Legge sull'energia

Disegno

(LEne) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64, 74­76, 89 e 91 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20132, decreta:

Capitolo 1: Scopo, obiettivi e principi Art. 1

Scopo

La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente.

1

2

Essa ha lo scopo di: a.

garantire una preparazione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente;

b.

promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;

c.

favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare delle energie rinnovabili indigene.

Art. 2

Obiettivi di incremento di produzione per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, va perseguito un incremento di produzione che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 14 500 GWh nel 2035.

1

Per l'elettricità generata a partire dalla forza idrica va perseguito un incremento di produzione che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 37 400 GWh nel 2035. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi obiettivi comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali.

2

Il Consiglio federale può definire ulteriori obiettivi intermedi globali o per singole tecnologie.

3

1 2

RS 101 FF 2013 6489

2012-1295

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Art. 3

Obiettivi in materia di consumo

Per il consumo medio annuo pro capite di energia va perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 16 per cento entro il 2020 e al 43 per cento entro il 2035.

1

Per il consumo medio annuo pro capite di elettricità va perseguita, rispetto al livello del 2000, una riduzione pari al 3 per cento entro il 2020 e al 13 per cento entro il 2035.

2

Il Consiglio federale può definire ulteriori obiettivi intermedi globali o per singoli settori.

3

Art. 4

Adeguamento degli obiettivi

Se gli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 non possono essere raggiunti nemmeno attraverso i provvedimenti supplementari previsti all'articolo 61, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale, nell'ambito della presentazione dei rapporti (art. 61), un adeguamento degli obiettivi per il 2035.

1

Al riguardo tiene conto in particolare della politica energetica e climatica internazionale e del progresso tecnico.

2

Art. 5

Collaborazione con i Cantoni e l'economia

La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell'economia e dei Comuni.

1

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l'esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.

2

Art. 6

Principi

Le autorità, le aziende di distribuzione, i pianificatori, i fabbricanti e gli importatori di impianti, veicoli e apparecchi che consumano energia come pure i consumatori osservano i seguenti principi:

1

a.

ogni energia deve essere impiegata nel modo più parsimonioso e razionale possibile;

b.

il consumo di energia globale deve essere coperto con una quota sostanziale di energie rinnovabili; detta quota va aumentata costantemente;

c.

i costi dell'impiego di energia sono, nella misura del possibile, a carico di chi li ha causati.

Prima di autorizzare la costruzione di una nuova centrale termica a combustibili fossili oppure l'ampliamento o il rinnovamento di una esistente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale verifica se l'energia che si prevede di produrre con essa non possa essere generata con energie rinnovabili. Il calore residuo di siffatte centrali va utilizzato in modo opportuno.

2

Le misure e le prescrizioni secondo la presente legge devono essere realizzabili sotto il profilo tecnico e funzionale e sostenibili economicamente.

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Capitolo 2: Approvvigionamento energetico Sezione 1: Disposizioni generali Art. 7

Definizione di approvvigionamento energetico e competenze

L'approvvigionamento energetico comprende la produzione, la trasformazione, l'immagazzinamento e lo stoccaggio, la preparazione, il trasporto, la trasmissione, nonché la distribuzione di vettori energetici ed energia fino alla loro consegna al consumatore finale, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito.

1

L'approvvigionamento energetico è compito del settore energetico. La Confederazione e i Cantoni istituiscono le condizioni quadro necessarie affinché il settore energetico possa assumere questo compito in modo ottimale nell'interesse generale.

2

Art. 8

Linee direttrici per l'approvvigionamento energetico

Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone in ogni momento un'offerta di energia sufficiente e differenziata nonché sistemi di distribuzione e stoccaggio tecnicamente sicuri ed efficaci. Un approvvigionamento energetico sicuro presuppone anche la protezione delle infrastrutture critiche, compresa la protezione della relativa tecnica di informazione e comunicazione.

1

Un approvvigionamento energetico economico si fonda sulle forze di mercato, sulla trasparenza dei costi, sulla capacità concorrenziale internazionale e su una politica energetica coordinata a livello internazionale.

2

Approvvigionamento energetico compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente significa utilizzare le risorse naturali in modo parsimonioso, impiegare energie rinnovabili ed evitare effetti nocivi o molesti per l'uomo e l'ambiente.

3

Art. 9

Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

Se si prospetta che l'approvvigionamento energetico della Svizzera non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nel quadro delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio.

1

La Confederazione e i Cantoni collaborano con il settore energetico e assicurano che i processi siano efficaci e le operazioni siano eseguite rapidamente.

2

Per quanto le circostanze lo permettano, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, per quanto concerne le loro pianificazioni, costruzioni, installazioni e impianti, nonché il finanziamento di progetti, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità e alla neutralità climatica, compatibili per quanto possibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, nonché adeguate per la loro ubicazione.

3

4

Se necessario, la Confederazione assicura la collaborazione con l'estero.

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Art. 10

Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura

L'elettricità deve essere attestata tramite garanzia di origine per quanto concerne la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto.

1

2 Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19 segg.).

3

Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: a.

tenere una contabilità dell'elettricità; e

b.

informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura).

Nella contabilità dell'elettricità vanno parimenti indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati.

Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine.

4

Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine.

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Sezione 2: Pianificazione del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili Art. 11

Progetto di sviluppo delle energie rinnovabili

I Cantoni elaborano, con il sostegno della Confederazione, un progetto di sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare per la forza idrica e la forza eolica. Coinvolgono i Comuni e le cerchie interessate in modo adeguato.

1

Specificano per tutta la Svizzera i territori e le sezioni di corsi d'acqua, comprese le ubicazioni già sfruttate, che sono in linea di massima adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili. Possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che in linea di massima devono essere tenuti liberi.

2

Il progetto deve consentire, in un'ottica globale a livello nazionale e considerati gli obiettivi di incremento di produzione, di sfruttare in modo appropriato i potenziali esistenti. Tiene conto:

3

a.

degli interessi contrapposti, in particolare delle esigenze in materia di protezione;

b.

delle ripercussioni sull'ampliamento della rete.

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Il progetto deve rappresentare anche a livello cartografico i territori e le sezioni di corsi d'acqua specificati.

4

5

Deve essere sottoposto al Consiglio federale per approvazione.

La Confederazione e i Cantoni tengono conto del progetto nell'adempimento dei propri compiti d'incidenza territoriale.

6

Se le condizioni sono cambiate o appaiono possibili soluzioni migliori, il progetto va verificato e se necessario adeguato.

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Art. 12

Compiti della Confederazione

La Confederazione sostiene i Cantoni fornendo loro basi metodologiche e prescrizioni minime e garantisce la visione d'insieme, l'uniformità e il coordinamento.

1

Per la Confederazione collabora all'elaborazione del progetto il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Esso coinvolge in maniera adeguata gli altri dipartimenti interessati.

2

Se tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge non è disponibile un progetto che tenga conto in modo sufficiente degli obiettivi di incremento di produzione, la Confederazione può assumere la direzione del progetto. Gli interessati di cui all'articolo 11 capoverso 1 devono essere coinvolti.

3

Art. 13

Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione

I Cantoni provvedono affinché i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego di energie rinnovabili siano definiti nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio; LPT), in particolare per quanto concerne la forza idrica e la forza eolica. Il progetto funge da base per la pianificazione direttrice nel settore delle energie rinnovabili.

1

Se necessario, i Cantoni provvedono affinché vengano allestiti nuovi piani di utilizzazione o vengano adeguati quelli esistenti.

2

3 In occasione dell'approvazione dei piani direttori il Consiglio federale tiene conto del progetto.

Art. 14

Interesse nazionale all'impiego di energie rinnovabili

L'impiego di energie rinnovabili e l'incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.

