Traduzione1

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità Conclusa a New York il 13 dicembre 2006 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo Gli Stati parte di questa Convenzione, (a) richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite2 che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo; (b) riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno è titolare di tutti i diritti e di tutte le libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo; (c) riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni; (d) richiamando il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali3, il Patto internazionale sui diritti politici e civili4, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale5, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne6, la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la punizione7, la Convenzione sui diritti del fanciullo8 e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro famiglie; (e) riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;

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Dal testo originale francese.

RS 0.120 RS 0.103.1 RS 0.103.2 RS 0.104 RS 0.108 RS 0.105 RS 0.107

2012-2488

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(f) riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard per la parità di opportunità per le persone con disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità; (g) enfatizzando l'importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile; (h) riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana; (i)

riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità;

(j)

riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi;

(k) consapevoli del fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo; (l)

riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

(m) riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà; (n) riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte; (o) considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente; (p) consapevoli delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione; (q) riconoscendo che le donne e le fanciulle con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, 636

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate; (r) riconoscendo che i fanciulli con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati parte in base alla Convenzione dei diritti del fanciullo; (s) enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone con disabilità; (t)

sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità;

(u) tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere; (v) riconoscendo l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'educazione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali; (w) comprendendo che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta internazionale dei diritti umani; (x) convinti che la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità; (y) convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, convengono quanto segue: Art. 1

Scopo

Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

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Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione: «comunicazione» comprende le lingue, le visualizzazioni di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili nonché le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi su supporti scritti, l'audio, il linguaggio semplice e il lettore umano, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione; «il linguaggio» comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale; «discriminazione sulla base della disabilità» indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole; «accomodamento ragionevole» indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali; «progettazione universale» indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «Progettazione universale» non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Art. 3

Principi generali

I principi della presente Convenzione sono: (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone; (b) la non discriminazione; (c) la partecipazione e l'inclusione piene ed effettive in seno alla società; (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa; (e) la parità di opportunità;

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(f) l'accessibilità; (g) la parità tra uomini e donne; (h) il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e il rispetto per il diritto dei fanciulli con disabilità a preservare la propria identità.

Art. 4

Obblighi generali

1. Gli Stati parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati parte si impegnano a: (a) adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione; (b) prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, consuetudine e prassi che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità; (c) tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi; (d) astenersi dall'intraprendere ogni atto o prassi che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione; (e) prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di persone, organizzazioni o imprese private; (f) intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell'articolo 2 della presente Convenzione, che richiedano il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida; (g) intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, e a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili; (h) fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, come pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature; (i)

promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione, in modo da migliorare la prestazione dell'assistenza e dei servizi garantiti da detti diritti.

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.

3. Nello sviluppo e nell'applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati parte si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i fanciulli con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione nella presente Convenzione inficerà provvedimenti che siano più efficaci per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. Non si ammettono restrizioni o deroghe ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o vigenti negli Stati parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Art. 5

Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e in virtù della stessa ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, alla stessa protezione e agli stessi benefici da essa garantiti.

2. Gli Stati parte devono proibire ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione, qualunque fondamento essa abbia.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche necessarie ad accelerare o garantire l'uguaglianza de facto delle persone con disabilità non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Art. 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati parte riconoscono che le donne e le fanciulle con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte di donne e fanciulle con disabilità.

2. Gli Stati parte prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e rafforzamento delle donne, allo scopo di garantire loro l'eser640

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

cizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Art. 7

Fanciulli con disabilità

1. Gli Stati parte prenderanno le misure necessarie per assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali ai fanciulli con disabilità su base di uguaglianza con gli altri fanciulli.

2. In tutte le azioni concernenti i fanciulli con disabilità, l'interesse preminente del fanciullo sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati parte garantiranno ai fanciulli con disabilità il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, laddove le loro opinioni saranno prese in debita considerazione della loro età e maturità, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, e laddove sia loro fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.

