Decreto federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20081; visto il messaggio aggiuntivo del 23 giugno 20102; visto il messaggio aggiuntivo del 30 gennaio 20133, decreta: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Variante minima (variante principale): Art. 130 cpv. 2 Abrogato Art. 196 n. 3. cpv. 2 lett. e 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.

aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 3;

Art. 196 n. 14 cpv. 2 lett. c Abrogata Variante massima: Art. 130 cpv. 2 e 3 2

Abrogato

Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l'aliquota ridotta di 0,5 punti percentuali al massimo mediante legge federale.

3

1 2 3 4

FF 2008 6033 FF 2010 4731 FF 2013 1307 RS 101

1390

2012-2474

Semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto. DF

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e 2

Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può: e.

aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nell'articolo 130 capoversi 1 e 3;

Art. 196 n. 14 cpv. 2 lett. c Abrogata II 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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