10.511/10.517 Iniziative parlamentari Periodo di attesa per incarichi e funzioni a consiglieri federali uscenti/Limitare l'assunzione di mandati da parte dei consiglieri federali uscenti Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 maggio 2013

Onorevoli colleghi,

,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di una legge federale sul periodo di attesa applicabile ai consiglieri federali uscenti e ai quadri di grado gerarchico più elevato dell'Amministrazione federale dopo la fine del rapporto di lavoro, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

3 maggio 2013

In nome della Commissione: Il presidente, Ueli Leuenberger

2013-1198

4473

Compendio Il presente progetto nasce dalla preoccupazione di preservare la credibilità e l'immagine del Consiglio federale in quanto istituzione, che rischiano di deteriorarsi a causa delle attività esercitate da ex-membri del Governo. Non deve essere possibile sospettare che i consiglieri federali curino interessi economici privati e favoriscano indebitamente determinate imprese allo scopo di ottenere mandati retribuiti dopo aver lasciato la loro funzione.

Occorre dunque introdurre nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) la norma secondo cui nei due anni seguenti le dimissioni un consigliere federale uscente non può assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di una società di capitali o di una società paragonabile. Parallelamente, gli ex-consiglieri federali non possono, durante questi due anni, assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di organizzazioni o di persone di diritto pubblico o privato la cui esistenza dipende dal contributo finanziario della Confederazione.

Il progetto propone inoltre di inserire nella legge sul personale federale (LPers) una disposizione concernente i quadri di grado gerarchico più elevato impiegati in seno a unità amministrative e che prendono o preparano decisioni nei settori della vigilanza, della tassazione o dell'aggiudicazione oppure decisioni di portata paragonabile. I contratti di lavoro conclusi con questi quadri devono prevedere un termine di attesa di due anni applicabile alle attività esercitate per conto di determinati datori di lavoro o mandanti.

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Rapporto 1

Genesi del progetto

1.1

Iniziative parlamentari 10.511 e 10.517

Il 2 dicembre 2010 il consigliere nazionale Max Binder (V, ZH) ha depositato l'iniziativa parlamentare 10.511 «Periodo di attesa per incarichi e funzioni a consiglieri federali uscenti». L'iniziativa chiede l'introduzione di una base legale che obblighi il consigliere federale che lascia le sue funzioni a osservare un periodo di attesa di quattro anni prima di poter assumere incarichi retribuiti o funzioni in aziende private non di sua proprietà. Questo periodo di attesa deve essere esteso anche a incarichi e funzioni in enti quali le ONG che hanno ricevuto contributi federali, in particolare dal dipartimento di cui era responsabile il consigliere federale dimissionario.

Il 9 dicembre 2010 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer (S, BL) ha depositato l'iniziativa parlamentare 10.517 «Limitare l'assunzione di mandati da parte dei consiglieri federali uscenti». L'iniziativa propone di introdurre le basi legali affinché il consigliere federale che cessa dalle sue funzioni non possa assumere per un periodo di due anni mandati o funzioni dirigenziali in imprese commerciali che operano in settori strettamente connessi alla sua attività in veste di membro del governo e/o ricevono un volume importante di incarichi da parte della Confederazione o di imprese vicine alla Confederazione.

Secondo gli autori delle due iniziative, gli incarichi che ex-membri dell'Esecutivo hanno assunto in aziende private hanno suscitato recentemente malumori e discussioni. Con l'introduzione di un termine di attesa «si vuole garantire che i membri del governo nazionale durante il periodo di carica non rappresentino interessi economici particolari». Inoltre, «bisogna evitare di mettere in pericolo, fosse anche solo sul piano delle apparenze, la basilare indipendenza dei membri del Consiglio federale».

