Termine di referendum: 10 ottobre 2013

Codice penale svizzero Codice penale militare (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale) del 21 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20121, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 97 cpv. 1 1

L'azione penale si prescrive: a.

in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

b.

in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

c.

in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;

d.

in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19273 Art. 55 cpv. 1 1

L'azione penale si prescrive: a.

1 2 3

in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;

FF 2012 8119 RS 311.0 RS 321.0

2011-1643

4023

Codice penale. Codice penale militare

b.

in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;

c.

in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;

d.

in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 2 luglio 20134 Termine di referendum: 10 ottobre 2013

4

FF 2013 4023

4024