Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» del 13 dicembre 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)», depositata il 23 gennaio 20122; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2012 «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 110a (nuovo)
Protezione dei salari
La Confederazione e i Cantoni adottano misure intese a proteggere i salari sul mercato del lavoro.
1
A tal fine, promuovono in particolare la determinazione nei contratti collettivi di lavoro di salari minimi usuali per il luogo, la professione e il ramo, nonché la loro osservanza.
2
La Confederazione stabilisce un salario minimo legale. Quest'ultimo vale per tutti i lavoratori come limite inferiore vincolante del salario. Per rapporti di lavoro particolari, la Confederazione può emanare normative derogatorie.
3
Il salario minimo legale è adeguato periodicamente all'evoluzione dei salari e dei prezzi, ma almeno nella misura dell'indice delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
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Le normative derogatorie e gli adeguamenti del salario minimo all'evoluzione dei salari e dei prezzi sono emanati con la collaborazione delle parti sociali.
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1 2 3
I Cantoni possono stabilire supplementi vincolanti al salario minimo legale.
RS 101 FF 2012 2715 FF 2013 1073
2012-3031
8341
Iniziativa popolare «Per la protezione di salari equi (Iniziativa sui salari minimi)». DF
II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 84 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Protezione dei salari) 1 Il salario minimo legale ammonta a 22 franchi all'ora. All'entrata in vigore dell'articolo 110a sarà aggiunta l'evoluzione dei salari e dei prezzi di cui all'articolo 110a capoverso 4 intervenuta dall'anno 2011.
I Cantoni designano l'autorità competente per l'esecuzione del salario minimo legale.
2
Il Consiglio federale pone in vigore l'articolo 110a al più tardi tre anni dopo la sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
3
Se entro tale termine non sarà posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza, con la collaborazione delle parti sociali, le necessarie disposizioni esecutive.
4
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013
Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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