12.094 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Soletta, Basilea Campagna, Appenzello Interno, Grigioni e Argovia del 30 novembre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Soletta, Basilea Campagna, Appenzello Interno, Grigioni e Argovia.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-2521

195

Compendio L'Assemblea federale è incaricata di conferire con un decreto federale semplice la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Soletta, Basilea Campagna, Appenzello Interno, Grigioni e Argovia. Le modifiche costituzionali concernono ambiti molto diversi. Esse sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale1 ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale necessita dell'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se la costituzione cantonale in questione non è contraria al diritto federale. Alle costituzioni cantonali che soddisfano queste condizioni la garanzia federale deve essere accordata; a quelle che le disattendono la garanzia deve essere negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Soletta: ­

maggiori competenze finanziarie al Consiglio di Stato;

­

provvedimenti cantonali volti a limitare la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

semplificazione della legge fiscale;

­

pubblicità dei dibattiti del Gran Consiglio e delle udienze dei tribunali, nonché informazione al pubblico;

­

possibilità di sottoporre a referendum le fusioni comunali;

nel Cantone d'Appenzello Interno: ­

competenze delle assemblee distrettuali per l'elezione dei membri delle autorità cantonali;

nel Cantone dei Grigioni: ­

provvedimenti cantonali volti a limitare la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese;

­

adeguamento dei motivi di esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti;

nel Cantone di Argovia: ­

rafforzamento della scuola di base;

­

riforma della giustizia;

1

196

RS 101

­

adeguamento dei motivi di esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti;

­

agricoltura e silvicoltura.

Tutte queste modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale; la garanzia federale deve dunque essere accordata.

197

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Soletta (Cost./SO)

1.1.1

Votazioni popolari cantonali del 30 novembre 2008 e dell'11 marzo 2012

Nella votazione popolare del 30 novembre 2008 gli elettori del Cantone di Soletta hanno approvato, con 43 353 sì contro 28 888 no, la modifica dell'articolo 80 capoverso 1 della Costituzione cantonale dell'8 giugno 19862 (Cost./SO) (maggiori competenze finanziarie al Consiglio di Stato). La lettera del Cantone di Soletta con la richiesta di conferimento della garanzia, inviata nel 2008, non è mai giunta alla Cancelleria federale. Con lettera del 23 marzo 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Soletta ha quindi chiesto nuovamente la garanzia federale.

Nella votazione popolare dell'11 marzo 2012 gli elettori del Cantone di Soletta hanno inoltre approvato, con 60 021 sì contro 6428 no, il nuovo articolo 121 capoverso 5 Cost./SO (provvedimenti cantonali volti a limitare la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese). Con lettera del 20 marzo 2012 la Cancelleria di Stato ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Maggiori competenze finanziarie al Consiglio di Stato

Vecchio testo Art. 80 cpv. 1 1 Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 50 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 10 000 franchi.

Nuovo testo Art. 80 cpv. 1 1 Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.

La modifica dell'articolo 80 capoverso 1 Cost./SO è volta ad adeguare la competenza decisionale del Consiglio di Stato del Cantone di Soletta in materia di spese; l'ultimo adeguamento risale ormai a oltre 20 anni or sono. Le competenze passano da 50 000 a 250 000 franchi per le nuove spese uniche e da 10 000 a 50 000 franchi per le spese annue ricorrenti.

La modifica della Cost./SO è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2

198

RS 131.221

1.1.3

Provvedimenti cantonali volti a limitare la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese

Nuovo testo Art. 121 cpv. 5 (nuovo) 5 Esso prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI).

Il nuovo articolo 121 capoverso 5 Cost./SO intende limitare quanto possibile la densità normativa e l'onere amministrativo segnatamente per le piccole e medie imprese (PMI). Queste linee direttive dovranno essere seguite sia nell'applicazione del diritto vigente sia nella creazione del nuovo diritto.

