Traduzione1

Protocollo addizionale alla Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili Concluso a Pechino il 10 settembre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Gli Stati Parte al presente Protocollo, profondamente preoccupati per l'intensificazione, nel mondo intero, di atti illeciti contro l'aviazione civile, riconoscendo che i nuovi tipi di minacce contro l'aviazione civile esigono nuovi sforzi concertati e nuove politiche di cooperazione da parte degli Stati, e convinti che, per meglio far fronte a tali minacce, è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 19703, nell'intento di reprimere gli atti illeciti di cattura o l'esercizio del controllo degli aeromobili e migliorare l'efficacia della Convenzione; hanno convenuto quanto segue: Art. I Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970 (in appresso denominata «la Convenzione»).

Art. II L'articolo 1 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Art. 1 1. Commette un reato chiunque, illecitamente e intenzionalmente, s'impadronisce di un aeromobile in servizio o ne esercita il controllo con violenza o con minaccia di violenza o con coercizione o qualsiasi altra forma di intimidazione, o con qualsiasi mezzo tecnologico.

2. Commette parimenti un reato ogni persona che: (a) minaccia di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure

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Dal testo originale francese.

FF 2013 7347 RS 0.748.710.2

2013-2294

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(b) provvede, in modo illecito e intenzionale, affinché una persona riceva una tale minaccia in circostanze che la rendono credibile.

3. Commette parimenti un reato ogni persona che: (a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo; oppure (b) organizza o fa commettere da altre persone un reato di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure (c) partecipa come complice a uno dei reati di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 lettera (a) del presente articolo; oppure (d) illecitamente e intenzionalmente, aiuta una persona a sottrarsi a un'indagine, a un'azione penale o a una pena, sapendo che questa persona ha commesso un atto che costituisce un reato ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 lettera (a), 3 lettera (b) o 3 lettera (c) del presente articolo, o che è ricercata dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge per essere perseguita per un tale reato, o che è stata condannata per un tale reato.

4. Ogni Stato Parte conferisce pure il carattere di reato a uno o a entrambi i seguenti atti, se commessi intenzionalmente, a prescindere dal fatto che i reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo siano stati effettivamente commessi o tentati o no: (a) accordarsi con una o più persone per commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo e, se richiesto dal diritto interno, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questo accordo; oppure (b) contribuire in ogni altra maniera alla commissione di uno o più reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo e: (i) per facilitare l'attività criminale generale del gruppo o servirne gli scopi, qualora questa attività implichi la commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo; o (ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo.» Art. III L'articolo 2 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Art. 2 Ogni Stato Parte s'impegna a reprimere mediante pene severe i reati elencati all'articolo 1.» Art. IV L'articolo 2bis seguente è aggiunto alla Convenzione:

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«Art. 2bis 1. Ogni Stato Parte può adottare, in conformità ai principi del suo diritto interno, i provvedimenti necessari affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato di cui all'articolo 1. Tale responsabilità può essere penale, civile o amministrativa.

2. Tale responsabilità interviene senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

3. Se uno Stato Parte adotta i provvedimenti necessari per far intervenire la responsabilità di una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si adopera affinché le sanzioni penali, civili o amministrative applicabili siano efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni possono essere segnatamente di natura pecuniaria.» Art. V 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Art. 3 1. Ai fini della presente Convenzione, un aeromobile è considerato in servizio dal momento in cui il personale a terra o l'equipaggio comincia a prepararlo in vista di un volo determinato fino alla scadenza di un termine di ventiquattro ore dopo ogni atterraggio; in caso di atterraggio forzato, si considera che il volo interrotto prosegue finché l'autorità competente si fa carico dell'aeromobile, delle persone e dei beni a bordo.» 2. Articolo 3 paragrafo 3: la modifica del testo inglese non concerne la versione italiana.

3. Articolo 3 paragrafo 4: la modifica del testo inglese non concerne la versione italiana.

4. All'articolo 3 della Convenzione, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, gli articoli 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter e 10 sono applicabili, indipendentemente dal luogo di decollo o di atterraggio effettivo dell'aeromobile, se l'autore o l'autore presunto del reato è scoperto sul territorio di uno Stato diverso dallo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile.» Art. VI L'articolo 3bis seguente è aggiunto alla Convenzione: «Art. 3bis 1. Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e responsabilità che derivano agli Stati e agli individui dal diritto internazionale, 7365

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in particolare dagli scopi e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite4, della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale5 e del diritto internazionale umanitario.

