Traduzione1

Accordo amministrativo concernente la collaborazione fra la Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein sull'istituzione e l'esercizio di un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO) del 25 febbraio 2003 (stato: 19 settembre 20122)

La Confederazione Svizzera, i Cantoni, i Comuni e il Principato del Liechtenstein convengono quanto segue: Art. 1

Oggetto

1.1

La Confederazione Svizzera, i Cantoni e i Comuni partecipanti e il Principato del Liechtenstein istituiscono e gestiscono insieme un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (di seguito: CECO).

1.2

Il presente Accordo amministrativo definisce il mandato di prestazioni, gli enti responsabili e l'organizzazione del CECO. Disciplina inoltre la subordinazione amministrativa e tecnica del suo personale. Infine, stabilisce la sede e il finanziamento della segreteria del CECO.

Art. 2

Enti responsabili

2.1

La Confederazione Svizzera, i Cantoni e i Comuni partecipanti e il Principato del Liechtenstein sono gli enti responsabili del CECO.

2.2

Una volta conclusa la fase iniziale, altri enti di diritto pubblico saranno invitati ad aderire al CECO in qualità di enti responsabili.

2.3

È possibile aderire al CECO all'inizio di ogni anno civile.

2.4

È possibile revocare l'adesione al CECO alla fine di ogni anno civile, previo rispetto di un termine di disdetta di 12 mesi.

Art. 3

Mandato di prestazioni

Il CECO fornisce segnatamente le prestazioni seguenti: 3.1

1 2

Dirige o segue progetti finalizzati ad assicurare a lungo termine la salvaguardia e l'utilizzabilità dei dati provenienti da sistemi operativi e conduce

Traduzione del testo originale tedesco (BBl 2013 6159).

Ampliamento del comitato di gestione strategica (art. 4.1 e 4.2) e modifiche redazionali concernenti l'adesione dei Comuni al CECO, in seguito alla seduta del 19 settembre 2012 della Commissione di vigilanza.

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Istituzione ed esercizio di un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO)

esso stesso simili progetti. La conservazione dei dati salvaguardati è disciplinata caso per caso nel quadro del relativo progetto.

3.2

Definisce per i sistemi informatici in programma i requisiti in materia di archiviazione d'importanza per numerosi partecipanti (norme).

3.3

Valuta l'idoneità sotto il profilo archivistico (funzioni archivistiche) dei pacchetti di software d'importanza per numerosi partecipanti.

3.4

Segue gli sviluppi internazionali nel settore dell'archiviazione elettronica, in particolare nell'ottica dell'applicabilità delle norme raccomandate.

3.5

Dispone costantemente di uno sguardo d'insieme sullo stato dell'archivistica informatica in Svizzera e conosce la situazione negli archivi svizzeri.

3.6

Trasmette agli archivi partecipanti del CECO le conoscenze che confluiscono nel Centro.

3.7

Su incarico della commissione di vigilanza, allestisce un catalogo delle applicazioni informatiche in uso in determinati settori della pubblica amministrazione.

Art. 4 4.1

Competenze Commissione di vigilanza La commissione di vigilanza si compone dei direttori degli archivi degli enti responsabili del CECO. Si costituisce autonomamente.

La commissione di vigilanza nomina il comitato di gestione strategica e il suo direttore, tenendo conto il più possibile delle lingue nazionali e della natura degli archivi degli enti responsabili. Approva il regolamento d'esercizio, il preventivo, i conti, il rapporto annuale e i singoli progetti. Decide in merito all'adesione di nuovi enti responsabili.

Le decisioni della commissione di vigilanza sono prese a maggioranza semplice dei rappresentanti presenti degli enti responsabili del CECO. Ogni ente responsabile dispone di un voto.

4.2

Comitato di gestione strategica Il comitato di gestione strategica è l'organo direttivo del CECO. Risponde del suo operato direttamente alla commissione di vigilanza.

Il numero dei membri del comitato di gestione strategica va da tre a cinque.

La sua composizione rispecchia per quanto possibile quella della commissione di vigilanza.

Il mandato dura tre anni. È contemplata la possibilità della rielezione. Le competenze e i compiti sono fissati nel regolamento d'esercizio.

Art. 5

Sede

La segreteria del CECO è aggregata all'Archivio federale svizzero (di seguito: AFS). Quest'ultimo mette a disposizione i locali e l'infrastruttura e assicura la 5348

Istituzione ed esercizio di un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO)

gestione amministrativa del personale. Le modalità operative sono disciplinate in un contratto separato stipulato fra la commissione di vigilanza e l'AFS.

Art. 6

Organizzazione

L'attribuzione e la subordinazione tecnica e amministrativa della segreteria del CECO e del suo personale, così come le questioni finanziarie e gestionali sono disciplinate nel regolamento d'esercizio.