1.2

Esame preliminare delle iniziative parlamentari

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha proceduto all'esame preliminare delle due iniziative il 31 marzo 2011. Ha deciso di dare seguito a entrambe con 15 voti contro 10 e un'astensione per quella di Max Binder (10.511) e con 18 voti contro 8 per quella di Susanne Leutenegger Oberholzer (10.517). La CIP-N reputa opportuno introdurre regole generali a cui sottoporre le attività economiche degli ex-consiglieri federali. Da un lato, la Commissione intravvede il rischio che determinate aziende possano profittare delle informazioni insider di cui dispone un ex-consigliere federale. D'altro lato, vi è il rischio che l'indipendenza dei consiglieri federali nell'esercizio delle loro funzioni risulti compromessa se questi venissero corteggiati da determinate imprese quando sono ancora in carica.

Il 27 giugno 2011 anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati si è espressa in questo senso, approvando le due iniziative, rispettivamente con 6 voti contro 4 e 2 astensioni (10.511) e con 7 voti contro 4 e un'astensione (10.517). Essa ha dunque dato via libera alla CIP-N per l'elaborazione di un 4475

progetto di atto normativo. Ha inoltre espresso l'auspicio che fosse esaminata l'opportunità di introdurre norme simili per i quadri di grado gerarchico più elevato dell'Amministrazione federale.

1.3

Lavori della CIP-N

Nella sua seduta dell'8 settembre 2011 la CIP-N ha discusso alcuni punti ancora in sospeso legati all'attuazione delle iniziative. In quell'occasione, è stata informata della Cancelleria federale (CaF) che il Consiglio federale era già al lavoro e aveva incaricato quest'ultima di presentare prima della fine del mese di novembre 2011 un progetto di codice di comportamento da inserire nell'«aide-mémoire» destinato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione. Vista la situazione, la CIP-N ha deciso di sospendere i lavori per consentire al Consiglio federale di proporre regole in materia.

Il 23 novembre 2011 il Consiglio federale ha deciso di aggiungere nell'allegato 2 del citato aide-mémoire, che contiene norme specifiche destinate agli ex-consiglieri federali e agli ex-cancellieri, un obbligo generale di precauzione. Con l'introduzione di tale obbligo, reputava di aver tenuto debito conto degli obiettivi delle due iniziative parlamentari. Il Consiglio federale aveva rinunciato a introdurre un termine di attesa concreto per l'assunzione di determinati incarichi e funzioni, come invece chiesto dalle due iniziative.

Ritenendo troppo poco incisive le regole di comportamento stabilite dal Consiglio federale, la CIP-N ha deciso, il 24 febbraio 2012, di riprendere i lavori volti a disciplinare i termini di attesa applicabili ai membri del Consiglio federale. Pertanto, ha incaricato la Segreteria della Commissione e l'Amministrazione di elaborare un progetto di legge nel senso della decisione preliminare presa l'8 settembre 2011, ossia di imporre un termine di attesa ai consiglieri federali uscenti e ai quadri di grado gerarchico più elevato della Confederazione dopo la fine del rapporto di lavoro.

La CIP-N ha esaminato il progetto preliminare nelle sue sedute del 16 novembre 2012 e del 17 gennaio 2013. Dopo aver preso atto dei pareri delle associazioni del personale federale, ha deciso il 3 maggio 2013, con 16 voti contro 7, di sottoporre al suo Consiglio il presente rapporto e il relativo progetto di legge, che trasmette nel contempo per parere al Consiglio federale.

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Grandi linee del progetto

2.1

Scopo della normativa

Lo scopo del divieto fatto ai membri del Consiglio federale di accettare determinati mandati immediatamente dopo la loro partenza dal Governo è da un lato quello di evitare qualsivoglia possibile dubbio che i consiglieri federali mantengano a titolo personale interessi economici particolari e procurino indebitamente vantaggi a determinate imprese. La normativa mira inoltre a preservare l'immagine del Consiglio federale come istituzione, immagine che potrebbe essere deteriorata da determinate attività esercitate dai consiglieri federali uscenti. Vi è da ritenere che le disposizioni proposte possano esplicare un effetto positivo non soltanto sul comportamento 4476

dei consiglieri federali in carica ma anche sul comportamento degli ex-consiglieri federali. Non si tratta soltanto di impedire possibili conflitti di interessi dopo la fine del mandato, ma anche di evitare che se ne producano quando il consigliere federale è in funzione. Nel primo caso, la prevenzione dei conflitti di interessi non è però l'obiettivo primario, dato che il problema diventa meno acuto perché i consiglieri federali non sono più in funzione, ma è soprattutto l'immagine del collegio governativo nel suo insieme che occorre preservare.

