Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale Modifica del 20 giugno 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, allegato al decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 20 cpv. 1bis Salario minimo II Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

20 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2011 8165 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

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