Legge sul Tribunale federale

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(LTF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131, decreta: I La legge del 17 giugno 20052 sul Tribunale federale è modificata come segue: Art. 97 cpv. 2 Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni o contro una decisione di una corte penale del Tribunale penale federale, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

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Art. 105 cpv. 3 Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni o contro una decisione di una corte penale del Tribunale penale federale, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2013 6121 RS 173.110

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