Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Proroga del 26 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 26 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011, del 25 febbraio 2011, del 6 febbraio 2012 e del 13 dicembre 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013 con effetto sino al 30 giugno 2015.

26 febbraio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315, 2012 1247 8591 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-0341

1945

Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

1946