Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20111, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 17 cpv. 1bis 1bis Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.

Art. 26 cpv. 1 lett. c e d 1

Le spese professionali deducibili sono: c.

le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; è fatto salvo l'articolo 33 capoverso 1 lettera j.

d.

Abrogata

Art. 27 cpv. 2 lett. e 2

Sono tali segnatamente: e.

1 2

le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

FF 2011 2365 RS 642.11

2009-2693

6337

Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali. LF

Art. 33 cpv. 1 lett. j 1

Sono dedotti dai proventi: j.

le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 12 000 franchi, purché il contribuente: 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 34 lett. b Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, in particolare: b.

Abrogata

Art. 59 cpv. 1 lett. e 1

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche: e.

le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv.1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.

1

3

RS 642.14

6338

Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali. LF

Art. 9 cpv. 1 e 2 lett. o Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

1

2

Sono deduzioni generali: o.

le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente: 1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure 2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 10 cpv. 1 lett. f Sono segnatamente dedotti a titolo di spese consentite dall'uso commerciale o professionale:

1

f.

le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 25 cpv. 1 lett. e 1

Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche: e.

le spese di formazione e perfezionamento professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione.

Art. 72r

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 27 settembre 2013

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 27 settembre 2013 dell'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o entro la data di entrata in vigore della stessa.

1

A partire da tale data, l'articolo 9 capoversi 1 e 2 lettera o si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esso contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

2

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Trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi La segretaria: Martina Buol

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 20134 Termine di referendum: 16 gennaio 2014

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FF 2013 6337

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