2.2

Disposizioni applicabili ai membri del Consiglio federale che lasciano la funzione

Nei due anni seguenti le dimissioni, un consigliere federale uscente non può assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di una società di capitali o di una società paragonabile. La norma è applicabile soltanto ai consiglieri federali che dimissionano e non a quelli che non vengono rieletti. Visto che questi ultimi non avevano l'intenzione di lasciare la funzione, non danno nemmeno adito al dubbio di aver voluto preparare la riconversione in vista di esercitare determinate attività dopo aver lasciato il Consiglio federale.

Inoltre, il consigliere federale uscente non può, nel corso di questi due anni, assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di organizzazioni o di persone di diritto pubblico o privato la cui esistenza dipende dal contributo finanziario della Confederazione. Può invece lavorare da subito per una società di capitali di cui deteneva una partecipazione maggioritaria prima di essere eletto.

Il termine di attesa proposto è di due anni allo scopo di evitare che i consiglieri federali possano dare l'impressione di prepararsi il campo, quando sono ancora in funzione, in vista di una nuova attività, ciò che potrebbe mettere a rischio la loro indipendenza. Inoltre, la durata del termine è adeguata: se fosse maggiore, pregiudicherebbe in modo sproporzionato la libertà economica del consigliere federale uscente.

2.3

Disposizioni applicabili ai quadri di grado gerarchico più elevato di determinate unità amministrative della Confederazione

È già capitato che le scelte professionali di ex-quadri dell'Amministrazione federale abbiano suscitato polemiche in seno all'opinione pubblica. Per questo motivo la CIP-N reputa opportuno prevedere anche per loro una normativa adeguata.

A questo scopo, occorre introdurre nella LPers una regolamentazione idonea applicabile unicamente alle unità amministrative che prendono o preparano decisioni nei settori della vigilanza, della tassazione o dell'aggiudicazione oppure decisioni di portata paragonabile. Al momento della conclusione del contratto di lavoro, le unità amministrative in questione devono pattuire con i quadri di grado gerarchico più elevato neoassunti che questi ultimi nei due anni al massimo dopo la fine del rapporto di lavoro non potranno farsi assumere da un datore di lavoro o da un mandante

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il quale, nei due anni precedenti la disdetta del rapporto di lavoro, sia stato interessato in modo determinante a una delle decisioni citate sopra.

A titolo d'esempio indichiamo l'assunzione di un ex-quadro della FINMA da parte di una banca o il passaggio di un collaboratore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a una cassa malati.

2.4

Proposta della minoranza I: non entrare in materia

La minoranza I propone di non entrare in materia sul progetto. A suo avviso, esso è un tipico esempio di normativa volta a regolare una fattispecie del tutto particolare: si legifererebbe soltanto sull'onda dell'emozione suscitata da pochi casi, inquietanti sì, ma isolati. In un tale contesto non è il caso di mettere a punto una nuova legislazione. Una regolamentazione generale e astratta non potrà mai adattarsi a tutte le situazioni. Da un lato, potrebbero verificarsi nuovi casi sgradevoli, come sarebbe d'altra parte possibile che un ex-consigliere federale debba rinunciare a esercitare un'attività a causa del tenore della legge, anche se ciò non disturba nessuno.

Non è nemmeno chiaro come andrebbe attuata la legge. Chi controllerà le attività degli ex-membri del Consiglio federale o degli ex-impiegati federali? Chi giudicherà se un determinato incarico non può essere esercitato perché adempie i criteri stabiliti dalla legge?

