Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Disegno

(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20131, decreta: I La legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 La presente legge disciplina il trasporto di viaggiatori sottoposto a privativa e l'utilizzazione degli impianti e dei veicoli impiegati a tale scopo.

1

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 3a: Utilizzazione degli impianti e dei veicoli Art. 18a

Prescrizioni sull'uso

Le imprese possono emanare prescrizioni sull'uso dei loro impianti e veicoli, per quanto tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi degli impianti e dei veicoli e gli obblighi relativi al comportamento non risultino dal contratto di trasporto di viaggiatori.

1

2

Le imprese possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull'uso.

3

Esse pubblicano le prescrizioni sull'uso.

Art. 18b

Utilizzazioni accessorie

Oltre che per il trasporto di viaggiatori, le imprese possono mettere gli impianti e i veicoli a disposizione di terzi per utilizzazioni accessorie a titolo commerciale, se:

1

1 2

a.

lo scopo del trasporto non ne risulta pregiudicato;

b.

gli impianti e i veicoli sono a disposizione anche per utilizzazioni accessorie non commerciali.

FF 2013 6175 RS 745.1

2013-1328

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Le imprese possono subordinare ad autorizzazione le utilizzazioni accessorie dell'impiego comune accresciuto.

2

L'indennità per le utilizzazioni accessorie non commerciali dell'impiego comune generale o accresciuto non può superare le spese.

3

4 Le controversie tra gli utilizzatori commerciali e le imprese sottostanno alla giurisdizione civile.

Art. 20a

Sistemi d'informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido

Le imprese titolari di una concessione possono gestire sistemi d'informazione allo scopo di:

1

2

a.

riscuotere supplementi da viaggiatori senza titolo di trasporto valido;

b.

poter maggiorare il supplemento in caso di recidiva nel giro di due anni;

c.

sporgere querela per uso di un veicolo senza titolo di trasporto valido.

Nei sistemi d'informazione esse possono trattare i seguenti dati: a.

dati necessari per identificare la persona in questione;

b.

il motivo della riscossione del supplemento;

c.

il momento della riscossione del supplemento;

d.

dati attuali provenienti da sistemi d'informazione analoghi di altre imprese titolari di una concessione, per poter calcolare l'ammontare del supplemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido;

e.

dati concernenti querele sporte e lo stato dei procedimenti penali.

Esse possono rendere accessibili ad altre imprese titolari di una concessione i dati di cui al capoverso 2 lettere a­d mediante procedura di richiamo, o comunicarli loro in altro modo, affinché queste possano calcolare l'ammontare del supplemento per i viaggiatori senza titolo di trasporto valido. Se rendono accessibili dati ad altre imprese, devono informarle senza indugio in merito alle mutazioni di tali dati.

3

4

5

I dati devono essere cancellati: a.

senza indugio, non appena è accertato che la persona in questione non ha causato alcuna perdita di ricavo;

b.

dopo due anni, se la persona in questione ha pagato i supplementi e se è comprovato che durante tale periodo non ha recidivato; i dati possono essere conservati per dieci anni al massimo se sono necessari per far valere le pretese nei confronti di tale persona.

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo;

b.

l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona in questione;

c.

le esigenze in materia di sicurezza dei dati;

d.

i termini per la cancellazione e la distruzione dei dati.

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Art. 22

Condizioni generali

Le imprese possono stabilire condizioni generali per l'uso degli impianti e dei veicoli, come pure per il comportamento durante la corsa. Vi possono prevedere indennità per le spese in caso di violazioni delle prescrizioni sull'uso.

Art. 57 1

2

Contravvenzioni

È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

trasporta viaggiatori senza la relativa concessione o autorizzazione;

b.

contravviene a una concessione o a un'autorizzazione rilasciata in virtù della presente legge;

c.

trasporta viaggiatori contravvenendo a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Chi agisce per negligenza è punito con una multa sino a 50 000 franchi.

A querela di parte è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un'altra autorizzazione.

3

4

A querela di parte è punito con la multa chiunque intenzionalmente: a.

sale su un veicolo in movimento, ne scende o ne apre le porte;

b.

getta oggetti fuori da un veicolo;

c.

abusa dei dispositivi di sicurezza del veicolo, in particolare del freno d'emergenza;

d.

sbarra vie di salvataggio o di fuga;

e.

blocca una porta al fine di ritardare la partenza;

f.

adopera la sala d'aspetto senza esservi autorizzato;

g.

non utilizza le apposite installazioni per espletare i bisogni fisiologici;

h.

chiede l'elemosina contravvenendo alle prescrizioni sull'uso.

