Decisione concernente la modifica della struttura dello spazio aereo della Svizzera 2013 del 5 febbraio 2013

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Con la presente modifica, la struttura dello spazio aereo della Svizzera è definita in modo vincolante per l'anno 2013. Vengono pubblicate una nuova carta OACI 1:500 000 Svizzera 2013, 41a edizione, e una nuova carta per il volo a vela 1:300 000 Svizzera 2012, 22a edizione.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Gli utenti dello spazio aereo sono stati consultati previamente.

Conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC concernenti la struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

1. La struttura dello spazio aereo della Svizzera è modificata come segue: 1.1 Il limite inferiore della regione di controllo terminale TMA 5 Emmen viene abbassato di 500 piedi a 4500 ft/AMSL.

1.2 Alle zone di controllo (CTR) di Buochs (LSZC) e Alpnach (LSMA) viene attribuito lo statuto HX (nessun orario d'esercizio preciso). Le disposizioni esecutive relative all'utilizzazione delle zone vengono pubblicate nel Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP).

Lo statuto dello spazio aereo viene trasmesso sulla frequenza Info 134,125 MHz che ogni pilota deve ascoltare prima di attraversare tale spazio.

1.3 L'inizio della stagione del volo a vela e, di conseguenza, l'attivazione delle zone regolamentate (LS-R) per alianti vengono spostati dal 1° marzo alla prima data del ciclo AIRAC in marzo (AIRAC Date March) dell'anno in questione.

2. La modifica della struttura dello spazio aereo della Svizzera secondo il n. 1 entra in vigore il 7 marzo 2013, con durata di validità illimitata.

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2013-0364

3. I relativi dati vengono pubblicati nel Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP). Le zone sono rappresentate sulle carte aeronautiche determinanti, che sono parte integrante della presente decisione.

4. a) La presente decisione viene notificata tramite lettera raccomandata alle Forze aeree, a Skyguide e agli organi ufficiali che hanno presentato un parere.

b) La decisione viene inoltre notificata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle altre parti che hanno presentato un parere.

c) La decisione viene infine pubblicata in tedesco, francese e italiano nel Foglio federale.

Destinatari:

La presente modifica dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture, oppure tramite il sito Internet dell'UFAC (www.bazl.admin.ch).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo.

In caso di notifica personale alle parti, il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica; in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale, il giorno successivo alla pubblicazione.

Il ricorso, da presentare in duplice copia, deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante.

26 febbraio 2013

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

26 febbraio 2013

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Cancelleria federale