1

2 Gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili nonché le centrali di pompaggio costituiscono, a partire da una grandezza e un'importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde segnatamente a quello di cui all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

3 4

RS 700 RS 451

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Nelle decisioni di un'autorità concernenti l'autorizzazione della costruzione, dell'ampliamento o del rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al capoverso 2 oppure concernenti il rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti dev'essere considerato in linea di massima equivalente ad altri interessi nazionali. Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario di cui all'articolo 5 LPN si può prendere in considerazione una deroga al principio secondo il quale un oggetto dev'essere conservato intatto.

3

Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l'importanza richieste per la forza idrica e la forza eolica. Le stabilisce da un lato per i nuovi impianti e dall'altro per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l'importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.

4

Nello stabilire la grandezza e l'importanza richieste di cui al capoverso 4, il Consiglio federale tiene conto di criteri quali la potenza o la produzione nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e orientandosi al mercato.

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Art. 15

Riconoscimento dell'interesse nazionale in altri casi

Il Consiglio federale può riconoscere eccezionalmente un interesse nazionale secondo l'articolo 14 a un impianto per l'impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l'importanza richieste, se:

1

a.

detto impianto o detta centrale fornisce un contributo fondamentale agli obiettivi di incremento di produzione; e

b.

il Cantone di ubicazione presenta una corrispondente richiesta.

Nel valutare la richiesta, il Consiglio federale considera se conformemente al progetto vi sono ubicazioni alternative, quante ve ne sono e quali.

2

Art. 16

Procedura di autorizzazione e termine per le perizie

Per la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione celeri.

1

2 Le commissioni e i servizi di cui all'articolo 25 LPN5 inoltrano le loro perizie all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta.

Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale può designare un'unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri o procedure di autorizzazione.

3

5

RS 451

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Capitolo 3: Immissione di energia di rete e consumo proprio Art. 17

Obbligo di ritiro e di rimunerazione

Nel loro comprensorio i gestori di rete devono ritirare e rimunerare in modo adeguato l'elettricità loro offerta generata a partire da energie rinnovabili, l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili nonché il biogas. Il Consiglio federale può fissare esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo che i produttori devono rispettare.

1

2 Per l'elettricità l'obbligo di ritiro e di rimunerazione si applica inoltre soltanto se essa proviene da impianti con una potenza massima di 3 MW o con una produzione annua massima, dedotto un eventuale consumo proprio, di 5000 MWh.

Se il gestore della rete e il produttore non trovano un accordo sulla rimunerazione, si applicano le seguenti regole:

3

a.

per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili la rimunerazione si fonda sui prezzi del mercato finale e tiene conto in modo adeguato, oltre che della domanda e dell'offerta, anche delle caratteristiche dei singoli tipi di produzione; l'ammontare della rimunerazione è fissato ogni volta per un anno, di norma in modo differenziato in base ai termini di consegna, e va comunicato al produttore con congruo anticipo;

b.

per l'elettricità proveniente da impianti di cogenerazione forza-calore interamente o parzialmente a combustibili fossili la rimunerazione si fonda sul prezzo di mercato al momento dell'immissione;

c.

per il biogas la rimunerazione si fonda sul prezzo che il gestore di rete dovrebbe pagare in caso di acquisto presso terzi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se i produttori usufruiscono di una rimunerazione unica secondo l'articolo 29 o di un contributo agli investimenti secondo l'articolo 30 o 31. Esse non si applicano se i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

4

Art. 18

Consumo proprio

I gestori di impianti possono consumare (consumo proprio) nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Possono decidere liberamente quale parte dell'energia prodotta vendere.

1

2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) e a quelli che usufruiscono di una rimunerazione unica secondo l'articolo 29 o di un contributo agli investimenti secondo l'articolo 30 o 31.

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Legge sull'energia

Capitolo 4: Rimunerazione per l'immissione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità) Art. 19

Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:

a.

forza idrica;

b.

energia solare;

c.

energia eolica;

d.

geotermia;

e.

biomassa.

La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui i mezzi sono sufficienti (art. 37 e 38).

2

Sono considerati nuovi gli impianti che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. Essi devono essere adeguati per la loro ubicazione.

3

4 I gestori di impianti fotovoltaici con una potenza uguale o superiore a 10 kW e inferiore a 30 kW possono scegliere se partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità o chiedere una rimunerazione unica secondo l'articolo 29.

Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:

5

a.

centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW o superiore a 10 MW;

b.

impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 10 kW;

c.

impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);

d.

forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;

e.

impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Il limite inferiore di 300 kW (cpv. 5 lett. a) non si applica alle centrali idroelettriche collegate con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico. Il Consiglio federale può inoltre escludere dal limite inferiore le centrali idroelettriche ubicate in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate e, se non ne conseguono ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali, prevedere deroghe anche per altre centrali idroelettriche.

6

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Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:

7

a.

la procedura d'iscrizione e di accesso;

b.

la durata della rimunerazione;

c.

le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;

d.

l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;

e.

l'abbandono nonché le condizioni per un abbandono temporaneo del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;

f.

la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;

g.

ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito degli articoli 21 e 24 nonché un eventuale obbligo di prestazione anticipata ad esso connesso.

Art. 20

Partecipazione parziale

Il Consiglio federale può prevedere che il gestore di un impianto possa partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, oltre che con un eventuale consumo proprio (art. 18), con una parte soltanto dell'elettricità prodotta (splitting), in particolare se si tratta di un impianto di grandi dimensioni e quest'ultimo immette una parte considerevole della produzione.

1

2

Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 21 1

Commercializzazione diretta

I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.

La rimunerazione per l'immissione di elettricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l'elettricità immessa.

2

Il premio d'immissione risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento (art. 23).

3

Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente confluisce nel fondo per il supplemento rete (art. 39).

4

Art. 22

Tasso di rimunerazione

Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio di un impianto. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest'ultima deve essere economica a lungo termine.

1

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2

3

Il Consiglio federale può prevedere che il tasso di rimunerazione: a.

sia definito attraverso aste per determinati tipi di impianti (art. 25);

b.

sia definito nel singolo caso dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) per gli impianti che non possono essere ragionevolmente attribuiti a un impianto di riferimento.

Il tasso di riferimento rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.

Il Consiglio federale emana disposizioni di concretizzazione concernenti in particolare:

4

a.

i tassi di rimunerazione per ogni tecnologia di generazione, categoria e classe di potenza;

b.

una verifica periodica dei tassi di rimunerazione sulla scorta tra l'altro dei rispettivi costi del capitale;

c.

l'adeguamento dei tassi di rimunerazione;

d.

le deroghe al principio di cui al capoverso 3, in particolare per quanto concerne l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, se l'impianto di riferimento in questione realizza guadagni o perdite eccessivi.

Art. 23

Prezzo di mercato di riferimento

Il prezzo di mercato di riferimento è un prezzo di mercato medio calcolato su un periodo definito.

1

Il Consiglio federale disciplina le modalità di fissazione del prezzo di mercato di riferimento per i singoli tipi di impianti. Il periodo determinante per il calcolo è tanto più lungo quanto migliore è la possibilità di pilotare la produzione sotto il profilo temporale.

2

Art. 24

Rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento

Per singoli tipi di impianti il Consiglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l'elettricità ma che possano immetterla al prezzo di mercato di riferimento se la commercializzazione diretta causerebbe loro un onere sproporzionato.

1

L'onere per la commercializzazione diretta può essere troppo elevato in particolare nel caso di:

2

a.

impianti di piccole dimensioni; e

b.

impianti la cui produzione non è pilotabile con facilità o non può essere resa pilotabile con facilità.

Il prezzo di mercato di riferimento costituisce, insieme al premio d'immissione, la rimunerazione per l'immissione di elettricità dei gestori interessati. È applicabile l'articolo 21 capoverso 4.

3

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Legge sull'energia

Il Consiglio federale può limitare nel tempo il diritto di cui al capoverso 1. Può definire regole diverse per i gestori di tipi di impianti diversi.

4

Art. 25

Aste

Per i tipi di impianti per i quali il Consiglio federale prevede aste conformemente all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, il tasso di rimunerazione è stabilito in seguito soltanto attraverso aste.