La modifica della Cost./SO è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna (Cost./BL)

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 27 novembre 2011

Nella votazione popolare del 27 novembre 2011 gli elettori del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato le seguenti modifiche della Costituzione cantonale del 17 maggio 19843 (Cost./BL): ­

semplificazione della legge fiscale (nuovo § 133a), con 36 613 sì contro 2997 no;

­

pubblicità dei dibattiti del Gran Consiglio e delle udienze dei tribunali, nonché informazione del pubblico (modifica dei §§ 55 e 56), con 34 871 sì contro 4349 no;

­

possibilità di sottoporre a referendum le fusioni comunali (nuovo § 46 cpv. 1bis e modifica del § 46 cpv.1), con 35 551 sì contro 3827 no.

Con lettera del 26 giugno 2012 la Cancelleria del Cantone di Basilea Campagna ha chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Semplificazione della legge fiscale

Nuovo testo § 133a Legge fiscale semplice, facilmente comprensibile e trasparente (nuovo) 1 La legge fiscale dev'essere semplice, facilmente comprensibile e trasparente. La dichiarazione d'imposta deve poter essere compilata in poco tempo e verificata agevolmente.

2 Le autorità cantonali si impegnano ai fini della semplificazione del diritto federale ai sensi del capoverso 1.

3

RS 131.222.2

199

La modifica costituzionale incarica il Cantone di Basilea Campagna di semplificare e rendere comprensibile e trasparente la sua legge fiscale. Inoltre le autorità cantonali devono impegnarsi a livello federale ai fini della semplificazione della legislazione fiscale della Confederazione. In tal modo il sistema fiscale sarà semplificato sensibilmente.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2.3

Pubblicità dei dibattiti del Gran Consiglio e delle udienze dei tribunali, nonché informazione del pubblico

Vecchio testo § 55 Pubblicità 1 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

2 Chiunque può prendere visione degli atti che si riferiscono a una pratica di competenza del Gran Consiglio. La legge definisce le eccezioni dettate da interessi pubblici o privati degni di protezione.

3 Chiunque sia in grado di rendere verosimile un interesse degno di protezione ha il diritto di consultare gli altri atti ufficiali, sempre che interessi pubblici o privati non esigano ch'essi siano tenuti segreti.

§ 56 Informazione Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

Nuovo testo § 55 Pubblicità dei dibattiti e delle udienze I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

§ 56 Informazione Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

2 Chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità.

3 La legge disciplina i dettagli, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.

1

Finora le autorità cantonali e comunali del Cantone di Basilea Campagna erano sottoposte al segreto. Salvo in casi eccezionali, i documenti ufficiali e le informazioni in essi contenute erano confidenziali. La revisione del § 56 Cost./BL instaura il principio della trasparenza. Il capoverso 2 stabilisce il diritto di ognuno di accedere alle informazioni detenute dalle autorità cantonali e comunali. Il capoverso 3, parimenti nuovo, prevede infine che la legge disciplina i dettagli, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

200

1.2.4

Possibilità di sottoporre a referendum le fusioni comunali

Vecchio testo § 46 cpv. 1 1 L'aggregazione e la divisione dei Comuni politici, come anche le modifiche dei loro confini devono essere sottoposte, in una votazione alle urne, all'approvazione dei Comuni coinvolti e, se è il caso, delle parti di Comuni coinvolte; richiedono inoltre l'approvazione del Gran Consiglio.

Nuovo testo § 46 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1 L'aggregazione o la divisione dei Comuni politici deve essere sottoposta, in una votazione alle urne, all'approvazione dei Comuni coinvolti o delle parti di Comuni coinvolte e disciplinata dalla legge.

1bis Le modifiche dei confini devono essere sottoposte, in una votazione alle urne, all'approvazione dei Comuni coinvolti e richiedono l'approvazione del Gran Consiglio.

Il vigente § 46 capoverso 1 Cost./BL prevede che il Gran Consiglio approva le fusioni dei Comuni politici. Questa decisione non è tuttavia soggetta a referendum, per cui finora non era possibile votare a livello cantonale su una fusione di Comuni.