Per la minoranza I, la normativa proposta è espressione di una sfiducia generale nei confronti delle autorità pubbliche. Il progetto non permetterebbe in nessun modo di rafforzare la fiducia nelle autorità; al contrario, i membri di tali autorità e gli impiegati della Confederazione sarebbero oggetto di un sospetto generale.

Le norme proposte autorizzerebbero inoltre gli ex-consiglieri federali ad accettare un qualsiasi mandato già dopo due anni. Per risolvere il problema non è sufficiente che intervenga il legislatore, ma occorre che le persone interessate si comportino con senso di responsabilità e sensibilità.

3

Commento alle disposizioni

Il progetto di legge propone di modificare la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1).

3.1

Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010)

La norma che vieta agli ex-consiglieri federali di assumere incarichi sarà iscritta nella LOGA. Troverà posto nel titolo quinto capitolo 1 (art. 58 segg. LOGA). Ci si potrà avvalere senza problemi dell'articolo 61a (RU 2011 4267; pag. 4631), che è stato abrogato con effetto al 5 dicembre 2011 e non è mai stato applicato (cfr.

«Immunität im Amt»; Sägesser, Kommentar zu RVOG, n. marg. 21 ad art. 61a).

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Art. 61a

Periodo di attesa in caso di dimissioni

Cpv. 1 La frase introduttiva del capoverso 1 enuncia chiaramente che la disposizione si applica agli ex-consiglieri federali che non sono più membri del Consiglio federale perché si sono dimessi (sugli argomenti a favore di questa soluzione, cfr. n. 2.2).

La minoranza II propugna una disposizione applicabile anche ai consiglieri federali che non vengono rieletti. Secondo questa minoranza, in considerazione del principio dell'uguaglianza di ognuno davanti alla legge, non si giustifica una distinzione fondata sulle cause della partenza dal Consiglio federale. Tale minoranza ritiene che, essendo la normativa volta a evitare i conflitti di interessi, le ragioni alla base della partenza non costituiscano un criterio di differenziazione oggettivo.

In concreto, la nozione di «società di capitali» utilizzata nel capoverso 1 copre, ai sensi della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata (art. 49 cpv. 1 lett. a LIFD) e permette di tener conto di un ampio ventaglio di imprese che operano nell'economia. Tuttavia, per non limitarne la portata alle sole società di capitali, la disposizione è stata estesa alle società paragonabili, in modo da comprendere qualsiasi azienda coinvolta nel processo economico che offre o richiede beni e servizi, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalla forma organizzativa (art. 2 cpv. 1bis della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli, LCart; RS 251). A titolo d'esempio, citiamo le cooperative atipiche come Migros o le società di investimento e le società aperte al pubblico secondo il diritto estero.

Lett. a e b Gli incarichi devono provenire da società le cui attività hanno un rapporto diretto con i compiti del dipartimento che l'ex-consigliere federale dirigeva o che ricevevano un volume importante di incarichi da parte della Confederazione o di imprese vicine alla Confederazione. Se nel corso della sua carriera il consigliere federale è stato a capo di diversi dipartimenti, è determinante l'attività del dipartimento che ha diretto per ultimo, in analogia con l'articolo 14a capoverso 1 LPers (cfr. qui di seguito).

Nella lettera b, la nozione di «volume importante di incarichi da parte della Confederazione» è stata esplicitata
con una formulazione secondo cui le società interessate sono quelle che nel corso degli ultimi quattro anni hanno ricevuto dalla Confederazione mandati per un ammontare superiore a 4 milioni di franchi.

L'espressione «imprese vicine alla Confederazione» è stata concretizzata nel progetto di legge con un rinvio all'articolo 2 capoverso 4 LOGA, secondo cui la legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. La norma si riferisce in concreto alle persone giuridiche titolari di diritti e obblighi come le corporazioni, gli stabilimenti o le fondazioni con personalità giuridica. Entrano dunque in linea di conto gli enti al di fuori dell'Amministrazione federale che svolgono compiti amministrativi per conto della Confederazione e che non figurano negli elenchi esaustivi degli allegati 1 e 2 di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). La Posta, RUAG, le FFS, la SSR e Swisscom ne sono i principali esempi. Vi sono altri casi menzionati nell'allegato ai principi interpretativi 4479

del 17 febbraio 2006 emanato dall'Ufficio del Consiglio nazionale e dall'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e e f della legge sul Parlamento (FF 2010 2855; pag. 2860 segg.).