1

Le aste sono aggiudicate a tante offerte quante ne consente la quantità messa all'asta (art. 26 cpv. 1 lett. b). Criterio principale per l'aggiudicazione è il tasso di rimunerazione; vanno inoltre osservati in particolare i seguenti criteri:

2

a.

qualità del progetto e dell'impianto;

b.

stato di realizzazione dell'impianto e inizio della produzione;

c.

quantità di produzione prospettata.

Il gestore che si aggiudica l'asta partecipa automaticamente con il corrispondente impianto e senza iscrizione separata al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità. Se lo abbandona, non può più partecipare con il corrispondente impianto a un'asta successiva e quindi al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

3

Art. 26 1

Procedura di messa all'asta

L'UFE dispone le sessioni d'asta e stabilisce in anticipo: a.

l'inizio e la durata della rispettiva sessione d'asta;

b.

la quantità da mettere all'asta per quanto concerne la produzione o la potenza;

c.

il termine per la realizzazione.

L'UFE può ridurre le durate di rimunerazione previste dal Consiglio federale conformemente all'articolo 19, se questo corrisponde meglio alla situazione economica e alla prassi di ammortamento dei gestori e di conseguenza si prevedono offerte migliori e più numerose.

2

3

L'UFE organizza le singole aste.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle aste, in particolare: a.

il tipo di asta e di aggiudicazione;

b.

un indennizzo per l'onere causato in caso di offerte infondate o sleali;

c.

il genere e la forma della pubblicazione dei risultati dell'asta e le eccezioni.

Art. 27

Mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione e sanzioni

Se un progetto per il quale il gestore dell'impianto si è aggiudicato l'asta non è realizzato entro il termine fissato o gli obiettivi assicurati sono raggiunti soltanto parzialmente, al gestore può essere inflitta una sanzione pari al massimo al 10 per cento della rimunerazione media per l'immissione di elettricità prevista per l'intera

1

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quantità offerta e per l'intera durata della rimunerazione nel caso di progetti comparabili.

Non possono essere inflitte sanzioni in presenza di motivi non imputabili al gestore.

2

L'UFE può prendere provvedimenti d'inchiesta al fine di ottenere i dati necessari per infliggere eventuali sanzioni.

3

I gestori che non realizzano il loro progetto o non raggiungono gli obiettivi assicurati possono compensare in altro modo la perdita di produzione o potenza. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

4

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, le centrali idroelettriche e gli impianti a biomassa Art. 28

Condizioni generali e modalità di versamento

Sempre che i mezzi siano sufficienti (art. 37 e 38), i gestori dei seguenti impianti possono chiedere un contributo d'investimento:

1

a.

impianti fotovoltaici: per impianti nuovi con una potenza inferiore a 30 kW e per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti;

b.

centrali idroelettriche: per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti con una potenza compresa tra 300 kW e 10 MW;

c.

impianti a biomassa: per nuovi impianti d'incenerimento dei rifiuti e nuovi impianti a gas di depurazione nonché per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti.

Le eccezioni per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 19 capoverso 6 si applicano anche nell'ambito del presente capitolo.

2

I gestori possono chiedere un contributo d'investimento soltanto se il nuovo impianto o l'impianto ampliato o rinnovato in maniera considerevole è stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

3

I gestori di impianti fotovoltaici ricevono il contributo d'investimento sotto forma di versamento unico (rimunerazione unica). Per i gestori di centrali idroelettriche e impianti a biomassa il Consiglio federale può prevedere un versamento scaglionato.

4

Art. 29

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

La rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera a ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento degli impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio.

1

2

Il Consiglio federale fissa gli importi; può costituire categorie.

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Art. 30

Contributo d'investimento per centrali idroelettriche

Il contributo d'investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di centrali idroelettriche di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera b è definito nel singolo caso.

1

Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell'impianto di riferimento.

2

Art. 31

Contributo d'investimento per impianti a biomassa

Il contributo d'investimento per impianti a biomassa di cui all'articolo 28 capoverso 1 lettera c è definito nel singolo caso. Ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.

1

2 Il Consiglio federale fissa i criteri di calcolo e gli importi. Per gli impianti a gas di depurazione per i quali gli investimenti sono inferiori a una determinata soglia può fissare gli importi in base al principio dell'impianto di riferimento.

Art. 32

Inizio dei lavori

Chi intende chiedere una rimunerazione unica secondo l'articolo 29 o un contributo d'investimento secondo l'articolo 30 o 31 può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia.

L'UFE può autorizzare un inizio anticipato dei lavori.

1

Non riceve nessun contributo d'investimento secondo l'articolo 30 o 31 chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di una centrale idroelettrica o di un impianto a biomassa senza garanzia o senza autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori.

2

Art. 33

Condizioni e ulteriori dettagli

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della rimunerazione unica secondo l'articolo 29 e dei contributi d'investimento secondo gli articoli 30 e 31, in particolare:

1

a.

la procedura di presentazione delle domande;

b.

gli importi della rimunerazione unica e dei contributi d'investimento;

c.

la verifica e l'adeguamento periodici di detti importi;

d.

i criteri in base ai quali si valuta se un ampliamento o un rinnovamento di un impianto è considerevole.

Nella fissazione degli importi e in caso di un loro adeguamento occorre garantire che la rimunerazione unica e i contributi d'investimento non superino i maggiori costi non ammortizzabili. Questi ultimi risultano dalla differenza tra i costi di produzione capitalizzati per la produzione di elettricità e il prezzo di mercato capitalizzato che può essere ottenuto.

2

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Legge sull'energia

3

Il Consiglio federale può inoltre prevedere: a.

esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;

b.

esigenze relative all'esercizio e al funzionamento dell'impianto;

c.

la restituzione della rimunerazione unica o dei contributi d'investimento;

d.

le dimensioni minime di un impianto richieste per concedere una rimunerazione unica;

e.

importi massimi;

f.

un'esclusione dalla rimunerazione unica o dai contributi d'investimento o una loro riduzione se è già stato versato un altro aiuto finanziario;

g.

la durata minima durante la quale un gestore che ha già ottenuto per un impianto una rimunerazione unica o contributi d'investimento non può chiedere per lo stesso impianto un'altra rimunerazione unica o altri contributi d'investimento.

Capitolo 6: Bandi di gara, garanzie per la geotermia e indennizzo per le centrali idroelettriche Art. 34

Bandi di gara per misure di efficienza energetica

Il Consiglio federale può prevedere bandi di gara per misure di efficienza energetica che perseguono in particolare: a.

l'uso parsimonioso e razionale dell'energia elettrica negli edifici, nelle imprese e nei veicoli;

b.

la riduzione delle perdite dovute alla trasformazione nel caso di impianti elettrici destinati alla produzione e alla distribuzione di elettricità;

c.

il recupero, ai fini della produzione di elettricità, del calore residuo che non può essere impiegato in altro modo.

Art. 35

Garanzie per la geotermia

Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito della preparazione e della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

1

6700

Legge sull'energia

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili che possono essere coperti dalle garanzie, e la procedura.

2

Art. 36

Indennizzo per le centrali idroelettriche

Al proprietario di una centrale idroelettrica vanno rimborsati i costi globali delle misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19917 sulla pesca.

Capitolo 7: Supplemento rete Sezione 1: Riscossione, utilizzo e fondo per il supplemento rete Art. 37

Riscossione e utilizzo

La società nazionale di rete riscuote presso i gestori di rete, per la rete di trasporto, un supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete), e lo fa confluire nel fondo per il supplemento rete. I gestori di rete possono ripercuotere il supplemento rete sui consumatori finali.

1

2

Con il supplemento rete sono finanziati: a.

i premi d'immissione di cui agli articoli 21 e 24 nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e i corrispondenti costi di disbrigo;

b.

i costi non coperti dai prezzi di mercato per le rimunerazioni dei costi supplementari secondo l'articolo 75 capoverso 3;

c.

la rimunerazione unica secondo l'articolo 29 e i contributi d'investimento secondo gli articoli 30 e 31;

d.

i costi dei bandi di gara di cui all'articolo 34;

e.

le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 35;

f.

l'indennizzo per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 36;

g.

i rispettivi costi di esecuzione.