Art. 7 7.1

Personale Subordinazione amministrativa Sul piano giuridico, il personale è assunto dalla Confederazione Svizzera.

L'intero onere salariale e assicurativo è tuttavia a carico degli altri enti responsabili.

7.2

Subordinazione tecnica Sul piano tecnico, il personale è subordinato al comitato di gestione strategica. I dettagli sono disciplinati nel regolamento d'esercizio.

7.3

Remunerazione La remunerazione è retta dalle direttive della Confederazione Svizzera.

7.4

Posti di lavoro Per la fase iniziale sono stati approvati 1,2 posti di lavoro a tempo pieno. Un aumento dell'organico richiede la previa approvazione dei tre quarti degli enti responsabili.

Art. 8

Finanziamento

8.1

Il CECO è finanziato dalla Confederazione Svizzera, dai Cantoni e dai Comuni partecipanti, dal Principato del Liechtenstein e da eventuali altri enti responsabili.

8.2

La Confederazione Svizzera onora il proprio impegno finanziario mettendo a disposizione i locali e l'infrastruttura e assicurando la gestione amministrativa del personale conformemente all'articolo 5.

8.3

Gli altri oneri finanziari sono a carico dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein, ripartiti per metà in parti uguali e per metà in misura proporzionale al numero di residenti conformemente ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 9 9.1

Utilizzazione dei risultati I risultati prodotti dal CECO nel quadro del suo preventivo sono a disposizione di tutti gli enti responsabili.

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Istituzione ed esercizio di un Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO)

9.2

Art. 10

La commissione di vigilanza decide in merito alle modalità di trasmissione dei risultati a terzi interessati.

Risoluzione

Il presente Accordo amministrativo può essere risolto su richiesta di uno dei partecipanti con una maggioranza qualificata dei tre quarti degli enti responsabili. Previo rispetto del termine di disdetta per il personale impiegato, il contratto può essere risolto in ogni momento.

Art. 11

Disposizioni finali

L'Accordo amministrativo entra in vigore non appena sarà stato firmato dalla Confederazione Svizzera e da almeno 15 altri enti responsabili e pubblicato nel Foglio federale. Per gli enti di diritto pubblico che aderiscono al CECO in un secondo tempo, l'Accordo entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione nel Foglio federale.

Il testo dell'Accordo è stato elaborato dalla Conferenza dei direttori degli archivi della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein ed è stato rivisto dalla commissione di vigilanza del CECO. Fa fede la versione tedesca.

Firma dell'Accordo amministrativo (sulla base delle decisioni di adesione dei singoli enti responsabili):

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Adesioni al Centro di coordinamento per l'archiviazione a lungo termine dei documenti elettronici (CECO) Archivio

Data della decisione

Confederazione Svizzera (Archivio federale svizzero) Patriziato di Berna (Biblioteca patriziale) Principato del Liechtenstein (Archivio nazionale) Città di Berna (Archivio comunale) Città di Lucerna (Archivio comunale) Città di San Gallo (Archivio comunale) Città di Zurigo (Archivio comunale) Cantone di Argovia (Archivio di Stato) Cantone di Appenzello Esterno (Archivio di Stato) Cantone di Berna (Archivio di Stato) Cantone di Basilea Campagna (Archivio di Stato) Cantone di Basilea Città (Archivio di Stato) Cantone di Friburgo (Archivio di Stato) Cantone di Ginevra (Archivio di Stato) Cantone di Glarona (Archivio di Stato) Cantone dei Grigioni (Archivio di Stato) Cantone del Giura (Archivio di Stato) Cantone di Lucerna (Archivio di Stato) Cantone di Neuchâtel (Archivio di Stato) Cantone di Nidvaldo (Archivio di Stato) Cantone di Obvaldo (Archivio di Stato) Cantone di San Gallo (Archivio di Stato) Cantone di Sciaffusa (Archivio di Stato) Cantone di Soletta (Archivio di Stato) Cantone di Svitto (Archivio di Stato) Cantone di Turgovia (Archivio di Stato) Cantone di Uri (Archivio di Stato) Cantone di Vaud (Archivio di Stato) Cantone del Vallese (Archivio di Stato) Cantone di Zugo (Archivio di Stato) Cantone di Zurigo (Archivio di Stato)

12.04.2013 14.12.2012 26.02.2013 01.03.2013 27.02.2013 08.01.2013 09.01.2013 23.05.2013 12.03.2013 25.01.2013 01.03.2013 12.03.2013 11.02.2013 07.06.2013 11.01.2013 22.02.2013 14.06.2013 28.12.2012 08.02.2013 26.02.2013 27.02.2013 14.01.2013 22.01.2013 31.01.2013 26.03.2013 18.03.2013 18.12.2013 21.05.2013 07.03.2013 22.02.2013 13.12.2012

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