Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)», depositata il 20 marzo 20132; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20133, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 20 marzo 2013 «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 99a (nuovo)

Riserve auree della Banca nazionale svizzera

1

Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.

2

Esse sono depositate in Svizzera.

La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il 20 per cento.

3

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

1 2 3

RS 101 FF 2013 2481 FF 2013 8021

2013-1872

8039

Iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)». DF

Art. 197 n. 94 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera) Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

2

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

8040