Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 20131; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20132, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2 L'indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita a meno di 30 minuti (distanza percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) o in un raggio di dieci chilometri in linea d'aria. Il parlamentare che non ha diritto a un'indennità di pernottamento può beneficiarne eccezionalmente, su richiesta, per le spese di pernottamento sostenute nel quadro della sua attività parlamentare.

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II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

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FF 2013 6873 FF 2013 6879 RS 171.211

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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

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