Art. 8

Accrescimento della consapevolezza

1. Gli Stati parte si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di: (a) sensibilizzare l'insieme della società, anche a livello familiare, riguardo alla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità; (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul sesso e l'età, in tutti i campi; (c) promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nel quadro delle misure che prendono a questo fine, gli Stati parte: (a) avviano e danno continuità ad efficaci campagne pubbliche di sensibilizzazione in vista di: (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità, (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore coscienza sociale nei confronti delle persone con disabilità, (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, ed il loro contributo nei luoghi di lavoro e nel mercato lavorativo; (b) rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i fanciulli sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità; (c) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;

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(d) promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Art. 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti od offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a: (a) edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per: (a) elaborare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti od offerti al pubblico nonché per controllare l'applicazione di tali norme e linee guida; (b) assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi aperti od offerti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità; (c) fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità; (d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili; (e) mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico; (f) promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni; (g) promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet; (h) promuovere la progettazione,
lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

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Art. 10

Diritto alla vita

Gli Stati parte riaffermano che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati parte prenderanno, in accordo con i loro obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, includendo i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali.

Art. 12

Uguale riconoscimento di fronte alla legge

1. Gli Stati parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali soggetti di diritto di fronte alla legge.

2. Gli Stati parte dovranno riconoscere che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati parte prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui esse dovessero aver bisogno nell'esercizio della loro capacità giuridica.

4. Gli Stati parte assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano appropriate ed efficaci garanzie per prevenire abusi, in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone.

5. Fatto salvo il presente articolo, gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'uguale diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, a possedere beni o a ereditarne, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, ipoteche e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Art. 13

Accesso alla giustizia

1. Gli Stati parte assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche mediante appropriati accomodamenti procedurali o accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta o indiretta, compresa la veste di testimoni, in

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

tutte le fasi del procedimento legale, includendo la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia alle persone con disabilità, gli Stati parte promuoveranno una formazione appropriata per coloro che lavorano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

Art. 14

Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati parte devono garantire che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri: (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della loro persona; (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità in nessun caso giustifichi la privazione della libertà.

2. Gli Stati parte assicureranno che, se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsivoglia procedura, esse restino, su base di uguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità della legislazione internazionale sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi e ai principi della presente Convenzione, ivi compreso il beneficio di un accomodamento ragionevole.

Art. 15

Diritto di non essere sottoposto a torture, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuna persona sarà sottoposta a torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno sarà sottoposto senza il proprio libero consenso a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, subiscano torture, pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Art. 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti sessisti.

2. Gli Stati parte prenderanno altresì tutte le misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamenti, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al sesso ed all'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, ivi compresa la messa a disposizione di informazioni e servizi educativi circa i modi di evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati parte assi-

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

cureranno che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del sesso e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parte assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati al servizio delle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamenti, in particolare attraverso l'offerta di servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione dovranno avere luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, il rispetto verso sé stessi, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al sesso e all'età.

5. Gli Stati parte dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese le legislazioni e le politiche specifiche per le donne ed i fanciulli, per assicurare che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, se del caso, perseguiti.

Art. 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 18

Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati parte dovranno riconoscere il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta del propria luogo di residenza e della cittadinanza, su base di uguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità: (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano privati della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità; (b) non siano privati a causa della disabilità, della capacità di ottenere, mantenere il possesso e utilizzare la documentazione relativa alla loro cittadinanza o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare processi relativi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento; (c) siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio; (d) non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I fanciulli con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

Art. 19

Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati parte di questa Convenzione riconoscono l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Art. 20

Mobilità personale

Gli Stati parte devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso: (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili; (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d'animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili; (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità; (d) incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Art. 21

Libertà di espressione e di opinione e accesso all'informazione

Gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di chiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee, su base di uguaglianza con gli altri, e attraverso ogni forma di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione. A questo fine gli Stati parte: (a) comunicano le informazioni destinate al grande pubblico alle persone con disabilità in forme accessibili e mediante le tecnologie appropriate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi; 646

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(b) accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta; (c) invitano gli enti privati che forniscono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, a fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità; (d) incoraggiano i mass media, inclusi quelli che diffondono informazioni tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità; (e) riconoscono e promuovono l'uso del linguaggio dei segni.

Art. 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati parte devono tutelare il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati parte dovranno prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare le discriminazioni contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, la famiglia, la paternità e le relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da assicurare che: (a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del consenso libero e pieno dei contraenti; (b) siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra la natalità di un figlio e l'altro e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età alle informazioni, in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari a consentire loro di esercitare tali diritti; (c) le persone con disabilità, inclusi i fanciulli, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati parte devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di fanciulli o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse preminente del fanciullo. Gli Stati parte devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

3. Gli Stati parte devono assicurare che i fanciulli con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di fanciulli con disabilità, gli Stati parte si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai fanciulli con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati parte dovranno assicurare che un fanciullo non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.