Cpv. 2 Il capoverso 2 prevede un'eccezione per gli incarichi di società di capitali in cui il consigliere federale uscente deteneva una partecipazione maggioritaria prima di essere eletto. Pertanto, dopo aver lasciato il Consiglio federale, un ex-membro del governo può riprendere l'attività in seno alla «sua» azienda, che potrebbe essere l'opera della sua vita. Dato che si tratta della sua azienda, il consigliere federale non aveva in ogni caso bisogno di favorirla, quando egli era in funzione, nella speranza di ottenere proprio da essa un mandato dopo aver lasciato il Consiglio federale.

La minoranza III chiede di stralciare questo capoverso. A suo avviso, non vi sono motivi di trattare in modo diverso gli incarichi nella propria impresa rispetto a quelli esercitati in altre imprese. Ci si potrebbe addirittura domandare se un consigliere federale che possiede un'azienda propria al momento di entrare in Consiglio federale non sia ancora più sospettabile di favoritismi nei confronti di tale azienda.

Cpv. 3 Contrariamente al capoverso 1, il capoverso 3 riguarda anche le organizzazioni di pubblica utilità. I consiglieri federali uscenti non possono, nel periodo di attesa, assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro in un'organizzazione non governativa (ONG) che ha ricevuto importanti aiuti finanziari dalla Confederazione quando l'interessato era in funzione.

In proposito, occorre definire che cosa bisogna intendere per ONG, considerato che la gamma delle organizzazioni e delle persone di diritto privato finanziate dalla Confederazione va da quelle che ricevono contributi simbolici a quelle a cui vanno milioni di franchi ogni anno. In ogni caso, si tratta sempre di persone e di organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono al di fuori dell'Amministrazione federale.

Visto che l'obiettivo della legge è in ultima analisi quello di prevenire i conflitti di interessi di un consigliere federale uscente durante il periodo di attesa, è ragionevole prendere come criterio decisivo il sostegno finanziario fornito dalla Confederazione alla persona
o all'organizzazione in questione. Secondo i principi interpretativi degli Uffici delle Camere federali citati in precedenza, un'organizzazione o una persona giuridica dipende dai finanziamenti della Confederazione se almeno il 50 per cento delle sue entrate è costituito da contributi versati dalla Confederazione (FF 2010 2855; pag. 2857, n. marg. 11). Viene introdotto un ulteriore criterio (cumulativo): vi è dipendenza finanziaria nei confronti della Confederazione non soltanto quando le entrate sono costituite per il 50 per cento almeno da contributi versati dalla Confederazione, ma anche quando il contributo federale ammonta a più di 500 000 franchi all'anno. L'aggiunta di questo criterio fa sì che vengano prese in considerazione soltanto le organizzazioni che beneficiano di contributi cospicui.

Cpv. 4 (minoranza IV) Secondo la minoranza IV, il Consiglio federale dovrebbe avere la facoltà di autorizzare eccezioni per singoli casi, perché sarebbe irragionevole che un ex-consigliere federale debba rinunciare a rigor di legge a esercitare un'attività anche quando ciò non darebbe fastidio a nessuno.

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La maggioranza della Commissione respinge questa proposta, perché altrimenti sarebbe possibile eludere facilmente le nuove norme. Esse sono state formulate in modo preciso apposta per essere rispettate.

