Legge federale Disegno sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 95 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 gennaio 20132, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

La presente legge intende contribuire a: a.

salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;

b.

realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;

c.

preservare la neutralità svizzera;

d.

garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario.

Art. 2

Campo di applicazione

La presente legge si applica alle persone fisiche, alle persone giuridiche e alle società di persone (imprese) che:

1

1 2

a.

forniscono dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero;

b.

forniscono in Svizzera prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata fornita all'estero;

c.

costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime;

d.

controllano dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all'estero oppure che fornisce in Svizzera o all'estero prestazioni connesse con queste ultime.

RS 101 FF 2013 1505

2012-2320

1581

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Essa si applica alle persone al servizio di un'impresa assoggettata alla presente legge.

2

3 Essa si applica inoltre alle autorità federali che impiegano un'impresa per l'esecuzione di compiti di protezione all'estero.

Art. 3

Deroghe al campo di applicazione

La presente legge non si applica alle imprese che, dalla Svizzera, forniscono una delle prestazioni di sicurezza private seguenti sul territorio che rientra nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio: 1

2

a.

protezione di persone;

b.

guardia e sorveglianza di beni e di immobili;

c.

servizio d'ordine in caso di eventi.

Non si applica inoltre alle imprese che: a.

forniscono in Svizzera una prestazione connessa con prestazioni di sicurezza private di cui al capoverso 1;

b.

costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di servizi di cui al capoverso 1 o 2 lettera a;

c.

controllano dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di servizi di cui al capoverso 1 o 2 lettera a.

Art. 4

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

3 4

prestazione di sicurezza privata, in particolare le seguenti attività fornite da un'impresa privata: 1. protezione di persone, 2. guardia e sorveglianza di beni e di immobili, 3. servizio d'ordine in caso di eventi, 4. controllo, fermo o perquisizione di persone, perquisizione di locali o contenitori nonché sequestro di oggetti, 5. guardia, custodia e trasporto di detenuti, gestione di carceri e assistenza per la gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati, 6. sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza, in quanto non sia fornito nel quadro di una partecipazione diretta alle ostilità secondo l'articolo 8, 7. gestione e manutenzione di sistemi d'arma, RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

1582

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

8.

9.

b.

c.

consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza, attività di informazione, spionaggio e controspionaggio;

prestazione connessa con una prestazione di sicurezza privata: 1. reclutamento o formazione di personale per prestazioni di sicurezza private all'estero, 2. collocamento o messa a disposizione di personale a un'impresa che offre prestazioni di sicurezza private all'estero; partecipazione diretta alle ostilità: partecipazione diretta alle ostilità all'estero che si svolgono nel quadro di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra5 nonché dei Protocolli I e II6.

Art. 5 1

2

Controllo di un'impresa

Un'impresa ne controlla un'altra se: a.

dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo di quest'ultima;

b.

ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di quest'ultima; o se

c.

può esercitare su questa un'influenza dominante su quest'ultima in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.

Una società di persone è considerata controllata se un'impresa: a.

è socio illimitatamente responsabile di tale società;

b.

quale accomandante, mette a disposizione di tale società mezzi finanziari che eccedono un terzo dei mezzi propri della società stessa; o

c.

mette a disposizione della società di persone o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che eccedono la metà della differenza tra gli attivi della società e i suoi debiti verso terzi.

Art. 6

Subappalto

L'impresa che subappalta una prestazione di sicurezza privata o una prestazione connessa con quest'ultima si assicura che il subappaltatore eserciti la sua attività entro i limiti che l'impresa stessa sarebbe tenuta a rispettare.

1

La responsabilità dell'impresa per il danno causato dal subappaltatore è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7.

2

5 6 7

RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42 e 0.518.51 RS 0.518.521 e 0.518.522 RS 220

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LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 7

Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza

Le imprese di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 3 sono tenute ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nel tenore del 9 novembre 20108.

1

Il Dipartimento al quale è subordinata l'autorità competente può decidere l'applicazione di una modifica del Codice di condotta alle fattispecie rette dalla presente legge, sempre che tale modifica non vi sia contraria.