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione o delle prescrizioni sull'uso.

5

Art. 58 cpv. 2 Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 60 cpv. 1 e 2 Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'articolo 57 capoversi 1 e 2 competono all'UFT.

1

Il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'articolo 57 capoversi 3­5 e dei delitti di cui all'articolo 58 competono ai Cantoni.

2

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Art. 61 cpv. 4 e 5 4

Se vi è il sospetto che sia stata commessa una contravvenzione di cui all'articolo 57 capoverso 1 o 2, la corsa dei veicoli in questione può essere subordinata al deposito di una somma pari alla multa presumibilmente inflitta.

Le misure di cui ai capoversi 1­4 possono essere prese indipendentemente dall'avvio e dall'esito di un procedimento penale.

5

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale Art. 132 cpv. 2 Abrogato

2. Legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie Art. 14a

Obbligo di notifica e di collaborazione

Le imprese ferroviarie devono comunicare senza indugio all'UFT gli infortuni e gli incidenti gravi nell'esercizio delle ferrovie.

1

Esse devono in ogni momento fornire informazioni all'UFT e presentare tutta la documentazione. Inoltre devono concedere all'UFT libero accesso a tutte le parti degli impianti ferroviari e dei veicoli e coadiuvarlo a titolo gratuito nelle attività di esame e di controllo.

2

Art. 18 cpv. 2 2

L'autorità competente per l'approvazione dei piani è l'UFT.

Art. 23

Prescrizioni sull'uso

I gestori dell'infrastruttura possono emanare prescrizioni sull'uso dei loro impianti, per quanto tali prescrizioni siano necessarie per un esercizio sicuro e senza intoppi.

1

2

Essi possono emanare decisioni volte ad attuare le prescrizioni sull'uso.

3

Essi pubblicano le prescrizioni sull'uso.

Art. 39 cpv. 4 Le controversie tra i locatari di locali per servizi accessori e le imprese ferroviarie sottostanno alla giurisdizione civile.

4

3 4

RS 173.110 RS 742.101

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Art. 86

Contravvenzioni

È punito con la multa chiunque intenzionalmente entra o attraversa senza permesso le aree connesse con l'esercizio ferroviario o le pregiudica in altro modo.

1

A querela di parte è punito con la multa chiunque contravviene, intenzionalmente o per negligenza, all'obbligo di diligenza (art. 17 cpv. 4), all'obbligo di notifica (art. 14a cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 14a cpv. 2).

2

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'applicazione o delle prescrizioni sull'uso.

3

Art. 86a cpv. 1, frase introduttiva, lett. b, d, e, g nonché 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

b.

mette o fa mettere in servizio un impianto o un veicolo senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18w, 23c o 23d o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;

d.

Abrogata

e.

Abrogata

g.

Abrogata

Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 87b

Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza senza abilitazione

Chiunque svolge intenzionalmente un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

3

Art. 88

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale5 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro gli impiegati delle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l'articolo 5 durante il loro servizio.

5

RS 311.0

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Art. 88a cpv. 2 Abrogato Art. 89a, rubrica Concerne soltanto il testo francese Allegato Abrogato

3. Legge del 4 ottobre 19916 sul transito alpino Art. 12 Abrogato

4. Legge del 23 giugno 20067 sugli impianti a fune Art. 18a lett. c Abrogata Titolo prima dell'art. 24a

Sezione 5a: Attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune Art. 24a

Inidoneità a prestare servizio

Chiunque sotto l'influsso di alcol, stupefacenti o medicamenti o per altri motivi non dispone della necessaria capacità fisica e mentale è inidoneo a prestare servizio e nel periodo in questione non può svolgere attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

Art. 24b

Accertamento dell'inidoneità a prestare servizio

Le persone che svolgono un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune possono essere sottoposte a un'analisi alcolemica dell'alito.

