Scambio di note del 17 maggio 2013 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione europea concernente la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza

Nota diplomatica della Commissione europea La Commissione europea presenta i suoi omaggi alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea e ha l'onore di avanzare le seguenti proposte relative alla notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza nel contesto della firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito denominato «Accordo»).

La Commissione europea ritiene importante adottare una procedura di notifica rapida ed efficiente degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza. In questo scambio di note essa definisce pertanto le misure che intende adottare, da parte sua, per chiarire la situazione attuale.

Ai fini del presente scambio di note, per atto d'esercizio dei pubblici poteri si intende una decisione che implica l'imposizione di sanzioni, richiede o vieta una pratica oppure una decisione che richiede la messa a disposizione di informazioni da parte del destinatario o dei destinatari.

Per la Commissione europea, gli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza sono atti relativi all'applicazione degli articoli 101, 102 e 105 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli articoli 53 e 54 dell'Accordo sullo spazio economico europeo e del regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, nell'ultima versione in vigore.

Se tali atti vanno notificati a un destinatario nel territorio della Svizzera che non dispone nell'Unione europea di un indirizzo a cui inviare la notifica, come ad esempio una succursale o una filiale, la Commissione europea invia una notifica alla Commissione svizzera della concorrenza affinché questa la trasmetta al destinatario senza indugio e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. La Commissione svizzera della concorrenza fornirà una registrazione della notifica, datata e firmata da una persona identificabile, entro dieci giorni lavorativi dall'invio della notifica al destinatario.

La Commissione europea riconosce inoltre l'utilità di trovare una soluzione rapida ed efficiente alla questione della notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri
nel campo della politica della concorrenza emanati dalla Commissione svizzera della concorrenza e dalle autorità della concorrenza degli Stati membri dell'Unione europea ai destinatari situati nel territorio dell'altra Parte, nel totale rispetto delle leggi pertinenti della Svizzera e di quelle degli Stati membri dell'Unione europea. Di conseguenza, la Commissione europea informerà gli Stati membri dell'Unione europea sull'approccio concordato nel presente scambio di note e si informerà sulla

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Notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza. Scambio di note con la Commissione europea

loro disponibilità ad accettare una simile soluzione concreta per la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, ad esempio chiedendo loro se sono contrari a una notifica diretta di tali atti da parte della Commissione svizzera della concorrenza ai destinatari situati nei loro territori o se sono disposti ad accettare una procedura analoga a quella concordata tra la Commissione europea e la Svizzera. La Commissione europea informerà le autorità svizzere al più presto, ma al più tardi sei mesi dopo la firma dell'Accordo, sulle reazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

La Commissione europea manterrà inoltre la sua prassi di inviare direttamente ai destinatari situati in Svizzera decisioni o richieste d'informazioni che non costituiscono atti d'esercizio dei pubblici poteri.

Le procedure convenute nel presente scambio di note non pregiudicano le leggi dell'Unione europea e della Svizzera né la giurisprudenza delle relative corti.

La Commissione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Svizzera presso l'Unione europea l'espressione della sua più alta stima.

Bruxelles, 17 maggio 2013 (data della firma dell'Accordo)

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Notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza. Scambio di note con la Commissione europea

Nota diplomatica della Missione della Svizzera presso l'Unione europea La Missione della Svizzera presso l'Unione europea presenta i suoi omaggi alla Commissione europea e si pregia far riferimento alla nota della Commissione europea sulla notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, presentata il 17 maggio 2013 nel contesto della firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito denominato «Accordo»).

Come la Commissione europea, anche la Svizzera riconosce l'importanza di istituire una procedura rapida ed efficiente per la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza tra le due Parti, nel rispetto dei diritti legittimi di ciascuna Parte, e condivide la definizione di tali atti formulata nella nota della Commissione europea.

La Svizzera prende conoscenza degli atti che, nel campo della politica della concorrenza, costituiscono per la Commissione europea atti d'esercizio dei pubblici poteri.

La Svizzera accetta che se tali atti vanno notificati a un destinatario nel suo territorio che non dispone nell'Unione europea di un indirizzo a cui inviare la notifica, come ad esempio una succursale o una filiale, la Commissione europea può inviare una notifica alla Commissione svizzera della concorrenza affinché questa la trasmetta al destinatario senza indugio e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dal suo ricevimento. La Commissione svizzera della concorrenza fornirà una registrazione della notifica, datata e firmata da una persona identificabile, entro dieci giorni lavorativi dall'invio della notifica al destinatario. Se la registrazione della notifica sotto forma di una dichiarazione di ricezione non è presentata entro tale periodo, la Commissione svizzera della concorrenza provvederà a confermare l'invio dell'atto.

La Svizzera prende atto che anche la Commissione europea riconosce l'utilità di trovare una soluzione rapida ed efficiente alla questione della notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza emanati dalla Commissione svizzera della concorrenza e dalle autorità della concorrenza degli Stati membri dell'Unione
europea ai destinatari situati nel territorio dell'altra Parte, nel totale rispetto delle leggi pertinenti della Svizzera e di quelle degli Stati membri dell'Unione europea. La Svizzera apprezza il fatto che la Commissione europea informerà gli Stati membri dell'Unione europea sull'approccio concordato nel presente scambio di note e che si informerà inoltre sulla loro disponibilità ad accettare una simile soluzione concreta per la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, ad esempio chiedendo loro se sono contrari a una notifica diretta di tali atti da parte della Commissione svizzera della concorrenza ai destinatari situati nei loro territori o se sono disposti ad accettare una procedura analoga a quella concordata tra la Commissione europea e la Svizzera. La Svizzera prende atto del fatto che la Commissione europea informerà la Missione della Svizzera presso l'Unione europea della reazione degli Stati membri dell'Unione europea al più presto, ma al più tardi sei mesi dopo la firma dell'Accordo.

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Notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza. Scambio di note con la Commissione europea

Per la Svizzera gli atti d'esercizio dei poteri pubblici nel campo della politica della concorrenza sono atti che concernono l'applicazione degli articoli 5, 7, 9 e 10 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo precedente, la procedura accettata da uno Stato membro dell'Unione europea sarà definita in un accordo tra detto Stato membro e la Svizzera nella forma che i due Stati interessati converranno. In attesa di concludere simili accordi, la Commissione svizzera della concorrenza manterrà la sua prassi di notificare gli atti d'esercizio dei pubblici poteri ai destinatari situati negli Stati membri dell'Unione europea attraverso i canali diplomatici o, se del caso, inviando tali atti a destinatari in Svizzera che rappresentano i destinatari situati nel relativo Stato membro dell'Unione europea.

La Commissione svizzera della concorrenza manterrà la sua prassi di inviare direttamente ai destinatari situati in uno Stato membro dell'Unione europea le decisioni e le richieste d'informazioni che non costituiscono atti d'esercizio dei pubblici poteri.

La Svizzera prende atto che la Commissione europea continuerà anch'essa a inviare tali documenti direttamente ai destinatari situati nel territorio svizzero.

Le procedure convenute nel presente scambio di note non pregiudicano le leggi dell'Unione europea e della Svizzera né la giurisprudenza delle relative corti.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Commissione europea l'espressione della sua più alta stima.

Bruxelles, 17 maggio 2013 (data della firma dell'Accordo)

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