Nel Cantone di Basilea Campagna vi sono al contrario leggi cantonali che possono essere sottoposte a referendum e che in caso di fusione di Comuni debbono essere adeguate al nuovo nome del Comune risultante dalla fusione. Di conseguenza può succedere, paradossalmente, che il Gran Consiglio approvi una fusione di Comuni senza che sia possibile chiedere il referendum e debba in seguito decidere le necessarie modifiche legislative, che sono però soggette a referendum. Se contro queste modifiche è chiesto il referendum ­ ad esempio da parte della minoranza che si oppone alla fusione ­, in via indiretta e anticostituzionale si ha una votazione cantonale sulla fusione di Comuni. Al fine di ovviare a questa situazione il nuovo § 46 capoverso 1 Cost./BL introduce la possibilità di sottoporre a referendum le fusioni di Comuni e rinvia alla procedura legislativa per i dettagli.

La modifica della Cost./BL è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno (Cost./AI)

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 29 aprile 2012

Nella Landsgemeinde del 29 aprile 2012 gli elettori del Cantone di Appenzello Interno hanno approvato la modifica dell'articolo 33 capoversi 2, 3 e 7, l'abrogazione dell'articolo 33 capoverso 8 e il nuovo articolo 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione cantonale del 24 novembre 18724 (Cost./AI) (competenze delle assemblee distrettuali per l'elezione dei membri delle autorità cantonali).

4

RS 131.224.2

201

Con lettera del 16 maggio 2012 il Landamano e il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno hanno chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Competenze delle assemblee distrettuali per l'elezione dei membri delle autorità cantonali

Vecchio testo Art. 33 cpv. 2, 3, 7 e 8 2 Ogni anno, la prima domenica di maggio, essa elegge il presidente e il vicepresidente distrettuali, nonché gli altri membri del Consiglio distrettuale.

3 Elegge inoltre i membri del tribunale distrettuale. L'exclave Oberegg elegge i sei membri del tribunale distrettuale di Oberegg. I Distretti della parte centrale del Cantone eleggono ciascuno un membro del proprio tribunale distrettuale ogni 1500 abitanti e resto di oltre 750 abitanti.

Ogni Distretto ha tuttavia diritto ad almeno due giudici.

7 I Distretti possono fissare a quattro anni al massimo la durata delle funzioni dei consiglieri distrettuali (art. 33 cpv. 2), dei membri dei tribunali distrettuali (art. 33 cpv. 3), dei conciliatori e dei loro supplenti (art. 38).

8 Se la Landsgemeinde si svolge la prima domenica di maggio (art. 19 cpv. 3), l'Assemblea distrettuale si svolge la domenica successiva.

Nuovo testo Art. 33 cpv. 2, 3, 7 e 8 2 Ha luogo ogni anno una settimana dopo la Landsgemeinde ordinaria.

3 Elegge il presidente e il vicepresidente distrettuali, gli altri membri del Consiglio distrettuale e un membro del tribunale distrettuale.

7 I Distretti possono fissare a quattro anni al massimo la durata delle funzioni dei consiglieri distrettuali, dei membri del tribunale distrettuale, dei conciliatori e dei loro supplenti.

8 Abrogato Art. 3 delle disposizioni transitorie (nuovo) 1 Con l'accettazione della modifica dell'articolo 33, il mandato dei giudici eletti al tribunale distrettuale ha termine; fa eccezione il membro con la maggiore anzianità di servizio di ogni distretto, che resta in carica nel distretto corrispondente fino alle elezioni del 2012.

2 Per ogni tribunale distrettuale, nel 2012 è eletto un membro conformemente alla procedura di cui all'articolo 33. I giudici eletti subentrano per l'eventuale resto della legislatura.