2. Le attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, nel senso dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, e che sono disciplinate da tale diritto, non sono regolamentate dalla presente Convenzione; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono a loro volta rette dalla presente Convenzione nella misura in cui sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non possono essere interpretate nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l'avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.» Art. VII L'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Art. 4 1. Ogni Stato Parte addotta i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all'articolo 1, e su qualsiasi altro atto di violenza diretto contro i passeggeri o l'equipaggio e commesso dall'autore presunto del reato in relazione diretta con quest'ultimo, nei casi seguenti: (a) se il reato è commesso sul territorio di tale Stato; (b) se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile immatricolato in tale Stato; (c) se l'aeromobile a bordo del quale il reato è commesso atterra sul suo territorio con l'autore presunto ancora a bordo; (d) se il reato è commesso a danno o a bordo di un aeromobile noleggiato senza equipaggio a una persona che ha la sede principale della propria impresa o, in mancanza di quest'ultima, la propria residenza permanente in tale Stato; (e) se il reato è commesso da un cittadino di tale Stato.

2. Ogni Stato Parte può parimenti istituire la propria competenza giurisdizionale su tali reati nei seguenti casi: (a) se il reato è commesso a danno di un cittadino di tale Stato; (b) se il reato è commesso da un apolide con residenza abituale sul territorio di tale Stato.

3. Ogni Stato Parte adotta altresì i provvedimenti necessari a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui all'articolo 1 nel caso in cui il presunto autore di uno di tali reati si trova sul suo territorio e non lo estrada ai sensi dell'articolo 8 verso uno degli Stati Parte che hanno stabilito la propria competenza 4 5

RS 0.120 RS 0.748.0

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giurisdizionale su tali reati conformemente ai paragrafi applicabili del presente articolo.

4. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata conformemente al diritto nazionale.» Art. VIII L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dal testo seguente: «Art. 5 Gli Stati Parte i quali costituiscono organizzazioni d'esercizio in comune di trasporto aereo oppure organismi internazionali d'esercizio e che gestiscono aeromobili oggetto d'immatricolazione comune, o internazionale, designano, per ciascun aeromobile, secondo le modalità adeguate, lo Stato che esercita la competenza e le attribuzioni dello Stato d'immatricolazione, al fine della presente Convenzione; essi avvertono di questa designazione il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale che ne informa tutti gli Stati Parte alla presente Convenzione.» Art. IX Il testo dell'articolo 6 paragrafo 4 della Convenzione è sostituito dal seguente: «Art. 6 4. Uno Stato Parte che detiene una persona in virtù delle disposizioni del presente articolo informa immediatamente della detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati Parte che hanno stabilito la loro competenza ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 e stabilito la loro competenza nonché informato il depositario conformemente all'articolo 4 paragrafo 2 e, se lo ritiene opportuno, qualsiasi altro Stato interessato. Lo Stato Parte che conduce l'inchiesta preliminare prevista dal paragrafo 2 del presente articolo ne comunica rapidamente i risultati agli Stati Parte suddetti informandoli se ha l'intenzione di esercitare la propria competenza.» Art. X L'articolo 7bis seguente è aggiunto alla Convenzione: «Art. 7bis Alla persona posta in detenzione o nei confronti della quale è adottata qualsiasi altra misura o è avviato un procedimento in virtù della presente Convenzione sono garantiti un trattamento equo e tutti i diritti e tutte le garanzie secondo la legislazione dello Stato nel territorio del quale si trova e le disposizioni applicabili del diritto internazionale, comprese quelle riguardanti i diritti dell'uomo.» Art. XI L'articolo 8 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:

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«Art. 8 1. I reati di cui all'articolo 1 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso fra Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano a considerare questi reati come casi d'estradizione in ogni trattato d'estradizione che verrà concluso tra di loro.

2. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una domanda d'estradizione da un altro Stato Parte con cui non ha concluso un trattato d'estradizione, esso ha facoltà di considerare la presente Convenzione quale base giuridica dell'estradizione per quanto concerne i reati di cui all'articolo 1.

L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati di cui all'articolo 1 come caso d'estradizione fra di loro alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Fra Stati Parte ciascuno dei reati è considerato commesso, agli scopi dell'estradizione, tanto nel luogo in cui fu perpetrato quanto sul territorio degli Stati Parte obbligati a stabilire la loro competenza giusta l'articolo 4 paragrafo 1 lettere (b), (c), (d) ed (e) e che hanno stabilito la propria competenza giusta l'articolo 4 paragrafo 2.