3.2 Art. 14a

Modifica della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) Periodo di attesa applicabile ai quadri di grado gerarchico più elevato dopo la fine del rapporto di lavoro

Cpv. 1 L'attuale articolo 94b dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3) prevede già la possibilità di pattuire con i membri della direzione delle unità amministrative della Confederazione un divieto di esercitare un'attività per determinati datori di lavoro o mandanti durante un periodo di due anni al massimo dopo la fine del rapporto di lavoro. Si tratta ora di introdurre nella LPers una disposizione analoga all'articolo 94b OPers, che permetterà di prevedere restrizioni concrete e limitate al settore d'attività interessato, nel quale vi è effettivamente un rischio di abusi o di conflitti di interessi.

Secondo il capoverso 1, le autorità competenti definiscono nel contratto di lavoro dei quadri di grado gerarchico più elevato di talune unità amministrative il divieto, per una durata massima di due anni, di farsi assumere da un datore di lavoro o da un mandante il quale, nei due anni precedenti la disdetta del rapporto di lavoro, è stato interessato da una delle decisioni prese o preparate dall'unità in questione. Tale norma si applica sia quando il quadro che lascia la Confederazione conclude un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, sia quando assume un mandato da parte di un'impresa al di fuori della Confederazione.

L'Amministrazione federale si compone delle unità dell'Amministrazione federale centrale e di quelle dell'Amministrazione decentralizzata ai sensi degli articoli 6­8 OLOGA. L'allegato 1 dell'OLOGA elenca in modo esaustivo tali unità.

Il Consiglio federale può specificare nell'OPers la cerchia delle persone interessate dall'articolo 14a LPers. L'articolo 94b OPers cita attualmente le funzioni di direttore, di direttore sostituto e di vicedirettore. In occasione della prossima revisione parziale dell'OPers, questa cerchia potrebbe essere estesa ai segretari generali e ai membri di direzione, poiché spesso ad essi sono attribuite ampie competenze.

Cpv. 2 Il capoverso 2 si fonda sul tenore dell'articolo 160 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni e precisa che le unità amministrative possono scegliere tra pagamento della pena o adempimento dell'obbligo.

L'importo della pena convenzionale prevista nel contratto di lavoro può ammontare al massimo al doppio della rimunerazione massima dell'impiegato, importo che coincide con quanto percepirebbe nel
periodo di attesa di due anni.

La minoranza V chiede di stralciare l'articolo 14a LPers. Reputa infatti che questa disposizione riduca ancor più l'attrattiva dei posti di quadro in seno al servizio pubblico rispetto a quelli proposti nel settore privato, molto meglio retribuiti.

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4 4.1

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 3

Le modifiche legislative proposte non hanno ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale.

5

Basi legali

5.1

Costituzionalità

La libertà economica ­ e dunque la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio ­ sono diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (art. 27 Cost.). Ne consegue che ognuno può decidere liberamente in che modo intenda assicurarsi l'esistenza materiale, con un'attività lucrativa indipendente o come salariato, come pure se voglia lavorare durevolmente o occasionalmente nell'economia privata. Ogni restrizione legale di questi diritti deve essere proporzionata allo scopo, come previsto dall'articolo 36 capoverso 3 Cost. La proporzionalità della restrizione va ponderata in funzione dello scopo della norma a tutela dell'interesse pubblico o di un diritto fondamentale.

L'interesse pubblico di garantire un governo credibile, che anteponga il bene pubblico agli interessi privati giustifica l'imposizione di restrizioni legali, applicabili in una situazione precisa e limitata nel tempo, alla libertà economica degli ex-consiglieri federali. Anche la libertà economica di determinati impiegati federali viene limitata soltanto in casi concreti e oggettivamente giustificabili, analogamente a quanto è prassi nel settore privato.

5.2

Forma dell'atto

L'atto normativo qui proposto, che concerne i diritti e gli obblighi degli ex-consiglieri federali e dei quadri di grado gerarchico più elevato della Confederazione dopo la fine del rapporto di lavoro, costituisce un'ingerenza nella libertà economica garantita dall'articolo 27 Cost. Si tratta dunque di disposizioni importanti che contengono norme di diritto e devono essere emanate sotto forma di legge federale, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lett. b e c Cost.

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