3 Il Consiglio di Stato abroga la presente disposizione transitoria dopo esecuzione del capoverso 2.

Per ognuna delle due parti del Cantone di Appenzello Interno vi è attualmente, in materia civile e penale, un tribunale di prima istanza: il tribunale distrettuale di Appenzello e il tribunale distrettuale di Oberegg. Negli ultimi anni il carico di lavoro dei giudici di questi tribunali è notevolmente diminuito. Mentre nel 1999 i due tribunali avevano tenuto 27 sedute di mezza giornata, queste ultime si sono ridotte a 10 nel 2010. Siffatta evoluzione ha conseguenze negative sui tribunali composti da giudici non professionisti, in particolare per quanto concerne l'acquisizione e il mantenimento della routine indispensabile per trattare gli affari. I due tribunali distrettuali vengono pertanto uniti, il che rende necessario modificare l'articolo 33 Cost./AI e creare un nuovo articolo 3 delle disposizioni transitorie.

202

La modifica della Cost./AI è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4

Costituzione del Cantone dei Grigioni (Cost./GR)

1.4.1

Votazioni popolari cantonali del 29 gennaio 2012 e dell'11 marzo 2012

Nella votazione popolare del 29 gennaio 2012 gli elettori del Cantone dei Grigioni hanno approvato, con 20 237 sì contro 1911 no, il nuovo articolo 84 capoverso 4 della Costituzione cantonale del 14 settembre 20035 (Cost./GR) (provvedimenti cantonali volti a limitare la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese). Nella votazione popolare dell'11 marzo 2012 hanno inoltre approvato, con 45 606 sì contro 6293 no, la modifica dell'articolo 9 capoverso 2 Cost./GR (adeguamento dei motivi di esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti).

Con lettere del 14 febbraio e del 28 giugno 2012 la Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Provvedimenti cantonali volti a limitare la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese

Nuovo testo Art. 84 cpv. 4 (nuovo) 4 [Il Cantone e i comuni] Adottano misure per mantenere al livello più basso possibile la densità normativa e l'onere amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

La modifica dell'articolo 84 Cost./GR incarica i Cantoni e i Comuni di adottare provvedimenti volti a ridurre la densità normativa e l'onere amministrativo delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Si prefigge inoltre di evitare per quanto possibile nuove regolamentazioni gravose.

La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.4.3

Adeguamento dei motivi di esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti

Vecchio testo Art. 9 cpv. 2 2 Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone interdette per debolezza o infermità mentali.

5

RS 131.226

203

Nuovo testo Art. 9 cpv. 2 2 Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

Il nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti entrerà in vigore il 1° gennaio 20136. Entro questa data i Cantoni sono tenuti ad adeguare l'organizzazione della protezione dei minori e degli adulti (finora: tutele) alle esigenze del diritto federale. A causa della sua importanza il diritto di voto e di eleggibilità è disciplinato nella Cost./GR. I motivi di esclusione previsti all'articolo 9 capoverso 2 Cost./GR contengono termini che il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti non utilizza più. Per tale motivo la disposizione deve essere adeguata al nuovo diritto federale sotto il profilo terminologico.

La modifica della Cost./GR è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5

Costituzione del Cantone di Argovia (Cost./AG)

1.5.1

Votazioni popolari cantonali dell'11 marzo 2012 e del 17 giugno 2012

Nella votazione popolare dell'11 marzo 2012 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato le seguenti tre modifiche della Costituzione cantonale del 25 giugno 19807 (Cost./AG): ­

rafforzamento della scuola di base (modifica del § 29 [rubrica, cpv. 1­3 e 5] e abrogazione del § 34 cpv. 2), con 113 268 sì contro 28 627 no;

­

riforma della giustizia (nuovo § 132 cpv. 4 e 5, modifica dei §§ 61 cpv. 1 lett. e ed f, 69 cpv. 1 e 3, 82 cpv. 1 lett. h, 85, 86 cpv. 1, 96 [rubrica e cpv. 1], 97 cpv. 5 e 100 nonché abrogazione del § 99 cpv. 1 lett. c), con 115 095 sì contro 21 566 no;

­

adeguamento dei motivi di esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti (modifica del § 59 cpv. 1), con 118 848 sì contro 20 078 no.

