13.099 Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi con Jersey, Guernsey e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 20 novembre 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto che approva gli Accordi del 28 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Isola di Man, dell'11 settembre tra la Svizzera e Guernsey nonché del 16 settembre 2013 tra la Svizzera e Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Dalla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha rivisto numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e concluso nuove convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti a consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Sulla base della nuova politica svizzera in materia di assistenza amministrativa, alcune giurisdizioni ­ tra cui Jersey, Guernsey e l'Isola di Man ­ hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di concludere un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (AIF; in inglese: Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha deciso di concludere anche questo tipo di accordo.

La conclusione di un AIF permette a Stati e giurisdizioni che non vogliono concludere una CDI ­ ad esempio perché non sorgono doppie imposizioni nel rapporto bilaterale ­ di convenire uno scambio di informazioni in materia fiscale. Una CDI e un AIF sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire una disposizione di assistenza amministrativa conforme allo standard. Rispetto all'articolo 26 del Modello OCSE, un AIF disciplina le modalità dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato e si limita esclusivamente all'assistenza amministrativa su domanda.

Gli Accordi con l'Isola di Man, Guernsey e Jersey sono stati firmati rispettivamente il 28 agosto, l'11 settembre e il 16 settembre 2013.

Durante l'indagine conoscitiva la conclusione di questi Accordi è stata accolta positivamente.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Andamento e risultato dei negoziati

Dalla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha rivisto numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e concluso nuove convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti ad consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Sulla base della nuova politica svizzera in materia di assistenza amministrativa, alcune giurisdizioni ­ tra cui Jersey, Guernsey e l'Isola di Man ­ hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di concludere un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (AIF; in inglese: Tax Information Exchange Agreement, TIEA). All'inizio la Svizzera considerava come prioritaria la revisione delle sue CDI per l'attuazione della sua nuova politica in materia di assistenza amministrativa. Nella rapporto del mese di giugno del 2011 della valutazione tra pari (peer review), il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha tuttavia raccomandato alla Svizzera di concludere AIF conformi allo standard con le giurisdizioni e gli Stati interessati. Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha deciso di concludere anche questo tipo di accordo.

L'esecuzione dell'AIF viene disciplinata nella legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), entrata in vigore il 1° febbraio 2013 (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF). La conclusione di un AIF permette a Stati e giurisdizioni che non vogliono concludere una CDI ­ ad esempio perché in una delle Parti contraenti manca un sistema fiscale o perché il diritto tributario non è molto sviluppato, in modo che l'insorgenza di doppie imposizioni nel rapporto bilaterale appare improbabile ­ di convenire uno scambio di informazioni in materia fiscale.

Una CDI e un AIF sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire una disposizione di assistenza amministrativa conforme allo standard. Rispetto all'articolo 26 del Modello OCSE, un AIF disciplina le modalità
dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato e si limita esclusivamente all'assistenza amministrativa su domanda.

Per decidere se sia meglio concludere una CDI o un AIF, bisogna valutare ogni singolo caso sulla base degli interessi in gioco attribuendo particolare importanza alle relazioni economiche bilaterali. Se, oltre allo scambio di informazioni, nel rapporto bilaterale vi sono ulteriori questioni fiscali che hanno bisogno di essere disciplinate, allora la priorità va accordata alla conclusione di una CDI. Negli altri casi potrebbe essere più adeguato un AIF.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del mese di aprile del 2012, la Svizzera ha accettato la richiesta di avviare negoziati con Jersey, Guernsey e l'Isola 1

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di Man per concludere degli AIF. Le giurisdizioni sono state autorizzate dal Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord a concludere tali accordi. Sebbene vi siano interessi comuni e le tre giurisdizioni siano tra i centri finanziari più importanti d'Europa, una previa consultazione informale ha mostrato che, per motivi economici, la Svizzera non è interessata alla conclusione di una CDI ma considera più adeguato un AIF. Nel mese di gennaio del 2013 si sono tenuti a Londra i relativi negoziati per concludere un AIF tra la Svizzera e Jersey, Guernsey nonché l'Isola di Man; il 24 gennaio 2013 gli avamprogetti di Accordo sono stati parafati.

Gli Accordi sono stati firmati il 28 agosto (Isola di Man), l'11 settembre (Guernsey) e il 16 settembre 2013 (Jersey).

