Termine per la raccolta delle firme: 26 agosto 2014

Iniziativa popolare federale «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria», presentata il 31 gennaio 2013; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria», presentata il 31 gennaio 2013, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Hürzeler Anne, Hauptstrasse 29, 8775 Luchsingen 2. Hürzeler Heinz, Hauptstrasse 29, 8775 Luchsingen 3. Kunz Angela, Untere Leinsiten 12, 8765 Engi 4. Kunz Fabio, Altbrunnenweg 6, 4410 Liestal 5. Kunz Peter, Untere Leinsiten 12, 8765 Engi 6. Marti Susanne, Bühl 11, 8765 Engi 7. Nambiar Maria, Glärnischstrasse 15a, 8800 Thalwil 8. Stierli Rudolf, Hauptstrasse 74, 8772 Nidfurn 9. Stuber Hanspeter, Blumengasse 5, 8762 Schwanden

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2013-0475

Iniziativa popolare federale

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria», casella postale 18, 8775 Luchsingen, e pubblicata nel Foglio federale del 26 febbraio 2013.

12 febbraio 2013

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «La protezione della vita colma una lacuna miliardaria» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 7

Protezione della vita umana e della dignità della persona

1

La vita umana è protetta.

2

La dignità della persona va rispettata e protetta.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 105 (nuovo) 10. Disposizione transitoria dell'art. 7 (Protezione della vita umana e della dignità della persona) L'articolo 7 capoverso 1 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

Se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 7 capoverso 1 da parte del Popolo e dei Cantoni la legislazione d'applicazione non è ancora entrata in vigore, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive che si applicano sino all'entrata in vigore della pertinente legislazione federale.

2

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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