Nella votazione popolare del 17 giugno 2012 gli elettori del Cantone di Argovia hanno inoltre approvato, con 99 984 sì contro 21 142 no, la modifica del § 51 (rubrica, cpv. 1 lett. a e b) e l'abrogazione del § 51 capoverso 1 lettere c­e Cost./AG (agricoltura e silvicoltura).

Con tre lettere del 2 aprile 2012 e una lettera del 5 luglio 2012 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

6 7

204

RU 2011 725 RS 131.227

1.5.2

Rafforzamento della scuola di base

Vecchio testo Rubrica del § 29: b) Scuole di base, scuole d'infanzia, scuole speciali, case di accoglienza § 29 cpv. 1­3 e 5 Gli enti responsabili dell'istruzione di base obbligatoria e delle scuole d'infanzia sono i Comuni o i consorzi intercomunali.

2 Il Cantone aiuta i Comuni e i consorzi intercomunali nell'adempimento di questi compiti, segnatamente remunerando gli insegnanti e i membri delle direzioni delle scuole di base e d'infanzia.

3 I Comuni e i consorzi intercomunali partecipano alle spese per il personale delle scuole di base e d'infanzia. La legge determina l'entità di questa partecipazione.

5 Esso vigila sulle scuole di base e sulle scuole d'infanzia, nonché sulle scuole speciali e sulle case di accoglienza.

1

§ 34 cpv. 2 Ogni fanciullo deve avere la possibilità di frequentare gratuitamente una scuola d'infanzia per almeno un anno.

2

Nuovo testo Rubrica del § 29: b) Scuole di base, scuole speciali, case di accoglienza § 29 cpv. 1­3 e 5 1 Gli enti responsabili dell'istruzione di base obbligatoria sono i Comuni o i consorzi intercomunali.

2 Il Cantone aiuta i Comuni e i consorzi intercomunali nell'adempimento di questi compiti, segnatamente remunerando gli insegnanti e i membri delle direzioni delle scuole di base.

3 I Comuni e i consorzi intercomunali partecipano alle spese per il personale delle scuole di base. La legge determina l'entità di questa partecipazione.

5 Esso vigila sulle scuole di base, sulle scuole speciali e sulle case di accoglienza.

§ 34 cpv. 2 Abrogato

Finora nel Cantone di Argovia la frequentazione della scuola d'infanzia era facoltativa. La Cost./AG si limitava a obbligare i Comuni a dare la possibilità a ogni fanciullo di frequentare gratuitamente una scuola d'infanzia per almeno un anno (§ 34 cpv. 2). In futuro la scuola d'infanzia sarà integrata nella scuola di base obbligatoria in quanto grado indipendente, per cui non sarà più menzionata espressamente nella Cost./AG.

La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

205

1.5.3

Riforma della giustizia

Vecchio testo § 61 cpv. 1 lett. e ed f 1 [Gli aventi diritto di voto eleggono:] e) i presidenti dei tribunali distrettuali e i giudici distrettuali; f) i giudici di pace e i loro supplenti; § 69 cpv. 1 e 3 1 Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, nei tribunali e alle cariche istituite dalla presente Costituzione gli aventi diritto di voto nel Cantone.

3 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, né membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale. Ulteriori incompatibilità sono stabilite dalla legge.

§ 82 cpv. 1 lett. h 1 [Il Gran Consiglio:] h. elegge i membri e i presidenti dei tribunali cantonali; § 85 c) Diritto di proporre nuovi oggetti I membri del Gran Consiglio, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e l'organo direttivo dei tribunali hanno il diritto di sottoporre nuovi oggetti al Gran Consiglio per deliberazione.

§ 86 cpv. 1 Per quanto la presente Costituzione non disponga altrimenti, le linee fondamentali dell'organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato o il Tribunale cantonale sono disciplinate dalla legge.

