Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2014 del 22 ottobre 2013

Secondo l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Le rendite LPP superstiti e invalidità il cui versamento è in corso da tre anni non devono obbligatoriamente essere adeguate per il 1° gennaio 2014, perché l'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre del 2013 è allo stesso livello del mese di settembre del 2010.

Per il 1° gennaio 2014 non è effettuato alcun adeguamento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza per lo stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2014 non è effettuato alcun adeguamento.

22 ottobre 2013

2013-2692

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

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