2

Sezione 2: Divieti Art. 8 1

Partecipazione diretta alle ostilità

È vietato: a.

reclutare o formare in Svizzera personale per una partecipazione diretta alle ostilità all'estero;

b.

collocare o mettere a disposizione dalla Svizzera personale per una partecipazione diretta alle ostilità all'estero;

c.

costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un'impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per una partecipazione diretta alle ostilità all'estero;

d.

controllare dalla Svizzera un'impresa che recluta, forma, colloca o mette a disposizione personale per una partecipazione diretta alle ostilità all'estero.

È vietato partecipare direttamente alle ostilità all'estero a chi è domiciliato o ha dimora abituale in Svizzera ed è al servizio di un'impresa assoggettata alla presente legge.

2

Art. 9

Grave violazione dei diritti dell'uomo

È vietato:

8

a.

fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dal destinatario o dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;

b.

costituire, stabilire, gestire o dirigere in Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dal destinatario o dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo;

Questo documento può essere consultato all'indirizzo: www.icoc-psp.org

1584

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

c.

controllare dalla Svizzera un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private o prestazioni connesse con queste ultime, che si presume saranno utilizzate dal destinatario o dai destinatari nel quadro della commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Sezione 3: Procedura Art. 10

Obbligo di comunicazione

Le imprese che intendono esercitare una delle attività di cui all'articolo 2 capoverso 1 sono tenute a comunicare all'autorità competente in particolare le informazioni seguenti:

1

a.

natura, fornitore, mandante, destinatario e luogo d'esecuzione dell'attività prevista;

b.

personale incaricato di svolgere l'attività prevista e formazione dello stesso;

c.

panoramica sui settori d'attività dell'impresa;

d.

prova dell'adesione al Codice di condotta;

e.

identità di tutte le persone responsabili dell'impresa.

L'obbligo di comunicazione di un'impresa di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d si estende sia alla sua attività di controllo che all'attività dell'impresa controllata.

2

L'impresa comunica senza indugio all'autorità competente qualsiasi cambiamento considerevole delle circostanze che interviene o è intervenuto dalla comunicazione di un'attività. L'autorità competente comunica immediatamente all'impresa se l'esercizio dell'attività interessata può essere continuato o no.

3

Art. 11

Obbligo di astenersi

L'impresa si astiene dall'esercizio dell'attività comunicata sino a quando riceve una notificazione o una decisione dall'autorità competente conformemente agli articoli 12­14.

1

Se vi è un interesse pubblico o privato preponderante, l'autorità competente che avvia una procedura di esame di cui all'articolo 13 può, per la durata della procedura, autorizzare eccezionalmente l'esercizio dell'attività comunicata.

2

Art. 12

Notificazione dell'autorità competente

L'autorità competente notifica all'impresa entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione se, a quel momento, l'attività comunicata dà adito all'avvio della procedura di esame.

1585

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 13 1

Procedura di esame

L'autorità competente avvia una procedura di esame se: a.

vi sono indizi secondo cui l'attività comunicata potrebbe essere contraria agli obiettivi di cui all'articolo 1;

b.

dalla notificazione secondo l'articolo 12 le circostanze relative a un'attività comunicata sono cambiate in maniera considerevole;

c.

viene a conoscenza di un'attività che non è stata comunicata;

d.

viene a conoscenza di una violazione del diritto svizzero o del diritto internazionale.

Se l'autorità competente viene a conoscenza di un'attività che non è stata comunicata, informa l'impresa dell'avvio della procedura di esame e la invita a prendere posizione entro dieci giorni. L'articolo 11 capoverso 1 si applica per analogia.

2

3

L'autorità competente consulta le autorità interessate.

4 L'autorità

competente notifica all'impresa l'esito della procedura di esame entro 30 giorni. Se necessario, tale termine può essere prorogato.