Il supplemento rete ammonta al massimo a 2,3 centesimi/kWh. Il Consiglio federale lo fissa in modo conforme ai bisogni.

3

Art. 38 1

a.

6 7

Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

L'impiego dei mezzi per i singoli utilizzi sottostà: ai contingenti fissati dall'UFE conformemente ai capoversi 2­4, in particolare per il fotovoltaico;

RS 814.20 RS 923.0

6701

Legge sull'energia

b.

a una quota massima di 0,1 centesimi/kWh per: 1. i bandi di gara, 2. le garanzie per la geotermia, 3. l'indennizzo per le centrali idroelettriche.

L'UFE stabilisce annualmente i mezzi destinati ai gestori di impianti fotovoltaici che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (contingente per il fotovoltaico).

2

Al riguardo l'UFE persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi nel fotovoltaico da un lato e nelle altre tecnologie dall'altro. Tiene inoltre conto del carico delle reti elettriche nonché delle possibilità di stoccaggio.

3

L'UFE può stabilire i mezzi a disposizione (contingente) anche per i contributi d'investimento secondo gli articoli 30 e 31, se questo è necessario al fine di evitare una sproporzione tra i costi dei contributi d'investimento e quelli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.

4

5 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d'attesa per il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e per i contributi d'investimento secondo gli articoli 30 e 31. I progetti figuranti sulle liste d'attesa possono essere presi in considerazione anche in base a criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

Art. 39

Fondo per il supplemento rete

Il Consiglio federale istituisce per il supplemento rete un fondo speciale (fondo per il supplemento rete) secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione.

1

Il fondo per il supplemento rete è amministrato in seno al DATEC. Quest'ultimo e gli uffici federali interessati sono autorizzati, ognuno nel proprio ambito di competenza (art. 69), a effettuare pagamenti a carico del fondo.

2

L'Amministrazione federale delle finanze investe i mezzi del fondo. Questi sono iscritti nel conto annuale della Confederazione nella rubrica «capitale di terzi».

3

4

Il fondo non può indebitarsi. Le sue risorse fruttano interessi.

5

Il Controllo federale delle finanze verifica annualmente i conti del fondo.

Sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del fondo va presentato un rapporto annuo.

6

8

RS 611.0

6702

Legge sull'energia

Sezione 2: Rimborso Art. 40

Aventi diritto

Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 10 per cento del plusvalore lordo è rimborsato l'intero supplemento rete da essi pagato.

1

Ai consumatori finali i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del plusvalore lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l'importo è fissato in base al rapporto tra i costi per l'elettricità e il plusvalore lordo.

2

Art. 41

Condizioni

Il supplemento rete è rimborsato soltanto se: a.

in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione il consumatore finale si è impegnato: 1. ad aumentare l'efficienza energetica, 2. a impiegare almeno il 20 per cento dell'importo del rimborso per misure di efficienza energetica conformemente alla convenzione sugli obiettivi, sempre che questo sia economicamente sostenibile (art. 42 cpv. 2 secondo per.);

b.

il consumatore finale presenta regolarmente rapporto alla Confederazione;

c.

il consumatore finale presenta una domanda per l'anno contabile corrispondente;

d.

nell'anno contabile corrispondente l'importo del rimborso ammonta almeno a 20 000 franchi.

Art. 42

Convenzione sugli obiettivi

La convenzione sugli obiettivi deve essere conclusa al più tardi nell'anno contabile per il quale è presentata la domanda di rimborso.

1

La convenzione sugli obiettivi si fonda sui principi dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e sullo stato della tecnica. Incluso l'importo di cui all'articolo 41 lettera a numero 2, la convenzione deve essere sostenibile sotto il profilo economico e tenere debitamente conto delle altre misure di efficienza energetica già adottate.

2

I consumatori finali che non rispettano interamente l'impegno preso nell'ambito della convenzione sugli obiettivi non hanno diritto al rimborso. I rimborsi ottenuti indebitamente devono essere restituiti.

3

L'UFE verifica il rispetto della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali devono mettergli a disposizione i documenti necessari a tale scopo e garantirgli l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

4

6703

Legge sull'energia

Il Consiglio federale disciplina segnatamente la durata minima e i punti principali della convenzione sugli obiettivi, eventuali termini e modalità per l'elaborazione della stessa, la periodicità del rimborso e il suo disbrigo.

5

Art. 43

Casi di rigore

Nei casi di rigore, il Consiglio federale può prevedere il rimborso parziale del supplemento rete pagato anche per consumatori finali diversi da quelli di cui all'articolo 40 che, a causa del supplemento rete, risultassero considerevolmente pregiudicati nella loro competitività.

Art. 44

Procedura

Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare fissa il termine entro il quale va presentata la domanda.

Capitolo 8: Impiego parsimonioso e razionale dell'energia Sezione 1: Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie Art. 45 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie prescrizioni concernenti:

1

a.

indicazioni uniformi e comparabili relative al consumo di energia specifico e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;

b.

la procedura di omologazione energetica;

c.

le esigenze relative alla commercializzazione; per gli apparecchi elettrici, tali esigenze comprendono anche il consumo in modalità di attesa (standby).

2 Anziché emanare prescrizioni concernenti le esigenze per la commercializzazione, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato.

Se per determinati prodotti non vi sono prescrizioni conformemente al capoverso 1, l'UFE può concludere con i produttori e gli importatori corrispondenti convenzioni.

3

Il Consiglio federale e l'UFE si fondano sull'economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tengono conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative alla commercializzazione e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali.

4

Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze relative alla commercializzazione si applichino anche all'uso proprio.

5

6704

Legge sull'energia

Sezione 2: Edifici Art. 46 Nell'ambito della loro legislazione, i Cantoni istituiscono condizioni quadro volte a favorire l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego di energie rinnovabili. Sostengono l'attuazione di standard di consumo per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia. Al riguardo tengono conto dello stato della tecnica ed evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio.

1

I Cantoni emanano disposizioni sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. In dette disposizioni danno la priorità, per quanto possibile, alle esigenze dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché dell'impiego di energie rinnovabili. Vanno considerate in modo adeguato anche le esigenze in relazione alla protezione degli insediamenti, del paesaggio e dei monumenti.

2

3

I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti: a.

la quota massima ammissibile di energie non rinnovabili a copertura del fabbisogno di calore per il riscaldamento e l'acqua calda;

b.

l'installazione di nuovi riscaldamenti elettrici fissi a resistenza e la loro sostituzione;

c.

il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda nelle nuove costruzioni e in caso di rinnovamenti considerevoli negli edifici esistenti;

d.

la produzione di energie rinnovabili e l'efficienza energetica: negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard MoPEC o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo, causato dall'isolamento termico o da un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene, nel calcolo in particolare dell'altezza dell'edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell'ambito degli allineamenti, non è considerato.

I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull'indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d'applicazione.

4

Sezione 3: Consumo di energia nelle imprese Art. 47 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia nelle imprese.

1

6705

Legge sull'energia

A tal fine i Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi con i grandi consumatori volte ad aumentare l'efficienza energetica. Prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto della convenzione.

2

Il Consiglio federale può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l'efficienza energetica. Si impegna inoltre affinché le convenzioni sugli obiettivi e le corrispondenti misure si diffondano e raccolgano consenso.

3

Sezione 4: Obiettivi di efficienza per il consumo di elettricità Art. 48

Obiettivi per i fornitori di elettricità

I fornitori di elettricità devono adempiere obiettivi volti ad aumentare in modo costante l'efficienza per quanto concerne il consumo di elettricità.

1

L'obiettivo di un fornitore di elettricità corrisponde a una quota annua determinata delle sue vendite ai consumatori finali in Svizzera.

2

Il Consiglio federale fissa tale quota, in modo uniforme per tutti i fornitori di elettricità, al massimo al 2 per cento.