In nessun caso un fanciullo deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati parte si impegnano, qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un fanciullo con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.

Art. 24

Educazione

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'educazione.

Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di uguaglianza di opportunità, gli Stati parte faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e di autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; (c) alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera.

2. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, gli Stati parte dovranno assicurare che: (a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di educazione generale a causa della disabilità e che i fanciulli con disabilità non siano esclusi dall'istruzione primaria gratuita e obbligatoria o dall'istruzione secondaria a causa della disabilità; (b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono; (c) si proceda a accomodamenti ragionevoli per andare incontro alle esigenze individuali; (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(e) efficaci misure di supporto individualizzato siano fornite in ambienti che ottimizzino il programma scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione all'insegnamento e alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parte adotteranno misure appropriate, e specialmente: (a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, di modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare il sostegno visivo ravvicinato; (b) agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti; (c) assicurare che l'istruzione delle persone, ed in particolare dei fanciulli ciechi, sordi o sordociechi, sia impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e lo sviluppo sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati parte adotteranno misure appropriate per impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nel linguaggio dei segni e o nel Braille e per formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione migliorativi e alternativi, tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati parte assicureranno che le persone con disabilità possano avere accesso all'insegnamento superiore generale, alla formazione professionale, all'insegnamento per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parte assicureranno che sia fornito un accomodamento adeguato alle persone con disabilità.

Art. 25

Salute

Gli Stati parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati parte devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di sesso, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati parte dovranno: (a) fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, qualità e standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nell'area sessuale e di salute riproduttiva e i programmi di salute pubblica inerenti alla popolazione;

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(b) fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e, se del caso, l'intervento precoce, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i fanciulli e le persone anziane; (c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, comprese le aree rurali; (d) richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base del consenso libero e informato della persona con disabilità interessata; a tal fine gli Stati parte svolgono attività formative ed emanano regole deontologiche per l'assistenza sanitaria pubblica e privata, in modo da sensibilizzare il personale, tra l'altro, ai diritti umani, alla dignità, all'autonomia e ai bisogni delle persone con disabilità; (e) proibire nel settore delle assicurazioni le discriminazioni contro le persone con disabilità le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali questa sia autorizzata dalla legge nazionale, un'assicurazione sulla vita; (f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di cure e servizi sanitari o di cibo e fluidi sulla base della disabilità.

Art. 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati parte prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parte organizzeranno, rafforzeranno ed estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'educazione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi: (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo; (b) facilitino la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano liberamente accettati e posti a disposizione delle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, comprese.

2. Gli Stati parte promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati parte promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'uso di tecnologie e strumenti di supporto, progettati e realizzati per le persone con disabilità, e che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

650

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

Art. 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, su base di uguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accesso alle persone con disabilità. Gli Stati parte devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, incluso per coloro che hanno acquisito una disabilità durante il proprio lavoro, prendendo provvedimenti appropriati, anche di natura legislativa, in particolare al fine di: (a) proibire la discriminazione fondata sulla disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti ogni forma di occupazione, incluse le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, il mantenimento dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro; (b) proteggere i diritti delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese l'uguaglianza delle opportunità e la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la composizione delle controversie; (c) assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti professionali e sindacali su base di uguaglianza con gli altri; (d) permettere alle persone con disabilità di avere effettivamente accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua offerti a tutti; (e) promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento della carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare e ottenere un lavoro, nel mantenerlo e nel reinserirvisi; (f) promuovere la possibilità di esercitare un'attività indipendente, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di un'attività in proprio; (g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico; (h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure; (i)

adoperarsi affinché accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità nei luoghi di lavoro;

(j)

promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato aperto del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati parte assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di parità con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

651

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

Art. 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per loro stesse e per le loro famiglie, inclusi alimentazione, vestiario e alloggio adeguati, nonché al continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità.

2. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per: (a) assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti; (b) assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne, alle fanciulle e alle persone anziane, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà; (c) assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie che vivono in situazioni di povertà l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, segnatamente le spese per una formazione adeguata, il sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria e per coprire una custodia di breve durata; (d) assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici; (e) assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e prestazioni pensionistici.