1.2

Valutazione degli Accordi

Gli Accordi disciplinano lo scambio di informazioni su domanda e la sua esecuzione. Essi corrispondono in larga misura al Modello OCSE del 2002 sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (modello TIEA) nonché all'articolo 26 del Modello OCSE. In alcuni punti ci si è adeguati alle particolarità del diritto interno di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man (si è considerato il concetto di legal privilege, intrinseco al diritto consuetudinario) rispettivamente del diritto svizzero (esclusione della disposizione del Modello TIEA concernente i controlli fiscali all'estero). Gli AIF servono ad attuare la politica svizzera in materia di assistenza amministrativa, che consiste nel concludere accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard non solo sotto forma di CDI ma anche di AIF. Con la conclusione di tali Accordi è possibile tutelare contemporaneamente la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e attuare la raccomandazione del Forum globale. Gli Accordi costituiscono una buona base per negoziare AIF simili con altre giurisdizioni. Dal punto di vista della Svizzera è auspicabile che gli AIF entrino in vigore il più presto possibile.

1.3

Indagine conoscitiva

Dal 19 giugno al 19 luglio 2013 gli avamprogetti di Accordo sono stati oggetto di un'indagine conoscitiva presso i Cantoni e le cerchie interessate. Nel complesso la conclusione di questi Accordi è stata accolta positivamente.

Considerato il carattere esemplare dei tre AIF, nel rapporto esplicativo è stata sollevata la questione circa l'opportunità di richiedere ­ nel quadro del messaggio concernente l'approvazione degli Accordi con Jersey, Guernsey e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale ­ una delega delle competenze al Consiglio federale per negoziare gli AIF e per ratificarli senza riserva d'approvazione. In tal senso è stato precisato che tale modo di procedere sarebbe vantaggioso sotto il profilo dell'economia procedurale in vista della conclusione di AIF molto simili.

Inoltre questo consentirebbe di tener conto più rapidamente delle aspettative degli altri Stati e giurisdizioni nonché del Forum globale.

L'Associazione svizzera dei banchieri ha messo fondamentalmente in questione la necessità di una tale delega. Nel caso in cui saranno conclusi AIF anche con Stati che contemplano l'imposizione globale sul reddito e sul patrimonio, la federazione SwissHoldings si è detta favorevole a che tali Accordi debbano essere sottoposti al 8292

Parlamento per approvazione. Sulla base di questi pareri si è rinunciato a iscrivere nel presente messaggio la delega di competenza per la conclusione di futuri Accordi.

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Commento ai singoli articoli

Gli Accordi riprendono in larga misura, sia a livello formale che materiale, il Modello TIEA e l'articolo 26 del Modello OCSE. Essi servono ad attuare la politica svizzera in materia di convenzioni, che consiste nel concludere accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard anche sottoforma di un AIF.

Ingresso Secondo l'ingresso, l'AIF mira ad ampliare e agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra le Parti contraenti.

I presenti Accordi vincolano soltanto le Parti contraenti e non il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le Parti contraenti si accordano assistenza tramite lo scambio di informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'esecuzione e l'applicazione della legislazione interna relativa alle imposte considerate nell'AIF. Con riferimento alla verosimile rilevanza delle informazioni richieste viene garantito uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile. Al contempo si esprime però chiaramente il divieto di intraprendere fishing expedition o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

I diritti e le protezioni di cui beneficiano le persone in virtù delle disposizioni legislative o regolamentazioni o prassi amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non ostacolano o ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. Per la Svizzera significa in particolare che viene assicurato il diritto d'essere sentiti nonché la garanzia della via giudiziaria conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 2

Competenza

La Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni non possedute dalle proprie autorità e nemmeno in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdizione, o che non possono essere ottenute da quest'ultime. Il passo «sotto la sua giurisdizione» è stato introdotto su richiesta di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man per precisare che le persone sottostanti al diritto della Parte richiesta nonché le informazioni richieste che si trovano sotto la sua giurisdizione rientrano parimenti nel campo di applicazione dell'AIF. Le espressioni «possesso», «controllo» o «sotto la sua giurisdizione» sono da interpretare in senso ampio.

L'obbligo di fornire informazioni non è limitato dalla residenza o dalla cittadinanza della persona a cui le informazioni si riferiscono, o della persona in possesso delle informazioni richieste o che ne ha il controllo, o che si trovano sotto la sua giurisdizione.

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Art. 3

Imposte considerate

Per quanto concerne la Svizzera le imposte considerate nel campo di applicazione dell'AIF sono quelle sul reddito e la sostanza nonché le imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni. Per quanto concerne Jersey, Guernsey e l'Isola di Man le imposte considerate nel campo di applicazione dell'AIF sono quelle sul reddito; per Guernsey vengono contemplate anche le imposte sul plusvalore immobiliare. Le imposte indirette non rientrano nell'AIF.