5. I reati di cui all'articolo 1 paragrafo 4 lettere (a) e (b) sono, ai fini dell'estradizione tra Stati Parte, considerati equivalenti.» Art. XII L'articolo 8bis seguente è aggiunto alla Convenzione: «Art. 8bis Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria, nessuno dei reati di cui all'articolo 1 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o d'assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.» Art. XIII L'articolo 8ter seguente è aggiunto alla Convenzione: «Art. 8ter Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o d'assistenza giudiziaria se lo Stato Parte richiesto ha seri motivi di ritenere che la richiesta di estradizione per i reati di cui all'articolo 1 o la richiesta di
assistenza giudiziaria riguardante tali reati sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica, di opinioni politiche o di sesso, o che dare seguito a tale richiesta arrecherebbe danno alla situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.» 7368

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Art. XIV Il testo dell'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal seguente: «Art. 9 1. Se è commesso o sta per essere commesso uno degli atti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti adeguati per restituire o conservare il controllo dell'aeromobile al comandante legittimo.» Art. XV Il testo dell'articolo 10 paragrafo 1 della Convenzione è sostituito dal seguente: «Art. 10 1. Gli Stati Parte s'accordano l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 1 e agli altri atti di cui all'articolo 4. In ogni caso, il diritto applicabile per l'esecuzione di una domanda d'assistenza è quello dello Stato richiesto.» Art. XVI L'articolo 10bis seguente è aggiunto alla Convenzione: «Art. 10bis Ogni Stato Parte che ha motivo di ritenere che sarà commesso uno dei reati di cui all'articolo 1 fornisce, conformemente alle disposizioni legislazione del proprio diritto nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso agli Stati Parte che secondo il suo parere sono quelli elencati all'articolo 4 paragrafi 1 e 2.» Art. XVII 1. Tutte le menzioni «Stato contraente» e «Stati contraenti» che figurano nella Convenzione sono sostituite con «Stato Parte» e «Stati Parte».

2. La modifica del testo inglese non concerne la versione italiana.

Art. XVIII I testi della Convenzione in arabo e cinese allegati al presente Protocollo, con i testi della Convenzione in francese, inglese, spagnolo e russo, fanno ugualmente fede.

Art. XIX La Convenzione e il presente Protocollo saranno considerati e interpretati dagli Stati Parte al presente Protocollo come un solo e unico strumento che reca il titolo «Convenzione dell'Aia emendata dal protocollo di Pechino del 2010».

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Art. XX Il 10 settembre 2010 il presente Protocollo è aperto alla firma a Pechino degli Stati partecipanti alla Conferenza diplomatica sulla sicurezza aerea tenutasi a Pechino dal 30 agosto al 10 settembre 2010. Dopo il 27 settembre 2010, il Protocollo resterà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale a Montreal fino all'entrata in vigore conformemente all'articolo XXIII.

Art. XXI 1. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale che viene qui designata quale depositario.

2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Protocollo da parte di uno Stato che non è uno Stato Parte alla Convenzione ha effetto di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione dell'Aia emendata dal protocollo di Pechino del 2010.

3. Ogni Stato che non ratifica, accetta o approva il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può aderirvi in qualunque momento. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

Art. XXII Nel ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o nell'aderirvi, ogni Stato Parte: (a) informa il depositario della competenza che ha stabilito in virtù del suo diritto interno conformemente all'articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione dell'Aia emendata dal Protocollo di Pechino del 2010, e in caso di modifica informa immediatamente il depositario; (b) può dichiarare che applicherà le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 3 lettera (d) della Convenzione dell'Aia emendata dal Protocollo di Pechino del 2010 conformemente ai principi del suo diritto penale concernenti l'esonero di responsabilità per motivi famigliari.

Art. XXIII 1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo, o che vi aderisce, dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di tale Stato.

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3. Non appena il presente Protocollo sarà entrato in vigore, il depositario lo registrerà presso le Nazioni Unite.

Art. XXIV 1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo può denunciarlo mediante notifica scritta indirizzata al depositario.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il depositario riceve la notifica.

Art. XXV Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati Parte al presente Protocollo e tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica, approvazione, accettazione o adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo e di altre informazioni pertinenti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Pechino il 10 settembre 2010, nelle lingue francese, inglese, araba, cinese, spagnola e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede dopo la verifica da parte del Segretariato della Conferenza, sotto l'egida del Presidente della Conferenza, entro novanta giorni da tale data per quanto concerne la concordanza dei testi tra loro. Il presente Protocollo sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parte al presente Protocollo.

(Seguono le firme)

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