Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 28 agosto 2013

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Sostanza(e) attiva(e):

Metsulfuron-metile 20.0 %

Tipo di formulazione:

SG granulare solubile in acqua

Realchemie Metsulfuron

Numero di omologazione svizzero: D-5100 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 005671-00/012 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV RK Heerlen Paesi Bassi

Realchemie Metsulfuron

Numero di omologazione svizzero: D-5099 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 005671-00/011 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV RK Heerlen Paesi Bassi

Applicazione Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

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RS 916.161

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2013-2429

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

22 ottobre 2013

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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