3

Art. 49

Adempimento degli obiettivi

I fornitori di elettricità le cui vendite annue sono pari o superiori a 30 GWh adempiono il loro obiettivo consegnando alla Confederazione corrispondenti certificati.

Se non riescono ad adempiere il loro obiettivo per mezzo di provvedimenti che essi stessi attuano presso i consumatori finali, i fornitori di elettricità si procurano altri certificati svizzeri, rilasciati conformemente alla presente sezione.

1

Gli altri fornitori di elettricità possono, invece di consegnare certificati, pagare una tassa sostitutiva fissata in funzione del loro obiettivo e dei costi medi che dovrebbero sostenere se dovessero essi stessi prendere provvedimenti.

2

I proventi della tassa sostitutiva confluiscono nel fondo per il supplemento rete.

Sono impiegati, attraverso i bandi di gara di cui all'articolo 34, per finanziare misure di efficienza energetica.

3

Art. 50

Provvedimenti e certificati

L'efficienza va aumentata per mezzo di provvedimenti standardizzati o di provvedimenti non standardizzati. Per l'adempimento degli obiettivi non sono computabili i provvedimenti che, in quanto economici, verrebbero presi comunque. Non sono inoltre computabili i provvedimenti:

1

9

a.

presi nell'ambito della legge del 23 dicembre 20119 sul CO2;

b.

presi nell'ambito di convenzioni sugli obiettivi per il rimborso del supplemento rete (art. 41 lett. a e 42);

RS 641.71

6706

Legge sull'energia

c.

sostenuti dallo Stato;

d.

risultanti da un altro obbligo legale.

L'UFE definisce i singoli provvedimenti standardizzati e li adegua quando necessario. I provvedimenti non standardizzati vanno sottoposti all'UFE per verifica e approvazione.

2

3

Il conseguimento di aumenti dell'efficienza è attestato per mezzo di certificati.

I certificati sono negoziabili e non sono legati a un periodo di adempimento degli obiettivi.

4

Art. 51

Fissazione e verifica dell'obiettivo

L'UFE fissa per ogni fornitore di elettricità l'obiettivo annuo e verifica ogni tre anni se i singoli fornitori di elettricità:

1

a.

hanno adempiuto la somma dei loro obiettivi annui alla fine del corrispondente periodo di tre anni; o

b.

hanno pagato la tassa sostitutiva.

I fornitori di elettricità trasmettono all'UFE i dati necessari a tal fine e gli presentano un rapporto annuo sull'adempimento del loro obiettivo. Coloro i quali non pagano la tassa sostitutiva inoltrano in particolare i certificati necessari per l'adempimento del loro obiettivo.

2

Art. 52

Sanzioni in caso di inadempimento

I fornitori di elettricità che non hanno adempiuto la somma dei loro obiettivi alla fine del periodo di tre anni:

1

a.

sono soggetti a una sanzione; e

b.

devono inoltre adempiere, nel successivo periodo di adempimento, gli obiettivi non raggiunti.

2

La sanzione è di 5 centesimi per ogni kWh mancante al raggiungimento dell'obiettivo.

3

La sanzione non può essere addossata ai consumatori finali.

4

I proventi delle sanzioni confluiscono nei proventi di cui all'articolo 49 capoverso 3 e sono impiegati in modo corrispondente.

Capitolo 9: Promozione Sezione 1: Misure Art. 53

Informazione e consulenza

L'UFE e i Cantoni informano e consigliano l'opinione pubblica e le autorità sulle modalità per garantire un approvvigionamento energetico economico e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente, sulle possibilità di un impiego par-

1

6707

Legge sull'energia

simonioso e razionale dell'energia nonché sull'impiego di energie rinnovabili.

Coordinano le loro attività. All'UFE compete principalmente l'informazione, ai Cantoni la consulenza.

Nell'ambito dei loro compiti e in collaborazione con privati, la Confederazione e i Cantoni possono istituire organizzazioni di informazione e consulenza al pubblico.

La Confederazione può sostenere i Cantoni e le organizzazioni private nelle loro attività di informazione e di consulenza.

2

Art. 54

Formazione e perfezionamento

La Confederazione promuove, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento delle persone incaricate di compiti previsti dalla presente legge.

1

2

Può sostenere la formazione e il perfezionamento degli specialisti dell'energia.

Art. 55

Ricerca, sviluppo e dimostrazione

La Confederazione promuove la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e lo sviluppo iniziale di nuove tecnologie energetiche, in particolare nell'ambito dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, del trasporto e dello stoccaggio di energia, nonché dell'impiego di energie rinnovabili. Al riguardo tiene conto degli sforzi dei Cantoni e dell'economia.

1

2

Dopo aver consultato il Cantone di ubicazione, la Confederazione può sostenere: a.

impianti e progetti pilota e di dimostrazione;

b.

esperimenti sul terreno e analisi destinati a provare e valutare tecniche energetiche, a valutare misure di politica energetica o a rilevare i dati necessari.

3 Gli impianti pilota e di dimostrazione situati all'estero nonché i progetti pilota e di dimostrazione realizzati all'estero possono essere eccezionalmente sostenuti se generano un valore aggiunto in Svizzera.

Art. 56

Impiego dell'energia e recupero del calore residuo

Nell'ambito dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo la Confederazione può sostenere misure per: a.

l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;

b.

l'impiego di energie rinnovabili;

c.

il recupero del calore residuo, in particolare di quello delle centrali, nonché degli impianti di incenerimento dei rifiuti, di depurazione delle acque, del settore dei servizi e dell'industria.

6708

Legge sull'energia

Sezione 2: Finanziamento Art. 57

Principi

La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 53, 54 e 56 mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per singoli progetti.

Per singoli progetti volti ad attuare le misure di cui all'articolo 56 concede aiuti finanziari soltanto in casi eccezionali, in particolare se:

1

a.

il progetto ha un'importanza esemplare; o

b.

il progetto singolo fa parte di un programma di sussidi della Confederazione con il quale si intende promuovere finanziariamente l'introduzione sul mercato di nuove tecnologie.

Le misure di cui agli articoli 53, 54 e 56 possono essere finanziate nell'ambito dei contributi globali di cui all'articolo 34 della legge del 23 dicembre 201110 sul CO2, sempre che le condizioni in esso previste siano adempiute.

2

La promozione di cui all'articolo 55 capoverso 1 è retta anche per singoli progetti dalla legge federale del 7 ottobre 198311 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

3

Il sostegno finanziario di cui all'articolo 55 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l'articolo 59.

4

Art. 58

Contributi globali

I contributi globali sono concessi soltanto se un Cantone dispone di un programma di promozione nel settore corrispondente. Non devono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del programma di promozione.

1

Nel settore dell'informazione e della consulenza (art. 53) nonché della formazione e del perfezionamento (art. 54) sono sostenuti in particolare programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia

2

Nel settore dell'impiego dell'energia e del recupero del calore residuo (art. 56) almeno il 50 per cento del contributo globale versato a un Cantone deve essere destinato alla promozione di misure prese da privati. Inoltre le misure prese nell'ambito degli edifici sono sostenute soltanto se il programma cantonale di promozione prescrive l'allestimento di un certificato energetico degli edifici con relativo rapporto di consulenza; il Consiglio federale disciplina le eccezioni, segnatamente per i casi in cui detta condizione per la concessione di contributi è sproporzionata.

3

L'importo dei contributi globali versati ai singoli Cantoni dipende dall'efficacia del programma cantonale di promozione e dall'importo del credito cantonale. I Cantoni riferiscono annualmente all'UFE.

4

10 11

RS 641.71 RS 420.1

6709

Legge sull'energia

I mezzi finanziari non utilizzati nel corso dell'anno devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore dell'anno successivo.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le condizioni che i Cantoni devono adempiere per ottenere contributi globali.

6

Art. 59

Aiuti finanziari per singoli progetti

Gli aiuti finanziari per singoli progetti sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi.

1

Gli aiuti finanziari non devono superare il 40 per cento dei costi computabili.

Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L'eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall'interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.

2

3

Sono considerati costi computabili: a.

per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 55 capoverso 2: i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;

b.

per gli aiuti finanziari di cui all'articolo 56: gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali;

c.

per gli altri aiuti finanziari: le spese effettive assolutamente necessarie all'adempimento efficace del compito.

Qualora con un progetto sostenuto con aiuti finanziari sia conseguito un utile considerevole, la Confederazione può chiedere che tali aiuti siano restituiti interamente o in parte.

4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare fissa i criteri per la concessione di aiuti finanziari per progetti singoli.

5

Capitolo 10: Convenzioni internazionali Art. 60 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge e non sottostanno a referendum.

Capitolo 11: Verifica degli effetti e trattamento dei dati Art. 61

Monitoraggio

L'UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e allesti1

6710

Legge sull'energia

sce, in collaborazione con la Segreteria di Stato dell'economia e altri servizi della Confederazione, un monitoraggio dettagliato.

2

I risultati delle verifiche sono pubblicati.

Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l'efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all'Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che gli obiettivi non possono essere conseguiti, esso propone contemporaneamente i provvedimenti supplementari necessari.

3

Art. 62

Messa a disposizione di dati

Le informazioni e i dati personali necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all'articolo 61 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all'UFE, su richiesta, da:

1

2

a.

l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);

b.

l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);

c.

l'Ufficio federale delle strade (USTRA);

d.

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);

e.

l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);

f.

la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom);

g.

la società nazionale di rete;

h.

le imprese di approvvigionamento energetico;

i.

i Cantoni e i Comuni.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari.

Art. 63

Obbligo di informare

Chiunque fabbrica, importa, commercializza o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni di cui esse necessitano per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia.

1

Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l'accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro.

2

Art. 64

Trattamento di dati personali

Nell'ambito degli scopi della presente legge, l'UFE può trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti pene e sanzioni amministrative e di diritto penale (art. 27 cpv. 1 e 3, 52 e 72).

1

2

L'UFE può conservare questi dati su un supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce i dati personali che possono essere elaborati e per quanto tempo devono essere conservati.

3

6711

Legge sull'energia

Art. 65

Divulgazione di dati personali

Ai fini della trasparenza e dell'informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del settore energetico a pubblicare dati personali o a trasmetterli alle autorità federali competenti. L'obbligo di trasmissione e pubblicazione può riguardare in particolare le seguenti informazioni: 1

a.

consumo di energia elettrica e consumo di calore di tutti i clienti o di singoli gruppi di clienti;

b.

offerte in materia di energie rinnovabili e dell'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia;

c.

misure, adottate o previste, volte a promuovere il consumo parsimonioso e razionale dell'elettricità e l'utilizzazione di energie indigene e rinnovabili.

Le autorità federali competenti possono pubblicare tali dati personali in forma adeguata se:

2

a.

questo corrisponde a un interesse pubblico; e

b.

i dati non contengono segreti d'affari né di fabbricazione.

Capitolo 12: Esecuzione Art. 66 1

Esecuzione e disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

I Cantoni eseguono l'articolo 46 nonché gli articoli 6, 11, 13, 14, 16, 53 e 54, sempre che dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni prima di decidere.

2

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE il compito di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.

3

4

I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.

Art. 67

Emolumenti

La riscossione di emolumenti è retta dall'articolo 46a della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Il Consiglio federale prevede emolumenti segnatamente per prestazioni in rapporto con il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 40­44.

1

2

Il Consiglio federale può inoltre prevedere emolumenti per verifiche e controlli.

Sono esenti da emolumenti in particolare le attività d'informazione e di consulenza dell'UFE di cui all'articolo 53 capoverso 1.

3

12

RS 172.010

6712

Legge sull'energia

Art. 68

Ricorso a terzi per l'esecuzione

I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono far capo a terzi in particolare per attività in rapporto con:

1

a.

il rimborso del supplemento rete (art. 40­44);

b.

l'attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 45 cpv. 2);

c.

l'elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 47);

d.

la designazione o l'esame preliminare di misure volte ad aumentare l'efficienza nell'ambito del consumo di elettricità e il rilascio di certificati sugli aumenti di efficienza conseguiti (art. 50 cpv. 2 e 3);

e.

la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia nonché l'impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 53, 54 e 56).

I terzi cui si è fatto capo possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell'ambito dei compiti d'esecuzione. Il Consiglio federale definisce il regolamento degli emolumenti.

2

La Confederazione conclude con i terzi cui si è fatto capo un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare:

3

a.

il tipo, l'entità e l'indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi;

b.

le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;

c.

l'eventuale riscossione di emolumenti.

Per i compiti a essi assegnati i terzi sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

4

5

L'UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza.

Capitolo 13: Competenze e procedura Art. 69

Competenze

L'UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un'altra autorità.

1

La società nazionale di rete fornisce all'UFE i dati relativi alla produzione e le informazioni necessari per l'esecuzione, sempre che ne sia in possesso.

2

L'UFAM decide d'intesa con il Cantone interessato in merito all'indennizzo per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 36.

3

4 La ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 17, 52 capoverso 3 e 75 capoversi 3 e 4.

6713

Legge sull'energia

Art. 70

Opposizione e ricorso delle autorità

Contro le decisioni dell'UFE può essere presentata opposizione entro 30 giorni dalla notificazione se dette decisioni concernono uno degli ambiti seguenti:

1

a.

il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);

b.

la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 29);

c.

il rimborso del supplemento rete e le relative convenzioni sugli obiettivi (art. 40­44).

La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono versate spese ripetibili; in casi straordinari l'UFE può derogare a questa norma.

2

L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.

3

Art. 71

Espropriazione

In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all'impiego della geotermia e degli idrocarburi o al recupero del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o delegare questo diritto a terzi.

1

Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193013 sulla espropriazione (LEspr). Essi prevedono che il presidente della Commissione federale di stima può autorizzare la procedura abbreviata se è possibile determinare esattamente chi è interessato dall'espropriazione.

2

Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni può essere esercitato il diritto d'espropriazione previsto dalla LEspr.

3

Capitolo 14: Disposizioni penali Art. 72 1

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

13

a.

viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità dell'elettricità e l'etichettatura dell'elettricità (art. 10);

b.

fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), della rimunerazione unica (art. 29) o dei contributi d'investimento (art. 30 e 31);

c.

fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito della riscossione del supplemento rete (art. 37), del rimborso del supplemento rete (art. 40­44) o in relazione con la convenzione sugli obiettivi conclusa per il rimborso del supplemento rete (art. 41 lett. a e 42);

RS 711

6714

Legge sull'energia

2

d.

viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 45);

e.

fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito degli obiettivi volti ad aumentare l'efficienza (art. 48);

f.

rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o fornisce a quest'ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 63);

g.

contravviene a una disposizione d'applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 40 000 franchi.

Art. 73

Perseguimento e giudizio

Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197414 sul diritto penale amministrativo (DPA).

L'autorità competente è l'UFE.

1

Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

2

Capitolo 15: Disposizioni finali Art. 74

Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità

I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199815 sull'energia; LEne) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.

1

2 Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:

a.

14 15

le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 5 di: 1. centrali idroelettriche con una potenza inferiore a 300 kW, 2. impianti fotovoltaici fino a 10 kW, 3. determinati impianti a biomassa;

RS 313.0 RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231

6715

Legge sull'energia

b.

la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;

c.

la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.

Ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), si applica il nuovo diritto anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi in virtù dell'articolo 19. In compenso gli aventi diritto secondo gli articoli 29, 30 o 31 possono richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.

3

Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 ai quali prima del 31 luglio 2013 è stata comunicata una conferma di inclusione nella lista d'attesa possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.

4

5 I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Coloro i quali non vi partecipano ricevono, conformemente all'articolo 24, una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questa regolamentazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 22 capoverso 3.