Art. 4

Definizioni

L'articolo 4 definisce le espressioni dell'Accordo. Al riguardo sono state essenzialmente riprese le definizioni del modello TIEA.

Art. 5

Scambio di informazioni su domanda

Par. 1 Lo scambio di informazioni conformemente agli scopi dell'articolo 1 avviene esclusivamente su domanda. Sono pertanto esclusi lo scambio di informazioni spontaneo e quello automatico. Le informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che l'atto oggetto dell'inchiesta costituisca o meno un reato penale secondo il diritto della Parte richiesta. La Parte richiedente formula una domanda quando ha esaurito i propri mezzi d'indagine; sono fatti salvi i casi in cui l'ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate.

Par. 2 La Parte richiesta non può soltanto appellarsi a informazioni che si trovano in possesso dell'autorità competente, ma deve adottare tutte le misure necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni a fini fiscali propri. Lo scambio di informazioni non si limita pertanto alle informazioni che possono essere utili anche all'autorità competente della Parte richiesta.

Par. 4 Ciascuna Parte contraente garantisce che la propria autorità competente dispone del diritto di ottenere e fornire informazioni che si trovano presso banche o altri intermediari finanziari o che sono in possesso di una persona. La Parte richiesta deve dunque ottenere e scambiare le informazioni anche se esse non sarebbero ottenibili secondo il proprio diritto o la propria prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutare lo scambio di informazioni adducendo la motivazione del segreto bancario svizzero. L'AIF e l'articolo 8 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 1 LAAF costituiscono le basi legali per l'ottenimento delle informazioni. Conformemente alle CDI concluse, la Svizzera potrà soddisfare la fornitura di informazioni concernenti i proprietari soltanto quando entreranno in vigore le misure in materia di trasparenza concernenti le azioni al portatore previste nel disegno di attuazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) rivedute nel 2012.

Par. 5 Il paragrafo 5 contiene le indicazioni che la Parte richiedente deve fornire per scritto al fine di attestare la verosimile rilevanza delle informazioni. Lo scambio di infor8294

mazioni può avvenire soltanto se la domanda di informazioni viene formulata nel modo più dettagliato possibile e se contiene il maggior numero possibile di informazioni. Con le indicazioni di cui al paragrafo 5 devono essere evitate le fishing expedition, ovvero domande senza indizi concreti. Queste indicazioni sono tuttavia da interpretare in senso ampio, in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Come l'articolo 26 del Modello OCSE anche gli AIF permettono le domande raggruppate. Per le domande raggruppate, le persone interessate devono essere identificate tramite criteri di ricerca specifici. Le fishing expedition rimangono espressamente vietate.

Par. 6 Il paragrafo 6 stabilisce il modo di procedere e i termini per garantire una rapida trasmissione delle informazioni. La Parte richiesta deve informare immediatamente la Parte richiedente indicando le ragioni per cui non è in grado di procurarsi e fornire le informazioni entro il termine previsto. La procedura e i termini contenuti negli Accordi sono gli stessi del modello TIEA.

Art. 6

Possibilità di rifiutare una domanda

Par. 1 La Parte richiesta non è tenuta a ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere secondo il proprio diritto interno. Con questa disposizione si vuole impedire che la Parte richiedente eluda le limitazioni del proprio diritto interno per il tramite di una domanda di informazioni, beneficiando delle più ampie competenze conferite dall'Accordo. La Parte richiesta può rifiutarsi di rispondere se la domanda non è effettuata conformemente all'AIF.

Par. 2 e 3 Le Parti contraenti non sono obbligate a fornire informazioni che ricadono nel legal privilege ovvero che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali nonché metodi commerciali oppure se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico. Il concetto di legal privilege, che nelle giurisdizioni include il segreto professionale degli avvocati secondo il diritto consuetudinario, è stato introdotto su esplicita richiesta di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man.

La norma del paragrafo 3 dell'articolo 7 del Modello TIEA non è stata invece ripresa. Secondo tale norma l'accordo non obbliga una Parte contraente a ottenere o a fornire informazioni che divulgherebbero comunicazioni confidenziali tra un cliente e il suo avvocato o un altro rappresentante legale a condizione che queste comunicazioni richiedano o forniscano un parere giuridico oppure debbano essere utilizzate in procedimenti promossi mediante azione in atto o previsti. Secondo l'AIF le Parti contraenti stabiliscono secondo il proprio diritto interno quali informazioni sottostanno al segreto professionale degli avvocati.

Par. 4 Una domanda di informazioni non può essere respinta per il fatto che il credito fiscale oggetto della domanda è contestato.

