Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 16 luglio 2013; visto l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0); visti gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Ospedale Universitario di Zurigo, Clinica di ginecologia, progetto «Outcome bei fetaler Gehirnkammererweiterung im Schwangerschaftsultraschall», concernente la domanda del 21 giugno 2013 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Adeguamento Il numero 1 lettera b) del dispositivo dell'autorizzazione particolare del 26 luglio 2012 è sostituito con il testo seguente: Alla dr. med. Alice Winkler, Clinica di neonatologia, Ospedale Universitario di Zurigo, alla dr. Sandra Tölle, Neurologia, e alla prof. Barbara Plecko, entrambe al Kinderspital Zurigo, Cliniche Universitarie per bambini di Zurigo, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

Per il resto il dispositivo dell'autorizzazione particolare del 26 luglio 2012 rimane identico.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

3. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché
all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il

2013-1935

5659

termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso la segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

13 agosto 2013

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Rudolf Bruppacher

5660