Legge federale sulla trasmissione della formazione svizzera all'estero

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20132, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il sostegno: a.

delle scuole svizzere all'estero;

b.

di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero.

Art. 2

Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende: a.

promuovere la trasmissione della formazione e della cultura svizzera all'estero;

b.

promuovere la formazione dei giovani svizzeri all'estero, rafforzare il loro legame con la Svizzera, nonché avvicinare i bambini e i giovani del rispettivo Paese ospitante alla Svizzera e alla sua cultura.

Sezione 2: Scuole svizzere all'estero Art. 3

Requisiti per il riconoscimento delle scuole

Il Consiglio federale riconosce il diritto al sussidio alle scuole svizzere all'estero che:

1

1 2

a.

possiedono l'autorizzazione all'insegnamento del Paese ospitante;

b.

offrono le dovute garanzie per un'esistenza duratura;

RS 101 FF 2013 4517

2012-1195

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c.

sono di utilità pubblica;

d.

esentano completamente o parzialmente dal pagamento della retta i giovani svizzeri all'estero per i quali è dimostrato che non sono in grado di pagarla;

e.

garantiscono un'istruzione politicamente e confessionalmente neutrale;

f.

contano un numero minimo adeguato di allievi;

g.

impartiscono una parte proporzionata delle lezioni in una lingua nazionale svizzera tenendo conto della diversità culturale della Svizzera;

h.

dispongono di una scuola dell'infanzia e del livello elementare e dispongono o prevedono di disporre del livello secondario I;

i.

fanno impartire le lezioni alla scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti secondo il programma didattico svizzero prevalentemente da persone con abilitazione all'insegnamento svizzera;

j.

impostano il programma didattico e l'insegnamento in modo che gli allievi possano proseguire i propri studi o la propria formazione senza grandi difficoltà sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;

k.

hanno concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero (Cantone patrocinante);

l.

fanno monitorare il proprio sistema scolastico e il proprio programma didattico dal Cantone patrocinante;

m. dispongono di uno statuto in sintonia con la presente legge;

2

n.

dispongono di un comitato di gestione composto prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera; e

o.

sono dirette da persone con abilitazione all'insegnamento svizzera.

Il Consiglio federale, prima di prendere decisioni, consulta il Cantone patrocinante.

Art. 4

Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II

L'Ufficio federale della cultura (UFC) può, d'intesa con il Cantone patrocinante, riconoscere il diritto al sussidio alla formazione generale del livello secondario II presso una scuola svizzera riconosciuta, se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a.

il livello secondario II conta un numero sufficiente di allievi tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;

b.

il livello secondario II prevede nel suo programma didattico una seconda lingua nazionale svizzera come lingua o materia d'insegnamento;

c.

il livello secondario II porta a conseguire uno dei seguenti diplomi: 1. maturità cantonale o federale, 2. baccalauréat international o baccalauréat européen, 3. certificato di scuola specializzata o maturità specializzata;

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d.

il livello secondario II porta a conseguire un certificato della formazione generale del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante.

Art. 5

Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base

L'UFC può, d'intesa con il Cantone patrocinante, riconoscere il diritto al sussidio alle offerte della formazione professionale di base presso una scuola svizzera riconosciuta con livello secondario II, se sono soddisfatti i seguenti requisiti: a.

le offerte contano un numero sufficiente di persone in formazione tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;

b.

le offerte portano a conseguire uno dei certificati seguenti: 1. attestato federale di capacità (AFC) con o senza maturità professionale, 2. certificato federale di formazione pratica (CFP);

c.

le offerte portano a conseguire un certificato riconosciuto nel Paese ospitante come certificato del livello secondario II;

d.

la scuola nel Paese ospitante trasmette nella formazione professionale di base la formazione scolastica ai sensi della legislazione svizzera sulla formazione professionale;

e.

la scuola imposta le offerte in collaborazione con associazioni professionali e imprese svizzere nel Paese ospitante.

Art. 6

Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole

L'UFC può, d'intesa con il Cantone patrocinante, riconoscere il diritto al sussidio alla filiale di una scuola svizzera riconosciuta, se: a.

la filiale fa parte, in termini organizzativi e pedagogici, della scuola riconosciuta; e

b.

è dimostrato che la filiale rappresenta, in termini economici e pedagogici, un vantaggio per la scuola riconosciuta.

Art. 7

Denominazione e identità visiva delle scuole svizzere all'estero

Solo una scuola svizzera all'estero riconosciuta ai sensi della presente legge può utilizzare la denominazione «scuola svizzera» o una designazione analoga. Questo vale anche per le traduzioni di queste denominazioni in altre lingue.

1

2 Altre scuole che utilizzano ulteriori riferimenti alla Svizzera devono soddisfare almeno i requisiti per l'utilizzazione di indicazioni di provenienza conformemente alla legge del 28 agosto 19923 sulla protezione dei marchi.

