Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Disegno

(Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) (Trasporto di tifosi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20131, decreta: I La legge federale del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 12 cpv. 2 Il Consiglio federale determina quali persone e cose sono, per ragioni d'igiene, di sicurezza o di ordine pubblico, escluse dal trasporto o ammesse soltanto a certe condizioni.

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Art. 12a

Trasporto di tifosi a manifestazioni sportive

Un'impresa può negare o limitare il trasporto di tifosi di un club sportivo in trasferta da o per una manifestazione sportiva con corse previste dall'orario, se ha proposto al club sportivo di concludere un contratto di noleggio per il trasporto dei tifosi con corse speciali a condizioni ragionevoli, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, il prezzo del trasporto, il numero di posti, il luogo di partenza e di destinazione e gli orari di partenza.

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2 Qualora non venga concluso un contratto di noleggio, il club sportivo risponde dei danni causati dai suoi tifosi all'impresa di trasporto durante la trasferta, sempre che non sia stato possibile identificare i responsabili.

Il club sportivo può liberarsi dalla propria responsabilità se dimostra di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire danni di questa natura.

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4 Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sugli atti illeciti.

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FF 2013 6031 RS 745.1 RS 220

2013-1397

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Legge sul trasporto di viaggiatori

Art. 56 cpv. 1 Le controversie patrimoniali tra l'utente e l'impresa e le controversie di cui all'articolo 12a tra il club sportivo e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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