Art. 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati parte devono garantire alle persone con disabilità i diritti politici e l'opportunità di goderne su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a: (a) assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, compreso il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro: (i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo, (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e in referendum pubblici senza intimidazioni, e di candidarsi alle elezioni, di ricoprire effettivamente i pubblici uffici e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando il ricorso a nuove tecnologie ed ad ausili appropriati,

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandoli a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla condotta degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo: (i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici, (ii) la formazione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentare le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Art. 30

Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a partecipare parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e prendono tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità: (a) godano dell'accesso ai materiali culturali in forme accessibili; (b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili; (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati parte prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l'opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

4. Le persone con disabilità hanno diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati parte prenderanno misure appropriate per: (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli; (b) assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare e sviluppare attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disa653

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

bilità e di parteciparvi e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse; (c) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici; (d) assicurare che i fanciulli con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, anche nell'ambito del sistema scolastico; (e) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Art. 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati parte si impegnano a raccogliere informazioni appropriate, compresi i dati statistici e di ricerca, che permettano loro di formulare e applicare politiche volte ad attuare la presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà rispettare: (a) le garanzie stabilite per legge, comprese quelle derivanti dalla legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata e della famiglia delle persone con disabilità; (b) le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte conformemente al presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata, e dovranno essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parte alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati parte assumono la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicurano la loro accessibilità alle persone con disabilità ed agli altri.

Art. 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati parte riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e prendono appropriate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove sia appropriato, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro: (a) fare in modo che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, sia inclusiva delle persone con disabilità ed a loro accessibile;

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

(b) facilitare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche di riferimento; (c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso a conoscenze scientifiche e tecniche; (d) fornire, se del caso, assistenza tecnica ed economica, includendo le agevolazioni all'acquisto ed alla messa in comune di tecnologie d'accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Quanto previsto da questo articolo non pregiudica gli obblighi che ogni Stato Parte ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Art. 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati parte, in conformità con il loro sistema di governo, devono designare uno o più centri di competenza per le questioni relative all'applicazione della presente Convenzione, e si propongono opportunamente di creare o designare, in seno alla loro amministrazione, un dispositivo di coordinamento incaricato di facilitare le azioni legate a tale applicazione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati parte, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, dovranno mantenere, rafforzare, designare o istituire un proprio dispositivo, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'applicazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale struttura, gli Stati parte dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e pienamente partecipi al processo di monitoraggio.

Art. 34

Comitato per i diritti delle persone con disabilità

1. Sarà istituito un Comitato per i diritti delle persone con disabilità (d'ora in poi denominato «il Comitato»), che svolgerà le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato sarà costituito, dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da dodici esperti. Dopo sessanta ratifiche o adesioni supplementari alla Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo d'applicazione della presente Convenzione. Quando designano i loro candidati, gli Stati parte sono invitati a tenere in considerazione le disposizioni stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parte, tenendo in considerazione una equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di apparte-

655

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

nenza culturale e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata dei sessi e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto in una lista di persone designate dagli Stati parte tra i propri cittadini, in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati parte convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

A queste riunioni, il cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.

6. La prima elezione si terrà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parte a proporre i propri candidati entro due mesi. In seguito il Segretario generale preparerà una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parte che li hanno proposti, e la comunicherà agli Stati parte alla presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un mandato di quattro anni. Saranno rieleggibili una sola volta. Il mandato di sei membri eletti in occasione della prima elezione scadrà tuttavia dopo due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di detti sei membri saranno tirati a sorte dal presidente della riunione prevista dal paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiari di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nominerà un altro esperto che possegga le qualifiche ed i requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti di questo articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà al Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù
della presente Convenzione, e convocherà la prima riunione.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea generale, gli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficeranno delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordati agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite.

Art. 35

Rapporti degli Stati parte

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per ottemperare ai suoi 656

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati parte presenteranno rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed altri rapporti ogni volta che il Comitato li richieda.

