Legge federale

Progetto

sul periodo di attesa applicabile ai consiglieri federali uscenti e ai quadri di grado gerarchico più elevato dell'Amministrazione federale dopo la fine del rapporto di lavoro (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sul personale federale) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 3 maggio 20131; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) Art. 61a

Periodo di attesa in caso di dimissioni

Nei due anni seguenti le dimissioni, un consigliere federale uscente non può assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di una società di capitali o di una società paragonabile:

1

a.

le cui attività sono in relazione diretta con i compiti delle unità amministrative che gli erano subordinate nella sua veste di capo del dipartimento; o

b.

che nel corso degli ultimi quattro anni ha ricevuto mandati per un ammontare superiore a quattro milioni di franchi dalla Confederazione o da organizzazioni o persone secondo l'articolo 2 capoverso 4.

2 Sono eccettuati gli incarichi retribuiti di società di capitali in cui il consigliere federale uscente aveva una partecipazione maggioritaria prima di essere eletto.

Prima della scadenza del periodo di cui al capoverso 1, il consigliere federale uscente non può assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale la cui esistenza dipende da finanziamenti

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FF 2013 4473 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 172.010

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della Confederazione. Vi è dipendenza dai finanziamenti della Confederazione se almeno il 50 per cento delle entrate è costituito da contributi della Confederazione e il loro ammontare è superiore a 500 000 franchi all'anno.

2. Legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers) Art. 14a

Periodo di attesa applicabile ai quadri di grado gerarchico più elevato dopo la fine del rapporto di lavoro

Le unità amministrative che prendono o preparano decisioni nei settori della vigilanza, della tassazione o dell'aggiudicazione oppure decisioni di analoga portata pattuiscono all'atto della conclusione del contratto di lavoro con i quadri di grado gerarchico più elevato dell'Amministrazione federale che questi ultimi, nei due anni al massimo dopo la fine del rapporto di lavoro, non possono assumere incarichi presso un datore di lavoro o da un mandante il quale, nei due anni precedenti la disdetta del rapporto di lavoro, è stato interessato in modo determinante da una delle decisioni di cui sopra.

1

Se nel contratto di lavoro è stata convenuta una pena convenzionale per l'inosservanza degli obblighi previsti nel capoverso 1, le unità amministrative possono esigere l'adempimento degli obblighi o il pagamento della pena. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 160­163 CO5.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5

RS 172.220.1 RS 220

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Minoranza I (Romano, Bäumle, Fluri, Humbel, Müller Stefan, Ribaux) Non entrare in materia Minoranza II (Heim, Amarelle, Fluri, Glättli, Gross Andreas, Leuenberger-Ginevra, Moret, Schenker Silvia, Tschäppät, Tschümperlin) LOGA: Art. 61a, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Periodo di attesa in caso di cessazione dalla carica Nei due anni seguenti la cessazione dalla carica, il consigliere federale uscente non può assumere incarichi retribuiti nell'ambito di un mandato o di un rapporto di lavoro per conto di una società di capitali o di una società paragonabile: 1

Minoranza III (Glättli, Fluri, Leuenberger-Ginevra, Moret) LOGA: Art. 61a cpv. 2 Stralciare Minoranza IV (Moret, Fluri, Humbel, Landolt, Maier Thomas, Pfister Gerhard, Ribaux, Romano) LOGA: Art. 61a cpv. 4 (nuovo) 4

Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni per singoli casi.

Minoranza V (Ribaux, Bäumle, Humbel, Müller Stefan, Romano) LPers: Art. 14a Stralciare

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