Art. 14

Divieto dell'autorità competente

L'autorità competente vieta interamente o parzialmente un'attività se questa è contraria agli obiettivi di cui all'articolo 1. Va esaminato in particolare se le attività seguenti sono conformi a tali obiettivi:

1

2

a.

fornitura di una prestazione di sicurezza privata a un organo, una persona o un'impresa esteri in una zona di crisi o di conflitto;

b.

fornitura di una prestazione di sicurezza privata o di una prestazione connessa con quest'ultima che può servire a organi o persone per commettere violazioni dei diritti dell'uomo;

c.

sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza estere;

d.

fornitura di una prestazione nell'ambito delle conoscenze specialistiche militari connessa con una prestazione di sicurezza privata;

e.

fornitura di una prestazione di sicurezza privata o di una prestazione connessa con quest'ultima che può servire a gruppi terroristici o a una organizzazione criminale;

f.

costituzione, stabilimento, gestione, direzione o controllo di un'impresa che fornisce una prestazione di cui alle lettere a­e.

L'autorità competente vieta interamente o parzialmente un'attività se l'impresa: a.

ha commesso in passato violazioni gravi dei diritti dell'uomo e non ha preso misure adeguate per garantire che simili violazioni non si riproducano;

b.

impiega personale che non dispone della formazione necessaria per esercitare l'attività prevista;

1586

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

c.

non osserva le disposizioni del Codice di condotta.

L'autorità competente vieta a un'impresa di subappaltare a terzi la fornitura di una prestazione di sicurezza privata o una prestazione connessa con quest'ultima se il subappaltatore non rispetta i limiti di cui all'articolo 6 capoverso 1.

3

Art. 15

Autorizzazione eccezionale

Il Consiglio federale può, se vi è un interesse superiore dello Stato chiaramente preponderante, autorizzare eccezionalmente un'attività non prevista dall'articolo 8 o dall'articolo 9 e che sarebbe da vietare secondo l'articolo 14.

1

2

L'autorità competente sottopone al Consiglio federale i casi da valutare.

3

Il Consiglio federale determina le misure di controllo necessarie.

Art. 16

Coordinamento

Se una fattispecie sottostà al campo di applicazione della presente legge e a quello della legge federale del 13 dicembre 19969 sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 199610 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 22 marzo 200211 sugli embarghi, le autorità interessate determinano l'autorità incaricata del coordinamento delle procedure.

1

L'autorità incaricata del coordinamento si accerta che le procedure si svolgano nel modo più semplice possibile e garantisce che gli esiti delle stesse siano comunicati all'impresa entro i termini legali.

2

Art. 17

Emolumenti

Il Consiglio federale disciplina, conformemente al principio della copertura dei costi, la riscossione degli emolumenti per:

1

a.

la procedura d'esame secondo l'articolo 13;

b.

i divieti pronunciati secondo l'articolo 14;

c.

i controlli secondo l'articolo 19.

Per il rimanente si applica l'articolo 46a della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

9 10 11 12

RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231 RS 172.010

1587

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Sezione 4: Controllo Art. 18

Obbligo di collaborare

Le imprese di cui all'articolo 2 forniscono all'autorità competente tutte le informazioni e i documenti necessari all'esame delle attività assoggettate alla presente legge.

Art. 19

Competenze di controllo dell'autorità

Se l'impresa tenta di influenzare l'autorità competente o non ottempera all'obbligo di collaborare e se tutti i tentativi dell'autorità competente di ottenere le informazioni o i documenti necessari sono stati vani, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 13 capoverso 1, effettuare i controlli seguenti:

1

a.

ispezione dei locali dell'impresa senza preavviso;

b.

consultazione dei documenti utili;

c.

sequestro del materiale.

Per i controlli, l'autorità competente può far capo ad altre autorità federali e a organi di polizia cantonali e comunali.

2

Art. 20

Trattamento di dati personali

Per l'adempimento dei suoi compiti legali l'autorità competente è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione relativi a sanzioni o perseguimenti amministrativi o penali nonché altri dati personali.

Sezione 5: Sanzioni Art. 21

Infrazioni ai divieti legali

Chi, in violazione dell'articolo 8, esercita un'attività connessa con la partecipazione diretta alle ostilità o partecipa direttamente alle ostilità, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Chi esercita un'attività in violazione dell'articolo 9 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con un pena pecuniaria.

2

3 L'autore resta punibile in virtù del Codice penale13 o del Codice penale militare del 13 giugno 192714 se commette un reato più grave secondo questi codici.