1

Rubrica del § 96: 2. Amministrazione della giustizia e direzione dei tribunali § 96 cpv. 1 L'amministrazione della giustizia è di competenza dei tribunali. Ferma restando la competenza di altre autorità, l'organo direttivo dei tribunali pianifica l'attività dei tribunali e stabilisce l'importo dei fondi loro assegnati. Rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.

1

§ 97 cpv. 5 L'organo direttivo dei tribunali può emanare un regolamento sull'organizzazione interna dei tribunali. La legge o un decreto determina lo scopo e i principi contenutistici cui si impronta il regolamento.

5

§ 99 cpv. 1 lett. c [La giurisdizione penale è esercitata da:] c) i tribunali per i minorenni;

1

§ 100 d) Tribunali amministrativi 1 La giurisdizione amministrativa è esercitata da: a. le commissioni di ricorso e di stima; b. il Tribunale delle assicurazioni; c. il Tribunale amministrativo.

2 I conflitti di competenza tra autorità amministrative e tribunali amministrativi sono decisi dal Tribunale amministrativo.

206

3

Le controversie concernenti la responsabilità del Cantone e dei Comuni, nonché delle organizzazioni o persone incaricate di compiti pubblici sono decise dal Tribunale amministrativo.

La legge può prevedere eccezioni.

Nuovo testo § 61 cpv. 1 lett. e ed f 1 [Gli aventi diritto di voto eleggono:] e) i presidenti dei tribunali distrettuali e i giudici distrettuali, eccettuati i giudici specializzati dei tribunali distrettuali; f) i giudici di pace; § 69 cpv. 1 e 3 1 Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, nei tribunali e alle cariche istituite dalla presente Costituzione gli aventi diritto di voto nel Cantone. La legge determina le eccezioni applicabili ai tribunali.

3 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, né membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale o del Tribunale della magistratura.

Ulteriori incompatibilità sono stabilite dalla legge.

§ 82 cpv. 1 lett. h 1 [Il Gran Consiglio:] h) elegge: 1. i presidenti e i membri dei tribunali competenti per l'intero territorio cantonale, eccettuati il giudice dei provvedimenti coercitivi e l'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, 2. il vicepresidente del Tribunale cantonale, 3. i membri della Direzione della magistratura aventi diritto di voto; § 85 c) Diritto di proporre nuovi oggetti 1 I membri del Gran Consiglio, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e la Direzione della magistratura hanno il diritto di sottoporre nuovi oggetti al Gran Consiglio per deliberazione.

§ 86 cpv. 1 Per quanto la presente Costituzione non disponga altrimenti, le linee fondamentali dell'organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato o la Direzione della magistratura sono disciplinate dalla legge.

1

Rubrica del § 96: 2. Amministrazione della giustizia § 96 cpv. 1 L'amministrazione della giustizia è di competenza dei tribunali. Ferma restando la competenza di altre autorità, la Direzione della magistratura pianifica l'attività dei tribunali, stabilisce l'importo dei fondi loro assegnati ed esercita la vigilanza. Rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.

1

§ 97 cpv. 5 5 La Direzione della magistratura può emanare un regolamento sull'organizzazione interna dei tribunali. La legge o un decreto determina lo scopo e i principi contenutistici cui si impronta il regolamento.

§ 99 cpv. 1 lett. c c. Abrogato

207

§ 100 d) Tribunali amministrativi 1 La giurisdizione amministrativa è esercitata da: a. il Tribunale amministrativo speciale; b. il Tribunale cantonale; c. il Tribunale della magistratura.

2 I conflitti di competenza tra autorità amministrative e tribunali amministrativi sono decisi dalla sezione amministrativa del Tribunale cantonale.

3 Le controversie concernenti la responsabilità del Cantone e dei Comuni, nonché delle organizzazioni o persone incaricate di compiti pubblici sono decise dalla sezione amministrativa del Tribunale cantonale. La legge può prevedere eccezioni.