Art. 75

Disposizioni transitorie relative ad altri impieghi del supplemento rete

Agli aventi diritto secondo gli articoli 29, 30 e 31 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano:

1

a.

la disposizione relativa all'inizio dei lavori secondo l'articolo 32, se l'impianto è già stato costruito;

b.

la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per il nuovo impianto, se la conferma di inclusione nella lista d'attesa è stata comunicata loro al più tardi il 31 luglio 2013.

Chi, tra il 1° agosto 2013 e l'entrata in vigore della presente legge, ha ricevuto una conferma di massima vincolante in merito alla concessione di una fideiussione a titolo di garanzia a copertura dei rischi per gli impianti geotermici pari al 50 per cento dei costi d'investimento, può chiedere all'UFE, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che la decisione di massima sia riesaminata secondo il nuovo diritto. Non sussiste alcun diritto all'aumento della garanzia.

2

Per quanto concerne i contratti vigenti tra gestori di rete e produttori indipendenti per il ritiro di elettricità proveniente da impianti che sfruttano energie rinnovabili

3

6716

Legge sull'energia

(finanziamento dei costi supplementari), le condizioni di raccordo di cui all'articolo 7 del diritto anteriore nel tenore del 26 giugno 199816 si applicano: a.

alle centrali idroelettriche sino al 31 dicembre 2035;

b.

a tutti gli altri impianti sino al 31 dicembre 2025.

Per quanto concerne i contratti secondo il capoverso 3 che regolano il ritiro di elettricità proveniente da centrali idroelettriche, la ElCom può, nel singolo caso, ridurre adeguatamente la rimunerazione se tra il prezzo di ripresa e i costi di produzione vi è una sproporzione evidente.

4

Art. 76

Disposizioni transitorie relative al fondo per il supplemento rete e alla competenza

Il fondo per il supplemento rete va istituito conformemente all'articolo 39 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il precedente ente responsabile va dissolto e i mezzi accumulati vanno trasferiti integralmente nel nuovo fondo per il supplemento rete.

1

La società nazionale di rete contribuisce, nei limiti delle sue possibilità, a fare in modo che il trasferimento della competenza esecutiva, in particolare per quanto concerne il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, avvenga in modo tale che l'UFE possa garantire un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

2

La ElCom giudica i procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono pendenti presso di essa.

3

Art. 77

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 78

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 26 giugno 199817 sull'energia è abrogata.

Art. 79

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

1

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

16 17

RU 1999 197 RU 1999 197, 2004 4719, 2006 2197, 2007 3425, 2008 775, 2010 4285 5061 5065, 2012 3231

6717

Legge sull'energia

Allegato (art. 77)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale Art. 83 lett. w Il ricorso è inammissibile contro: w.

le decisioni in materia di normativa elettrica concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.

2. Legge del 23 dicembre 201119 sul CO2 Art. 2 cpv. 1 I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).

1

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 2: Per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri Art. 10

Principio

Le emissioni di CO2 delle automobili immatricolate per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.

1

2 Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) immatricolati per la prima volta devono essere ridotte a una media di 175 g di CO2/km entro la fine del 2017 e a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.

A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 12) le emissioni medie

3

18 19

RS 173.110 RS 641.71

6718

Legge sull'energia

di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e immatricolato durante l'anno corrispondente.

Art. 10a

Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

In aggiunta agli obiettivi di cui all'articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi vincolanti.

1

Con il passaggio a nuovi obiettivi, il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali atte ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi durante un periodo limitato.

2

Può escludere determinati veicoli dal campo d'applicazione delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2.

3

4 Al

riguardo, il Consiglio federale tiene conto delle norme dell'Unione europea.

Art. 10b

Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10 e degli obiettivi intermedi di cui all'articolo 10a capoverso 1, la prima volta nel 2016 e successivamente ogni tre anni.

1

Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2020. Al riguardo, tiene conto delle norme dell'Unione europea.

2

Art. 11

Obiettivo individuale

Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo in base al quale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli è calcolato l'obiettivo individuale (art. 10 cpv. 3). Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore immatricolati per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.

1

2

Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.

delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;

b.

delle norme dell'Unione europea.

Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

3

Se, dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera, un importatore o un costruttore immatricola meno di 50 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

4

6719

Legge sull'energia

Art. 12

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore: 1

a.

l'obiettivo individuale;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.

2

Art. 13

Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale

Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo immatricolato per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: 1

a.

per gli anni 2015­2018: 1. per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.50 e 8.00 franchi, 2. per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 16.50 e 24.00 franchi, 3. per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 27.50 e 40.00 franchi, 4. per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 104.50 e 152.00 franchi;

b.

a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 104.50 e 152.00 franchi.

Gli importi di cui al capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo in base al quale essi sono definiti. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.

2

Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni stabilite secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può decidere per i primi una sanzione più mite.

3

4

I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.

Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199620 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.

5

20

RS 641.61

6720

Legge sull'energia

6 Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1­2, nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.

Art. 22 cpv. 4 lett. b 4 Per centrali si intendono gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche energia termica da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se: b.

sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza termica superiore a 125 megawatt.

Titolo prima dell'art. 29

Sezione 1: Riscossione della tassa Art. 29 cpv. 2, primo periodo 2

L'aliquota della tassa ammonta a 84 franchi per tonnellata di CO2. ...

Titolo prima dell'art. 31

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 alle imprese che si impegnano a ridurre le emissioni di gas serra Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4 Impegno a ridurre le emissioni di gas serra Alle imprese di determinati settori economici la tassa sul CO2 è restituita, su richiesta, a condizione che esse si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2020 (impegno di riduzione), presentando ogni anno un rapporto in materia.

1

3

La portata dell'impegno di riduzione si basa in particolare:

4 Il

Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno di riduzione mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni.

Art. 31a 1

Imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e si impegnano a ridurre le emissioni

L'impegno di riduzione viene adeguato, su richiesta, per le imprese che: a.

gestiscono un impianto di cogenerazione che adempie le esigenze di cui all'articolo 32a; e

6721

Legge sull'energia

b.

rispetto all'anno di riferimento 2012 producono una quantità supplementare di elettricità definita dal Consiglio federale, che viene impiegata al di fuori dell'impresa.

2 Il 40 per cento della tassa sul CO applicata ai combustibili impiegati comprovata2 mente per la produzione dell'elettricità di cui al capoverso 1 è restituito in questo caso soltanto se l'impresa prova alla Confederazione di aver utilizzato l'intera somma per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di imprese o impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: a.

le misure di efficienza energetica ammesse;

b.

il periodo nel quale le misure di efficienza energetica devono essere prese; e

c.

la presentazione dei rapporti.

I proventi della tassa che non possono essere restituiti per mancato adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36.

4

Art. 32 cpv. 1 Le imprese di cui all'articolo 31 che non rispettano l'impegno assunto nei confronti della Confederazione versano a quest'ultima un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2eq emessa in eccesso.

1

Titolo prima dell'art. 32a

Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né soggiacciono a un impegno di riduzione Art. 32a

Gestori di impianti di cogenerazione aventi diritto

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né soggiacciono a un impegno di riduzione, la tassa sul CO2 è in parte restituita conformemente all'articolo 32b se l'impianto: 1

2

a.

è concepito essenzialmente per produrre calore;

b.

ha una potenza termica uguale o superiore a 1 megawatt ma inferiore a 20 megawatt; e

c.

adempie le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo.

Il Consiglio federale definisce le esigenze minime.

6722

Legge sull'energia

Art. 32b

Entità e condizioni della restituzione parziale

Su richiesta è restituito in ogni caso il 60 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità.

1

Il restante 40 per cento è restituito soltanto se il gestore prova alla Confederazione di aver utilizzato l'intera somma per misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l'efficienza energetica di imprese o impianti che prelevano elettricità o calore dall'impianto di cogenerazione.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli analogamente a quanto previsto dall'articolo 31a capoverso 3. Per i proventi della tassa che non possono essere restituiti si applica l'articolo 31a capoverso 4.

