Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno del 25 aprile 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno del 20 luglio 2011 è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 La dichiarazione di obbligatorietà generale si applica su tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura nonché del Giura bernese.

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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle costruzioni in legno (ramo carpenteria). Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:

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1 2

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costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno;

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elementi prefabbricati in legno;

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lavorazione artigianale del legname;

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produzione artigianale di strutture portanti in legno;

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produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno;

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produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno;

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produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-0964

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

Le imprese o parti di imprese che eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni non rientrano nel campo d'applicazione:

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produzione e/o vendita di legno segato;

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produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti vuoti;

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produzione e/o posa di pavimenti in legno.

Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati si applica il capoverso 2.

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili a tutti i lavoratori occupati nelle imprese o nelle parti di imprese in conformità al capoverso 2, quali apprendisti ai sensi della legge sulla formazione professionale, aiuto carpentieri, addetti alla lavorazione del legno CFP, carpentieri AFC, capisquadra, capi carpentieri, tecnici SSS del legno, ingegneri SUP del legno, maestri carpentieri, personale commerciale, stagisti in formazione e collaboratori con un impiego di breve durata, quali scolari e studenti.

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Sono esclusi i quadri iscritti nel registro di commercio come dirigenti o come mandatari e i collaboratori che, in virtù delle modalità di assunzione, detengono ampie competenze direttive e decisionali (membri della direzione). Il personale di pulizia non è assoggettato.

Le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1, come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione Paritetica Nazionale del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione e i corsi di perfezionamento (art. 51 e 53 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto.

La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

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I decreti del Consiglio federale del 1° ottobre 2007, del 20 febbraio 2009, del 6 aprile 2009, del 9 febbraio 2010, dell'11 novembre 2010, del 21 febbraio 2011, del 17 ottobre 2011 e del 6 dicembre 20125 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno sono abrogati.

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25 aprile 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2007 6815, 2009 999 2577, 2010 1283 7375, 2011 2097 7163, 2012 8587

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

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