ad 13.403 Iniziativa parlamentare Extranet. Accesso per i deputati Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale dell'8 novembre 2013 Parere del Consiglio federale del 20 novembre 2013

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale dell'8 novembre 2013 concernente l'iniziativa parlamentare «Extranet. Accesso per i deputati».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-2900

7677

Parere 1

Situazione iniziale

Secondo l'articolo 6a capoverso 1 dell'ordinanza del 3 ottobre 20031 sull'amministrazione parlamentare (Oparl), i verbali delle commissioni sono resi accessibili in un sistema informatico protetto (Extranet), per quanto tecnicamente possibile. I membri delle commissioni hanno il diritto di accedere ai verbali e ai documenti della commissione di cui sono membri e a quelli della commissione omologa dell'altra Camera (art. 6a cpv. 2 lett. a e b Oparl).

Il 2 luglio 2012 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha proposto di estendere questo accesso e di consentire a tutti i deputati di accedere ai verbali delle commissioni che non concernono l'alta vigilanza. Nel caso in cui un membro di una commissione si facesse sostituire a una seduta, l'accesso ai documenti sarebbe in tal modo garantito.

L'Ufficio del Consiglio nazionale (Ufficio N) ha trattato la proposta della CET-N e ha accettato di depositare un'iniziativa di commissione, vincolandola alla condizione che, qualora vi sia un sospetto concreto di abuso nell'accesso a Extranet, sia possibile risalire agli accessi effettuati. L'Ufficio del Consiglio degli Stati ha approvato la decisione di depositare un'iniziativa di commissione. L'8 novembre 2013 l'Ufficio N, con 7 voti contro 5, ha approvato il rapporto e il progetto all'attenzione del Consiglio nazionale. Una minoranza della Commissione propone di non entrare in materia sul progetto: a suo avviso estendere i diritti di accesso renderebbe più difficile tutelare la natura confidenziale delle deliberazioni.

Il progetto dell'Ufficio N prevede da un lato l'estensione dei diritti di accesso. I parlamentari dovranno ormai poter accedere a tutti i documenti concernenti oggetti in deliberazione che sono stati allestiti dall'entrata in servizio di Extranet, avvenuta nel 2007­2008. Il progetto offre d'altro canto l'opportunità di fissare le competenze previste nell'ordinanza del 22 febbraio 20122 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione, per quel che concerne le analisi in riferimento a persone, e in particolare quando si tratta di accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso documentato. In principio, le disposizioni della suddetta ordinanza si
applicano anche all'Assemblea federale (art. 57q cpv. 3 della legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; LOGA). Le responsabilità nel proprio settore dovranno ora essere disciplinate nella Oparl. In tal senso, bisogna tener conto del fatto che i deputati non sono integrati in una gerarchia né sono sottoposti a un'autorità superiore. Secondo la proposta dell'Ufficio N, in caso di sospetto di abuso il servizio designato dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è tenuto a richiedere il consenso della persona interessata per procedere all'analisi dei dati che la concernono. Se la persona non dà il proprio consenso, l'analisi dovrà essere autorizzata dalla Delegazione amministrativa, per quanto riguarda i deputati, e dal presidente del gruppo parlamentare interessato, per quel che riguarda i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari.

1 2 3

RS 171.115 RS 172.010.442 RS 172.010

7678

2

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ritiene che sia essenzialmente compito del Parlamento disciplinare l'accesso ai verbali delle sue commissioni. In una questione del genere preferisce pertanto esprimersi con un certo riserbo. Nel caso in esame si tratta di estendere a tutti i deputati l'accesso, per il tramite di Extranet, ai verbali delle commissioni che non riguardano l'alta vigilanza. Si tratta inoltre di definire le competenze previste nell'ordinanza del 22 febbraio 20124 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione, per quanto riguarda il settore dell'Assemblea federale.

Per il Consiglio federale è molto importante che sia garantito il carattere confidenziale dei verbali delle commissioni. Il progetto rinuncia a estendere i diritti di accesso al settore dell'alta vigilanza e il Consiglio federale se ne rallegra in modo esplicito.

Per il rimanente il Consiglio federale ritiene sproporzionato accordare a ciascun deputato l'accesso a tutti i verbali confidenziali delle commissioni affinché il supplente di un membro di una commissione possa accedere ai pochi documenti specifici di cui necessita. Per questa ragione il Consiglio federale respinge la suddetta iniziativa parlamentare.

4

RS 172.010.442

7679

7680