3. Il Comitato adotta se del caso linee guida relative al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha presentato un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei rapporti successivi, ripetere l'informazione fornita precedentemente. Gli Stati parte sono invitati a redigere i loro rapporti secondo una procedura aperta e trasparente, tenendo in dovuta considerazione le disposizioni stabilite nel paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che hanno influenzato il grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato, che formula se del caso suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale sul rapporto e li trasmette allo Stato Parte interessato. Quest'ultimo può rispondere, dando al Comitato qualsiasi informazione ritenga utile. Il Comitato può richiedere agli Stati parte ulteriori informazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo per la presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione in detto Stato Parte sulla base delle informazioni affidabili di cui dispone, salvo se il rapporto atteso viene consegnato entro tre mesi dalla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà i rapporti a tutti gli Stati parte.

4. Gli Stati parte renderanno i loro rapporti disponibili al pubblico nei loro Paesi e faciliteranno l'accesso del pubblico ai suggerimenti e raccomandazioni generali in essi contenuti.

5. Se lo ritiene necessario, il Comitato trasmetterà alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite ed agli altri organismi competenti i rapporti degli Stati parte che contengono una richiesta o indicano un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica, affinché possano darvi risposta; all'occorrenza, il Comitato allegherà le proprie osservazioni e i propri suggerimenti.

Art. 37

Cooperazione tra gli Stati parte ed il Comitato

1. Gli Stati parte collaboreranno con il Comitato e assisteranno i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

2. Nella sua relazione con gli Stati parte, il Comitato accorderà ogni attenzione necessaria al modo di incrementare le capacità nazionali per l'applicazione della presente Convenzione, anche attraverso la cooperazione internazionale.

Art. 38

Relazioni del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo coperto dalla presente Convenzione: (a) le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito dei loro mandati. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e tutti gli altri organismi competenti a fornire consigli specialistici sull'applicazione della Convenzione in aree che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che ricadano nel campo delle loro attività; (b) nello svolgimento del suo mandato il Comitato consulterà, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, in vista di assicurare nella stesura dei rapporti la concordanza delle rispettive linee guida,con i suggerimenti e le rispettive raccomandazioni generali di questi e di evitare doppioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 39

Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea generale e al Consiglio economico e sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parte.

Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel Rapporto del Comitato insieme con le eventuali osservazioni degli Stati parte.

Art. 40

Conferenza degli Stati parte

1. Gli Stati parte s'incontreranno regolarmente in una Conferenza degli Stati parte in modo da prendere in considerazione qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la Conferenza degli Stati parte sarà convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite. Le riunioni successive saranno convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati parte.

Art. 41

Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

Art. 42

Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e dalle organizzazioni d'integrazione regionale alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

Art. 43

Consenso ad essere vincolati

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. Sarà aperta per l'adesione a tutti gli Stati od organizzazioni d'integrazione regionale che non abbiano firmato la Convenzione.

Art. 44

Organizzazioni Regionali d'Integrazione

1. Per «organizzazione d'integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito competenze negli ambiti disciplinati dalla presente Convenzione. Nei loro strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiareranno l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione.

Successivamente, esse notificano al Depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle loro competenze.

2. I riferimenti agli «Stati parte» nella presente Convenzione si applicheranno a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47, gli strumenti depositati dalle organizzazioni d'integrazione regionale non saranno conteggiati.

4. Le organizzazioni d'integrazione regionale, relativamente a questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, possono esercitare il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati parte con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Art. 45

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ogni Stato od organizzazione d'integrazione regionale che ratifica, conferma formalmente o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del loro strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale Art. 46

Riserve

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non saranno ammesse.

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Diritti delle persone con disabilità. Conv.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Art. 47

Emendamenti

1. Qualunque Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottometterlo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parte, chiedendo loro di fare sapere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte in vista di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte si sono pronunciati a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli emendamenti adottati dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parte presenti e votanti sono sottoposti per approvazione all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e in seguito per accettazione a tutti gli Stati parte.

2. Un emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati avrà raggiunto i due terzi del numero degli Stati parte al momento della decisione di emendamento. Successivamente, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno dopo il deposito del rispettivo strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per gli Stati parte che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati parte decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati parte il trentesimo giorno successivo alla data alla quale il numero di strumenti di accettazione depositati avrà raggiunto i due terzi del numero degli Stati parte al momento della decisione di emendamento.

Art. 48

Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione con una notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia sarà effettiva un anno dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.

Art. 49

Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione sarà resa disponibile in formati accessibili.

Art. 50

Testi Autentici

I testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione saranno egualmente autentici.

660

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

(Seguono le firme)

661

Diritti delle persone con disabilità. Conv.

662