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Par. 5 La Parte richiesta può respingere una domanda di informazioni se le informazioni chieste dalla Parte richiedente svantaggiano, a pari circostanze, cittadini della Parte richiesta rispetto a cittadini della Parte richiedente.

Art. 7

Confidenzialità

Qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte contraente è da trattare in modo confidenziale. Tale protezione è indispensabile per ogni dispositivo concernente lo scambio di informazioni in materia fiscale. In questo articolo rientrano sia le indicazioni fornite dalla Parte richiedente (cfr. art. 5 par. 5) che le informazioni fornite dalla Parte richiesta. Le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi dell'AIF. Esse possono essere divulgate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce l'AIF, o del perseguimento oppure della decisione di ricorrere inerenti a queste imposte.

La Parte richiedente non è autorizzata a mettere a disposizione di terzi le informazioni senza espressa autorizzazione della Parte richiesta. Su richiesta esplicita di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man è stata inoltre ripresa la disposizione secondo cui la Parte richiedente non è autorizzata a comunicare le informazioni ricevute a un altro Stato o a un'altra giurisdizione. Se uno Stato terzo vuole ottenere informazioni da una Parte contraente, può farlo inoltrando una domanda di informazioni sulla base di un AIF che ha concluso direttamente con la Parte contraente. In tal modo viene garantita la confidenzialità delle informazioni.

Art. 8

Spese

Secondo questa disposizione le Parti contraenti si accordano in merito alle spese per l'ottenimento e la fornitura delle informazioni. Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno disciplinato la ripartizione delle spese in un Memorandum d'intesa (cfr. al riguardo art. 10 par. 2 AIF). In generale, secondo questo Memorandum, le spese ordinarie che risultano per la Parte richiesta vengono sopportate da quest'ultima, mentre la Parte richiedente si assume le spese straordinarie. Le spese che risultano dalle attività di routine come l'ottenimento e il trasferimento di copie di documenti sono considerate come spese ordinarie.

Art. 9

Disposizioni di applicazione

Le Parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per adempiere ed eseguire l'AIF.

Art. 10

Procedura amichevole

Per risolvere difficoltà nell'interpretazione o nell'applicazione dell'AIF è prevista una procedura amichevole. Al riguardo le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.

Art. 11

Entrata in vigore

L'AIF entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica concernente l'adempimento delle necessarie procedure interne. Le sue disposizioni si applicano 8296

alle informazioni concernenti gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore dell'AIF o dopo tale data, oppure ­ in mancanza di un periodo fiscale, come ad esempio nel caso delle imposte sulle successioni e sulle donazioni ­ per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore dell'AIF, o dopo tale data.

Art. 12

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare in ogni tempo l'AIF. La denuncia ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell'altra Parte contraente.

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Ripercussioni finanziarie

Poiché gli AIF, contrariamente alle CDI, non regolano la reciproca imposizione ma hanno per oggetto soltanto lo scambio di informazioni in materia fiscale, non causano alcuna diminuzione delle entrate fiscali. Eventualmente gli AIF possono generare ulteriori entrate fiscali poiché permettono alla Svizzera di inoltrare domande di assistenza amministrativa verso le tre giurisdizioni. Tuttavia non è possibile effettuare stime al riguardo. A causa degli Accordi può risultare un maggiore onere amministrativo; è però previsto di far fronte a questo maggiore onere con il personale già a disposizione.

L'obbligo di prestare assistenza amministrativa su richiesta allo scopo di applicare il diritto interno dello Stato richiesto, da un lato, e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta a fini fiscali, dall'altro, potrebbero essere considerati in un certo senso svantaggiosi per la piazza economica svizzera e indirettamente per le entrate fiscali della Svizzera. Visti gli sforzi fatti a livello internazionale al fine di ottenere condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati per quanto concerne l'assistenza amministrativa (global level playing field) e la garanzia di uno scambio di informazioni effettivo tramite il relativo meccanismo di controllo, per la Svizzera l'effetto di questa nuova situazione dovrebbe essere globalmente neutrale. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente gli Accordi. Nel complesso gli Accordi contribuiscono positivamente al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostengono in questo modo gli scopi essenziali della politica commerciale estera della Svizzera.

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Costituzionalità

I nuovi Accordi si fondano sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarli. I nuovi Accordi sono stati conclusi per un periodo indeterminato, ma sono denunciabili per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essi non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione iscritta in un tratta8297

to internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

I nuovi Accordi disciplinano l'obbligo di assistenza amministrativa nei confronti di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man. L'assistenza amministrativa è accordata in maniera estesa, conformemente allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni. In questo senso gli Accordi contengono quindi importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva la nuova gli Accordi con Jersey, Guernsey e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottostà a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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