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 7430 franchi) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

5.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

6.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

7.

Notifica: Guido Richenberger, Mugerenmatt 8, 6330 Cham

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

17 dicembre 2013

8122

Commissione federale delle case da gioco

2013-3100