Art. 22

Infrazioni a un divieto dell'autorità

Chi viola un divieto pronunciato in virtù dell'articolo 14, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

13 14

RS 311.0 RS 321.0

1588

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 23 1

2

Infrazioni all'obbligo di comunicare o all'obbligo di astenersi

È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chi: a.

viola l'articolo 10 omettendo di comunicare un'attività;

b.

esercita totalmente o parzialmente un'attività in violazione dell'obbligo di astenersi di cui all'articolo 11 o 39 capoverso 2.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

Art. 24 1

Infrazioni all'obbligo di collaborare

È punito con una multa fino a 100 000 franchi chi: a.

rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l'accesso ai locali di cui agli articoli 18 e 19 capoverso 1;

b.

fornisce false indicazioni.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

4

L'azione penale si prescrive in cinque anni.

Art. 25

Infrazioni commesse nell'azienda

L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo (DPA) si applica alle infrazioni commesse nell'azienda.

1

È possibile rinunciare a determinare le persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA), se:

2

a.

la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e

b.

la multa prevista per le contravvenzioni alla presente legge non eccede 20 000 franchi.

Art. 26

Scioglimento e liquidazione

Conformemente alla legge federale dell'11 aprile 188916 sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità competente può ordinare lo scioglimento o la liquidazione di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita che esercita un'attività in violazione di un divieto legale o di un divieto dell'autorità competente.

1

Nel caso di un'impresa individuale, l'autorità competente può ordinare la liquidazione della sostanza commerciale e, se del caso, la cancellazione dell'iscrizione dal registro di commercio.

2

3

L'autorità competente può incassare l'eccedente risultante dalla liquidazione.

15 16

RS 313.0 RS 281.1

1589

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 27 1

Giurisdizione e obbligo di denuncia

Le infrazioni alla presente legge sottostanno alla giurisdizione federale.

Le autorità incaricate di eseguire la presente legge sono tenute a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni di cui sono venute a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

2

Sezione 6: Assistenza amministrativa Art. 28

Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità federali e cantonali comunicano all'autorità competente le informazioni e i dati personali necessari all'esecuzione della legge.

1

L'autorità competente comunica le informazioni e i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali alle autorità seguenti:

2

a.

autorità federali e cantonali incaricate dell'esecuzione della legge;

b.

autorità cui compete l'esecuzione della legge federale del 13 dicembre 199617 sul materiale bellico, della legge del 13 dicembre 199618 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 22 marzo 200219 sugli embarghi;

c.

autorità penali nel caso di perseguimento di crimini o delitti;

d.

autorità federali e cantonali cui compete la salvaguardia della sicurezza interna;

e.

autorità federali cui competono gli affari esteri e la salvaguardia sicurezza esterna;

f.

autorità cantonali cui competono l'autorizzazione e il controllo delle prestazioni di sicurezza private.

Art. 29

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e autorità estere

L'autorità competente può chiedere ad autorità estere la comunicazione di informazioni e dati personali necessari all'esecuzione della presente legge. A tale scopo può fornire loro in particolare le indicazioni seguenti:

1

17 18 19

a.

natura, fornitore, mandante, destinatario e luogo di esecuzione dell'attività;

b.

campi di attività dell'impresa che offre prestazioni di sicurezza private all'estero e identità di tutte le persone responsabili dell'impresa.

RS 514.51 RS 946.202 RS 946.231

1590

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Se lo Stato estero accorda la reciprocità, l'autorità competente può comunicargli i dati di cui al capoverso 1, a condizione che l'autorità estera garantisca che questi:

2

a.

saranno trattati esclusivamente per scopi conformi alla presente legge; e

b.

saranno utilizzati in una procedimento penale unicamente in conformità con le disposizioni sull'assistenza giudiziaria internazionale.

Sezione 7: Impiego di imprese di sicurezza da parte di autorità federali Art. 30

Compiti di protezione

La Confederazione può impiegare un'impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private per eseguire all'estero i compiti di protezione seguenti:

1

a.

protezione di persone;

b.

guardia e sorveglianza di beni e di immobili.

