Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 26 luglio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010 e del 15 gennaio 20131, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2013 del 24 ottobre 2012 Art. 2

In generale

Art. 3

Adeguamento dei salari effettivi 2013

Convenzione addizionale sugli adeguamenti materiali del CNM dell'edilizia e del genio civile del 25 settembre e 24 ottobre 2012 Il CNM dell'edilizia e del genio civile è modificato come segue: Art. 8 cpv. 4

(Contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento)

Art. 41 cpv. 2

(Salari base)

Appendice 9 Salari base

1 2

FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021, 2013 547 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-1803

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Appendice 13 Convenzione addizionale «Genio civile speciale» Art. 6 cpv. 2

(Classi salariali e zone)

Appendice 17 Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo Art. 5 cpv. 2

(Classi salariali e zone salariali)

Appendice 18 Art. 1 cpv. 2 e 3 lett. a

(Disposizioni materiali)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 2 e 3 della convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

26 luglio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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