3

Titolo prima dell'art. 32c

Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico Art. 32c A chi può provare di aver utilizzato i combustibili a scopo non energetico la tassa sul CO2 applicata a detti combustibili è restituita su richiesta.

Titolo prima dell'art. 33

Sezione 5: Procedura Art. 33, rubrica Abrogata Art. 34

Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici. A tal fine, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 53, 54 e 56 LEne21.

1

I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 58 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità:

2

a.

21

a complemento delle condizioni di cui all'articolo 58 LEne i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata;

RS ...; FF 2013 6687

6723

Legge sull'energia

b.

in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LEne i contributi globali non possono essere superiori al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma.

Se non possono essere impiegati, i mezzi a disposizione di cui al capoverso 1 sono distribuiti alla popolazione e all'economia conformemente all'articolo 36.

3

Art. 44, rubrica False dichiarazioni sui veicoli Art. 49a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Per quanto riguarda gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, l'obbligo di presentare rapporto secondo l'articolo 10b capoverso 1 decorre dal 2019.

1

I proventi vincolati della tassa sul CO2 riscossa fino al 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 34 nella tenore del 23 dicembre 201122 sono impiegati conformemente all'articolo 34 nel citato tenore. Lo stesso vale per l'impiego dei proventi vincolati di cui all'articolo 34 realizzati nel 2015.

2

I proventi vincolati di cui all'articolo 34 realizzati nel 2016 possono essere impiegati, fino a un importo di 100 milioni di franchi, nell'ambito dell'articolo 34 capoverso 2 lettera a nella tenore del 23 dicembre 2011. Ai Cantoni possono inoltre essere rimborsati i costi di esecuzione che essi devono sostenere a causa della sostituzione anticipata degli accordi programmatici per mezzo di contributi globali.

3

3. Legge del 22 giugno 197923 sulla pianificazione del territorio Art. 8b

Contenuto del piano direttore nel settore dell'energia

Il piano direttore specifica i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego delle energie rinnovabili.

4. Legge del 22 dicembre 191624 sulle forze idriche Art. 60 cpv. 3ter Per progetti di impianti limitati localmente, che concernono pochi interessati chiaramente individuabili e hanno nel complesso un impatto ridotto, è prevista una procedura semplificata. I Cantoni che rinunciano alla pubblicazione secondo il capoverso 2 devono garantire che gli interessati possano comunque tutelare i propri diritti.

3ter

22 23 24

RU 2012 6989 RS 700 RS 721.80

6724

Legge sull'energia

5. Legge federale del 21 marzo 200325 sull'energia nucleare Art. 9

Ritrattamento

Gli elementi combustibili esausti devono essere smaltiti come scorie radioattive.

Non possono essere ritrattati o esportati a scopo di ritrattamento.

1

2

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni a scopi di ricerca.

Art. 12, rubrica, e cpv. 4 Obbligo di autorizzazione, divieto del rilascio dell'autorizzazione di massima per impianti nucleari Non possono essere rilasciate autorizzazioni di massima per la costruzione di centrali nucleari.

4

Art. 74a

Rapporto sugli sviluppi della tecnologia nucleare

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all'Assemblea federale sugli sviluppi della tecnologia nucleare.

Art. 106 cpv. 1bis e 4 Non possono essere rilasciate autorizzazioni di massima per la modifica di centrali nucleari esistenti.

1bis

4

Abrogato

6. Legge del 24 giugno 190226 sugli impianti elettrici Art. 3bis Il Consiglio federale emana disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell'Amministrazione federale e dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

1

Il Consiglio federale disciplina in dettaglio la riscossione di emolumenti, in particolare:

2

25 26

a.

la procedura per la riscossione degli emolumenti;

b.

l'ammontare degli emolumenti;

c.

la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;

d.

la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

RS 732.1 RS 734.0

6725

Legge sull'energia

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

4

Art. 16 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 5 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è: a.

l'Ispettorato;

Di regola, per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197927 sulla pianificazione del territorio. Di norma il piano settoriale va elaborato entro due anni. Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

5

Art. 16abis Di norma il termine per l'evasione di una procedura di approvazione dei piani non può superare due anni.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce scadenze per le singole fasi procedurali.

7. Legge del 23 marzo 200728 sull'approvvigionamento elettrico Art. 6 cpv. 4 4 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia.

Art. 7 cpv. 3 Per determinare la componente tariffaria relativa all'utilizzazione della rete si applicano gli articoli 14 e 15. Per la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia il gestore di rete tiene una contabilità per unità finali di imputazione.

L'eventuale immissione di energia da parte dei consumatori finali fissi che rinunciano all'accesso alla rete non può essere presa in considerazione nel fissare la componente tariffaria relativa alla fornitura di energia.

3

27 28

RS 700 RS 734.7

6726

Legge sull'energia

Art. 14 cpv. 3 lett. c 3

I tariffari: c.

devono fondarsi sul profilo dell'acquisto e nella rete di un gestore di rete devono essere unitari per livello di tensione e gruppo di clienti.

Art. 15 cpv. 1 e 2, primo periodo Per costi computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi del capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. I costi d'esercizio e i costi del capitale di sistemi di misurazione intelligenti prescritti per legge, installati presso il consumatore finale, sono sempre costi computabili. Essi comprendono un utile d'esercizio adeguato.

1

Per costi d'esercizio si intendono i costi per le prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti, rispettivamente con i sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale. ...

2

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 2a: Misurazioni Art. 17a

Sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale

Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale è un dispositivo di misurazione per registrare l'energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale di dati e per registrare tempo e quantità effettivi del consumo energetico presso il consumatore finale.

1

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti da installare presso il consumatore finale. In particolare può obbligare i gestori di rete a disporre entro un dato termine l'installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali o presso determinati gruppi di consumatori finali.

2

Il Consiglio federale può, tenuto conto delle prescrizioni del diritto federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti installati presso il consumatore finale devono soddisfare, nonché le ulteriori peculiarità, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:

3

4

a.

trasmettere i dati di misurazione;

b.

supportare i sistemi tariffari;

c.

supportare altri servizi e applicazioni;

d.

condizionare il consumo di energia.

Il Consiglio federale tiene conto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

6727

Legge sull'energia

Art. 20a

Controlli di sicurezza relativi alle persone

Le persone incaricate presso la società nazionale di rete di svolgere compiti nell'ambito dei quali possono influenzare la sicurezza della rete di trasporto e il suo esercizio affidabile e performante devono sottoporsi regolarmente a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

1

Il contenuto del controllo e la rilevazione dei dati sono retti dall'articolo 20 della legge federale del 21 marzo 199729 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMS). I dati possono essere elaborati.

2

La società nazionale di rete dispone lo svolgimento del controllo. Il risultato deve esserle comunicato e brevemente motivato.

3

Il Consiglio federale indica le persone soggette al controllo e disciplina la procedura di controllo.

4

8. Legge federale del 19 dicembre 195830 sulla circolazione stradale Art. 89b lett. m31 Il SIAC serve all'adempimento dei seguenti compiti: m. esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri.

Art. 89e lett. g32 I servizi qui appresso possono accedere mediante procedura di richiamo ai seguenti dati: g.

29 30 31 32

l'Ufficio federale dell'energia, per l'esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 delle automobili, degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli a motore;

RS 120 RS 741.01 Versione secondo RU 2012 6291, termine di referendum: 4 ottobre 2012 Versione secondo RU 2012 6291, termine di referendum: 4 ottobre 2012

6728

Legge sull'energia

9. Legge del 4 ottobre 196333 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 41 1. Principio

33

Gli impianti non considerati nell'articolo 1 capoverso 2 e non esentati dalla presente legge in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 sono sottoposti, oltre che alle disposizioni del presente capo, soltanto a quelle sull'obbligo di trasporto (art. 23), sulla responsabilità civile e sull'assicurazione (capo III), sulle pene e sulle misure amministrative (capo V) e alle prescrizioni di sicurezza da emanarsi dal Consiglio federale.

RS 746.1

6729

Legge sull'energia

6730