Le scuole svizzere riconosciute si presentano con un'identità visiva uniforme. Il Consiglio federale ne disciplina i dettagli.

3

3

RS 232.11

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Art. 8

Assicurazione sociale dei docenti

Le scuole svizzere riconosciute garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata.

1

Per la previdenza professionale assicura i docenti affiliati all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. Se le disposizioni dei rispettivi istituti di previdenza professionale lo consentono, queste persone possono essere assicurate in alternativa presso la cassa pensioni cantonale originaria o presso quella del Cantone patrocinante.

2

Le scuole svizzere riconosciute sono datori di lavoro ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 20 dicembre 20064 su PUBLICA e adempiono gli obblighi legislativi e regolamentari corrispondenti.

3

Il Consiglio federale disciplina la rappresentanza delle scuole svizzere nei confronti degli istituti di previdenza svizzeri, segnatamente la competenza di redigere, concludere e modificare il contratto di affiliazione con PUBLICA.

4

Art. 9

Obbligo di notifica

Le scuole svizzere riconosciute sono tenute a notificare tempestivamente all'UFC gli sviluppi concernenti i requisiti del riconoscimento.

1

Modifiche dello statuto che concernono i requisiti del riconoscimento devono essere notificate all'UFC prima della decisione definitiva.

2

Art. 10

Natura, entità e commisurazione degli aiuti finanziari

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa annualmente alle scuole svizzere riconosciute aiuti finanziari forfettari alle spese d'esercizio.

1

2

L'ammontare degli aiuti finanziari dipende: a.

dall'effettivo di allievi e persone in formazione;

b.

dal numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera;

c.

dal numero di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera (calcolato in equivalenti a tempo pieno) per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi;

d.

dal numero di lingue d'insegnamento che sono lingue nazionali svizzere ma non, allo stesso tempo, lingue del Paese ospitante.

Il numero di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi dipende dai criteri di cui al capoverso 2 lettere a e b.

3

4

RS 172.222.1

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Per i docenti senza abilitazione all'insegnamento svizzera possono essere erogati sussidi, se:

4

a.

il Paese ospitante prescrive l'assunzione di docenti locali; o

b.

il Cantone patrocinante ritiene che l'impiego di tali docenti sia giustificato per fondate ragioni pedagogiche.

Il Consiglio federale stabilisce le basi di commisurazione e le aliquote di sussidio secondo i criteri indicati nei capoversi 2-4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.

5

All'inizio dell'anno scolastico, le scuole devono trasmettere all'UFC la documentazione necessaria per la commisurazione dei sussidi.

6

Art. 11

Indennità straordinarie per le scuole minacciate

La Confederazione può assegnare temporaneamente indennità straordinarie alle scuole svizzere riconosciute minacciate nella loro esistenza a causa di circostanze particolari o eventi eccezionali.

Art. 12

Cessione di immobili

Il Consiglio federale può cedere immobili di proprietà della Confederazione gratuitamente o a condizioni preferenziali a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni da esse istituite.

1

Per la cessione la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi.

2

3

Il contratto di cessione è vincolato agli oneri seguenti: a.

l'immobile dev'essere utilizzato come sede della scuola svizzera; e

b.

il ricavato di una successiva alienazione dev'essere destinato a scuole svizzere riconosciute.

Art. 13

Revoca del riconoscimento, oneri

Se una scuola svizzera riconosciuta non soddisfa più i requisiti del riconoscimento ai sensi della presente legge, il Consiglio federale le revoca il riconoscimento. Se sussistono possibilità fondate che la scuola sia di nuovo in grado di soddisfarli in un prossimo futuro, il Consiglio federale può rinunciare a revocarle il riconoscimento vincolandola in questo caso a oneri.

1

Se i requisiti del riconoscimento di cui agli articoli 4-6 non sono più soddisfatti, l'UFC applica il capoverso 1 per analogia.

2

3 Il Cantone patrocinante è previamente consultato. Ha il diritto di proporre la revoca del riconoscimento o di vincolarlo a oneri.

5

RS 616.1

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Sezione 3: Altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero Art. 14

Forme e requisiti

La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, sostenere enti svizzeri o enti a partecipazione svizzera attivi ai sensi dell'articolo 2.

1

2

Il sostegno può essere fornito segnatamente mediante aiuti finanziari per: a.

le spese di retribuzione di persone con abilitazione all'insegnamento svizzera, in particolare per l'insegnamento di materie legate alla Svizzera, delle lingue nazionali svizzere e nella formazione professionale di base;

b.

la trasmissione della formazione e della cultura svizzera, segnatamente corsi nelle lingue nazionali svizzere;

c.

l'acquisto di materiale didattico;

d.

la consulenza, l'assistenza e il sostegno ai giovani svizzeri all'estero che seguono una formazione professionale o studi in Svizzera;

e.

la fondazione e lo sviluppo di nuove scuole.