L'autorità federale che impiega un'impresa (autorità committente) consulta l'autorità competente conformemente all'articolo 38 capoverso 2 e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2

Art. 31 1

Requisiti delle imprese

Prima di impiegare un'impresa, l'autorità committente deve assicurarsi che questa: a.

offra le garanzie necessarie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del suo personale;

b.

abbia una buona reputazione e una pratica d'affari impeccabile, comprovate in particolare: 1. dall'adesione al Codice di condotta e dal rispetto delle sue disposizioni, 2. dalle esperienze maturate sul campo, 3. dalle referenze, o 4. dall'affiliazione a un'associazione professionale;

c.

sia solvibile;

d.

disponga di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisca il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che preveda misure disciplinari in caso di violazione;

e.

sia autorizzata a esercitare un'attività nel campo della sicurezza privata conformemente alla diritto applicabile;

f.

abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo corrispondente al rischio assunto.

2 L'autorità committente può eccezionalmente impiegare un'impresa che non ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile se:

a.

la conclusione di una simile assicurazione causerebbe spese sproporzionate alla società; 1591

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

b.

Art. 32

il rischio per la Confederazione di incorrere in una responsabilità e l'importo di eventuali risarcimenti dei danni sono considerati esigui.

Formazione del personale

L'autorità committente si assicura che il personale di sicurezza dell'impresa abbia acquisito una formazione adeguata in considerazione del compito di protezione da svolgere, del diritto internazionale e del diritto nazionale applicabili.

1

2

La formazione comprende in particolare i seguenti temi: a.

diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;

b.

uso della forza fisica e di armi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;

c.

comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;

d.

primi soccorsi;

e.

valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;

f.

lotta contro la corruzione.

L'autorità committente può eccezionalmente impiegare un'impresa che non soddisfa completamente le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 qualora nel luogo di esecuzione della prestazione non sia disponibile un'altra impresa che adempie dette esigenze e il compito di protezione non possa essere eseguito altrimenti.

3

In tal caso la durata del contratto è di al massimo sei mesi. L'autorità committente prende misure per assicurarsi che l'impresa soddisfi quanto prima le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2. Essa prevede tali misure nel contratto.

4

Art. 33

Identificabilità del personale

L'autorità committente si assicura che il personale sia identificabile nell'esercizio della sua funzione.

Art. 34 1

Equipaggiamento del personale

In linea di principio il personale non è armato.

Se la situazione all'estero esige eccezionalmente che il personale porti un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l'autorità committente lo prevede nel contratto.

2

L'autorità committente si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie secondo il diritto applicabile.

3

È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

4

1592

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 35

Coercizione di polizia e misure di polizia

Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l'impiego della coercizione e di misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 200820 sulla coercizione anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità.

1

Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.

2

È fatto salvo il diritto applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

3

Art. 36

Subappalto di un compito di protezione

È vietato subappaltare contrattualmente compiti di protezione, salvo se l'autorità committente vi ha previamente acconsentito per scritto.

Sezione 8: Informazione Art. 37 L'autorità competente allestisce ogni anno un rapporto d'attività all'indirizzo del Consiglio federale.

1

2

Il rapporto è pubblicato.

Sezione 9: Disposizioni finali Art. 38 1

2

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Disciplina in particolare: a.

le modalità della procedura di comunicazione (art. 10);

b.

il catalogo dei dati personali degni di particolare protezione nonché le categorie di dati personali trattati secondo gli articoli 20 e 28 e la loro durata di conservazione;

c.

le clausole contrattuali necessarie per l'impiego di un'impresa da parte di un'autorità federale.

Il Consiglio federale determina l'autorità competente.

Art. 39

Disposizione transitoria

Qualsiasi attività soggetta all'obbligo di comunicazione secondo la presente legge e in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della stessa va comunicata all'autorità competente entro tre mesi a partire da tale data.

1

20

RS 364

1593

LF sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Se l'autorità competente avvia una procedura di esame comunica all'impresa se questa deve provvisoriamente astenersi dall'esercitare totalmente o parzialmente l'attività comunicata.

2

Se prevede di vietare un'attività che è in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che l'impresa intende proseguire, l'autorità competente può accordare a quest'ultima un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni legali.

3

Art. 40

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1594