1

Se palesa indizi di inidoneità a prestare servizio che non vanno o non vanno unicamente ricondotti all'influsso dell'alcol, la persona interessata può essere sottopo-

2

6 7

RS 742.104 RS 743.01

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sta ad altri esami preliminari, segnatamente all'esame dell'urina, della saliva, del sudore, dei capelli e delle unghie.

3

È ordinata una prova del sangue se: a.

vi sono indizi di inidoneità a prestare servizio; o

b.

la persona interessata si oppone o si sottrae all'esecuzione dell'analisi alcolemica dell'alito o elude lo scopo di questa misura.

Per motivi gravi la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio. Sono fatti salvi altri mezzi di prova.

4

Art. 24c

Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Se una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune si trova in uno stato che esclude l'esercizio sicuro di tale attività, gliene deve essere vietato l'esercizio fintanto che è necessario.

Art. 24d

Competenze

L'ordine e l'esecuzione di misure secondo gli articoli 24a e 24b competono: a.

alle persone o unità aziendali designate dalle imprese di trasporto a fune;

b.

alle autorità dichiarate competenti dai Cantoni;

c.

all'UFT;

d.

alla polizia dei trasporti, se ne è incaricata dagli organi competenti secondo le lettere a­c.

Art. 24e 1

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale: a.

fissa l'alcolemia a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità dell'alcol, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a (stato di ebrietà) e stabilisce quale alcolemia è considerata qualificata;

b.

può fissare, per altre sostanze che diminuiscono l'idoneità a prestare servizio, l'alcolemia a contare dalla quale, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità, si ammette l'inidoneità a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a;

c.

emana prescrizioni concernenti gli esami preliminari (art. 24b cpv. 2), la procedura per l'analisi alcolemica dell'alito e la prova del sangue, la valutazione di queste analisi e l'ulteriore visita medica della persona sospettata di non essere idonea a prestare servizio;

d.

può prescrivere che per l'accertamento di una dipendenza che riduce l'idoneità a prestare servizio siano valutati gli esami effettuati secondo l'articolo 24b capoversi 2 e 3;

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e.

stabilisce le esigenze in materia di personale, tecniche e organizzative concernenti le persone e le unità aziendali designate secondo l'articolo 24d lettera a.

Il Consiglio federale definisce le attività rilevanti per la sicurezza nel settore degli impianti a fune.

2

Art. 25

Delitti

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

a.

costruisce o fa costruire un impianto a fune senza la necessaria approvazione dei piani (art. 9) o in violazione della stessa o, se si tratta d'impianto a fune non soggetto a concessione federale, senza la necessaria autorizzazione cantonale o in violazione della stessa;

b.

gestisce o fa gestire un impianto a fune senza l'autorizzazione d'esercizio (art. 17) o in violazione della stessa.

Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 25a

Contravvenzioni

A querela di parte è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene all'obbligo di diligenza (art. 18), all'obbligo di notifica (art. 24 cpv. 1) o all'obbligo di collaborazione (art. 24 cpv. 2).

1

Il Consiglio federale può dichiarare punibili le violazioni delle disposizioni d'esecuzione.

2

Art. 25b

Svolgimento di un'attività rilevante per la sicurezza in uno stato non idoneo a prestare servizio

Chiunque in stato di ebrietà svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con la multa. È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria se si riscontra un'alcolemia qualificata.

1

Chiunque a causa dell'influsso di stupefacenti o di medicamenti o per altri motivi non è idoneo a prestare servizio ai sensi dell'articolo 24a e in questo stato svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

3 Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o 2 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

Art. 25c

Elusione di misure per accertare l'inidoneità a prestare servizio

Chiunque svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore degli impianti a fune e intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi

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alcolemica dell'alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, misure queste formalmente ordinate o su cui bisognava contare, oppure si oppone o si sottrae a un altro esame medico oppure vanifica lo scopo di queste misure, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il superiore che intenzionalmente induce a un reato ai sensi del capoverso 1 o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena.

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Art. 25d

Perseguimento d'ufficio

I reati previsti dal Codice penale8 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a.

gli impiegati delle imprese di trasporto a fune titolari di un'autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 o 2 della presente legge o di una concessione o autorizzazione secondo gli articoli 6­8 della legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori;

b.

le persone incaricate di un compito in luogo degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 25e

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio degli atti punibili secondo la presente legge competono ai Cantoni.

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RS 311.0 RS 745.1

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