Il sostegno della Confederazione di cui al capoverso 2 lettere a-c presuppone l'adempimento dei seguenti requisiti:

3

a.

l'ente responsabile fornisce una prestazione propria commisurata;

b.

l'offerta denota la presenza di un effettivo adeguato di allievi o di persone in formazione;

c.

l'offerta denota la presenza di un numero adeguato di allievi o di persone in formazione di cittadinanza svizzera;

d.

la formazione promossa è politicamente e confessionalmente neutrale;

e.

è dimostrato che l'offerta non genera profitti.

Per le offerte nella formazione professionale di base valgono inoltre le seguenti condizioni:

4

a.

devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5;

b.

l'ente responsabile deve avere concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero.

Per ottenere un sostegno della Confederazione di cui al capoverso 2 lettera e, l'ente responsabile deve:

5

a.

dimostrare di essere in grado di finanziare almeno per metà la fondazione e lo sviluppo di una scuola;

b.

rendere verosimile che la scuola soddisferà nel prossimo futuro i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 1.

La Confederazione aiuta gli enti responsabili a trovare un Cantone patrocinante per le offerte impostate a lungo termine che rendono opportuna o richiedono una consulenza pedagogica.

6

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Art. 15

Entità e commisurazione degli aiuti finanziari

L'ammontare degli aiuti finanziari di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a-c è stabilito in funzione:

1

a.

dell'effettivo di allievi o persone in formazione;

b.

del numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera;

c.

delle prestazioni proprie dell'istituto richiedente.

Il Consiglio federale disciplina la commisurazione dei sussidi e la presentazione delle domande.

2

Art. 16

Assicurazione sociale dei docenti

Per l'assicurazione sociale dei docenti, alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 lettera a, si applica per analogia l'articolo 8 della presente legge.

Sezione 4: Cooperazione e cura delle relazioni Art. 17 Le scuole svizzere riconosciute e gli enti responsabili di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero curano le relazioni reciproche.

1

Coordinano le loro esigenze nei confronti del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e delle altre autorità in Svizzera.

2

3

Collaborano con le rappresentanze svizzere competenti.

4

Curano i contatti con i loro ex allievi.

Sezione 5: Finanziamento Art. 18 L'Assemblea federale autorizza, mediante decreto federale semplice, il limite di spesa quadriennale per il sostegno della trasmissione della formazione svizzera all'estero.

Sezione 6: Cantoni patrocinanti Art. 19 1 I Cantoni patrocinanti assumono la vigilanza pedagogica delle scuole svizzere riconosciute e della loro formazione generale del livello secondario II, delle offerte formative nella formazione professionale di base e delle filiali di scuole.

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Per le scuole svizzere riconosciute che essi assistono e per le altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero assumono segnatamente i compiti seguenti:

2

a.

consulenza e assistenza specialistica e garanzia della qualità;

b.

fornitura di materiale didattico a condizioni vantaggiose;

c.

scambio di informazioni con le scuole assistite;

d.

promozione degli scambi di allievi, persone in formazione e docenti;

e.

aiuto nella selezione e nella formazione continua dei docenti;

f.

consulenza ai docenti rientrati in Svizzera nell'ambito del reinserimento professionale.

I Cantoni patrocinanti si adoperano affinché i docenti con abilitazione all'insegnamento svizzera residenti all'estero conservino l'affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di origine.

3

Sezione 7: Esecuzione Art. 20 1

Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

L'esecuzione della presente legge compete al DFI, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

2

Art. 21

Commissione per la trasmissione della formazione svizzera all'estero

Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la trasmissione della formazione svizzera all'estero (CFSE).

1

2

La CFSE è l'organo consultivo del DFI nell'esecuzione della presente legge.

Art. 22

Confederazione e Cantoni patrocinanti

L'esecuzione della presente legge incombe alla Confederazione, salvo espressa competenza dei Cantoni patrocinanti.

1

2

Le rappresentanze svizzere partecipano all'esecuzione.

Sezione 8: Rimedi giuridici Art. 23 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

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Sezione 9: Disposizioni finali Art. 24

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 9 ottobre 19876 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) è abrogata.

Art. 25

Disposizioni transitorie

Le scuole, incluse la loro formazione generale del livello secondario II e le filiali di scuole, riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.

1

Il passaggio dai sussidi in virtù del diritto previgente agli aiuti finanziari in virtù della presente legge è realizzato gradualmente in tre anni dal momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l'ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nel corso di tre anni in tre tappe equivalenti.

2

3 Le scuole svizzere riconosciute sono considerate datori di lavoro competenti per i beneficiari di rendite:

a.

loro affiliati; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, superstiti e invalidità della previdenza professionale abbia iniziato a decorrere presso PUBLICA prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le scuole svizzere riconosciute sono parimenti considerate datori di lavoro competenti qualora una rendita di invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità, risalga a prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4

Art. 26 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato il ..., l'articolo 18 entra in vigore il 1o gennaio 2016. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle ulteriori disposizioni della presente legge.

3

6

RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437

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