Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 25 febbraio 2013; visto l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0); visti gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Hôpital du Valais (RSV), Institut Central, «Spatio-temporal analysis of serological data for the important Q fever outbreak in the Swiss alpine valley, Val de Bagnes», concernente la domanda d'autorizzazione del 28 gennaio 2013 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione Al dott. R. J. Brooke Junior, ricercatore Public Health and Infectious Diseases, Julius Centre for Health Sciences and Primary Care, University Medical Centre Utrecht, GA Utrecht, Paesi Bassi, nonché al dott. Nico T. Mutters, MD MPH, Heidelberg University Hospital, Department of Infectious Diseases, Medical Microbiology and Hygiene, Heidelberg, Germania, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la raccolta di dati non anonimizzati secondo i numeri 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione a)

Il dott. Olivier Péter, capo biologo aggiunto all'Institut Central de l'Hôpital du Valais è autorizzato a consentire ai titolari dell'autorizzazione secondo il numero 1 l'accesso alle cartelle mediche dei pazienti nei quali era stata confermata un'infezione provocata dal batterio Coxiella burnetii nel periodo in cui era scoppiata un'epidemia di febbre Q nella Val de Bagnes, nel 1983. La presente autorizzazione permette unicamente l'accesso alle cartelle mediche relative alla suddetta epidemia e non alle cartelle mediche complete dei pazienti interessati.

b)

La trasmissione di questi dati deve servire solo allo scopo menzionato al numero 3.

c)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere trasmessi unicamente per la realizzazione del progetto di ricerca «Spa2522

2013-1015

tio-temporal analysis of serological data for the important Q fever outbreak in the Swiss alpine valley, Val de Bagnes».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a proteggere i dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il capoprogetto, dott. R. J. Brooke Junior, è responsabile della protezione dei dati non anonimizzati comunicati.

6. Oneri a)

I dati personali necessari alla realizzazione del progetto di ricerca devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di accedere a dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.

d)

I risultati dello studio possono essere pubblicati solo in forma anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire ai pazienti interessati. A conclusione del progetto, un esemplare della pubblicazione deve essere consegnato alla Commissione peritale per informazione.

e)

Non può essere concesso l'accesso alle cartelle mediche delle persone che, quando erano ancora in vita, avevano rifiutato l'utilizzazione dei loro dati per la ricerca.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 323 35 80), prendere conoscenza dei considerandi della decisione presso la segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

30 aprile 2013

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, Susanna Stöhr 2523