ad 11.494 Iniziativa parlamentare Partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità Parità di trattamento Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2013 Parere del Consiglio federale dell'8 marzo 2013

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dell'11 febbraio 2013 concernente l'iniziativa parlamentare «Partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità. Parità di trattamento».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 marzo 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0383

2115

Parere 1

Situazione iniziale

Secondo l'articolo 64 capoverso 7 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), l'assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità. Tuttavia, anche secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni1, le spese di cura in caso di complicazioni sopravvenute nel corso della gravidanza costituiscono spese imputabili a malattia e soggiacciono dunque all'obbligo di partecipazione ai costi da parte delle assicurate. Le donne che presentano complicazioni in gravidanza sono pertanto tenute a partecipare ai costi nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), a differenza delle donne la cui gravidanza si svolge normalmente. Questa situazione penalizza le donne che vivono una gravidanza con complicazioni.

Dal 2005, il Parlamento, con il sostegno del Consiglio federale e sulla base di formulazioni concrete proposte dall'Amministrazione, si sta adoperando per eliminare questa discriminazione.

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale rinvia al proprio parere del 9 dicembre 2005, nel quale propone di accogliere le mozioni Galladé, Häberli-Koller, Teuscher e Gutzwiller (05.3589 n, 05.3590 n, 05.3591 n e 05.3592 n), aventi un obiettivo analogo all'iniziativa oggetto del presente parere. In particolare, condivide il parere della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), secondo cui le complicazioni che possono intervenire nel corso di una gravidanza non devono essere determinanti per l'esonero dalla partecipazione ai costi per le prestazioni di maternità, in particolare perché tale esonero emana dalla volontà del legislatore di attuare una politica sociale e familiare, che non giustifica tale distinzione.

Il Consiglio federale rileva che il progetto d'atto legislativo proposto dalla CSSS-S riprende la disposizione adottata senza opposizione nel quadro dei dibattiti sul progetto di riforma concernente il Managed Care. Esso sostiene questa proposta incontestata, la cui attuazione comporterà un aumento marginale dei costi a carico dell'AOMS. Il Consiglio federale considera che tali costi supplementari siano ragionevoli a fronte della discriminazione ingiustificata operata nel diritto attualmente in vigore.

3

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale condivide la proposta della CSSS-S senza proporre modifiche.

1

Cfr. decisione del 5 settembre 2001, pubblicata in DTF 127 V 268, e decisione del 16 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004, pag. 383.

2116