§ 132 cpv. 4 e 5 (nuovo) Il periodo amministrativo dei membri delle autorità di cui al § 61 cpv. 1 lett. a, c, e ed f, dei giudici specializzati dei tribunali distrettuali e dei consiglieri scolastici, che inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2016. Il periodo amministrativo successivo inizia il 1° gennaio 2017 e dura quattro anni.

5 Il periodo amministrativo delle autorità e dei collaboratori del Cantone eletti dal Gran Consiglio, che inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2018. Il periodo amministrativo successivo inizia il 1° gennaio 2019 e dura quattro anni.

4

La nuova legge sull'organizzazione giudiziaria tiene conto del nuovo diritto federale in materia di protezione dei minori e degli adulti creando le basi per i tribunali della famiglia. Istituisce inoltre il Tribunale della magistratura e la Direzione della magistratura. Il Gran Consiglio eleggerà in futuro anche i membri del Tribunale della magistratura e della Direzione della magistratura. Infine il tribunale distrettuale, il Tribunale amministrativo speciale e il Tribunale cantonale saranno organizzati in sezioni.

La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5.4

Adeguamento dei motivi di esclusione dal diritto di voto e di eleggibilità al nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti

Vecchio testo § 59 cpv. 1 1 Hanno diritto di voto i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Argovia e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.

Nuovo testo § 59 cpv. 1 1 Hanno diritto di voto i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Argovia e non sono sottoposti a curatela generale né rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento.

208

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto federale in materia di protezione degli adulti8, l'istituto giuridico dell'interdizione è soppresso. I termini «interdizione», «infermità mentale» e «debolezza mentale» non sono più utilizzati nel nuovo diritto. Di conseguenza è necessario adeguare anche il § 59 capoverso 1 Cost./AG. Condizione per l'esclusione dal diritto di voto sarà la durevole incapacità di discernimento. Saranno esclusi dal diritto di voto i cittadini svizzeri che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposti a curatela generale o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.5.5

Agricoltura e silvicoltura

Vecchio testo Rubrica del § 51: b) Agricoltura e silvicoltura § 51 cpv. 1 lett. a­e 1

[Il Cantone disciplina mediante legge:] a. la promozione di un'agricoltura produttiva, indipendente e rispettosa dell'ambiente; b. l'incentivazione di un accesso quanto ampio possibile alla proprietà per i coltivatori diretti; c. il mantenimento e la promozione delle aziende familiari sia come imprese autosufficienti sia come piccole imprese; d. l'attuazione di una gestione forestale funzionale; e. l'incentivazione della collaborazione su base cooperativa.

Nuovo testo Rubrica del § 51: b) Agricoltura ed economia forestale § 51 cpv. 1 lett. a­e 1 [Il Cantone disciplina mediante legge:] a. la promozione di un'agricoltura produttiva, sostenibile e orientata alla sicurezza dell'approvvigionamento, nonché i provvedimenti volti a conservare le basi vitali naturali e salvaguardare il paesaggio rurale; b. l'attuazione di una gestione forestale funzionale.

c. Abrogata d. Abrogata e. Abrogata

La modifica del § 51 capoverso 1 lettera a Cost./AG riassume i nuovi obiettivi della politica agricola cantonale. La nuova disposizione si prefigge di permettere all'agricoltura di affermarsi su un mercato in evoluzione e incarica il Cantone di promuovere un'agricoltura produttiva, sostenibile e orientata alla sicurezza dell'approvvigionamento. In primo piano vi sono inoltre la salvaguardia del paesaggio rurale e la conservazione delle basi vitali naturali.

8

RU 2011 725

209

La modifica della Cost./AG è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità al diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Soletta, Basilea Campagna, Appenzello Interno, dei Grigioni e di Argovia rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per conferire la garanzia alle costituzioni cantonali. Essa decide di conferire la garanzia sotto forma di decreto federale semplice, non sottostante a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).

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