Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili del 20 agosto 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 20 ottobre 2012 per l'industria svizzera dei mobili è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero.

Essa è valida per i rapporti di lavoro tra le imprese che producono, a livello industriale, mobili in generale e mobili da salotto in senso lato, mobili per ufficio e letti, e i loro lavoratori con formazione professionale, con qualifica empirica, non qualificati e in formazione.

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Sono esclusi: ­

i dipendenti con funzioni aziendali direttive ed i lavoratori con procura ai sensi degli articoli 458 e 462 del Codice delle obbligazioni;

Gli articoli 6 e 36 non si applicano al personale commerciale. L'articolo 6 non si applica al personale in formazione. Per i conducenti professionisti si applica, per quanto attiene all'orario di lavoro e di riposo, l'ordinanza federale sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti).

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 36) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili. DCF

fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 gennaio 2000, del 18 gennaio 2001, del 18 febbraio 2002, del 28 gennaio 2003, del 24 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 21 marzo 2006, del 1° maggio 2007, del 4 marzo 2008, del 9 marzo 2009, dell'11 marzo 2010, del 13 maggio 2011 e del 6 dicembre 2012 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili sono abrogati.

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Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

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20 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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