Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi del 20 giugno 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del 19 aprile 2011 è conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili ai datori di lavoro (imprese e i reparti di imprese) attivi nella posa di ponteggi, nonché ai datori di lavoro che offrono tribune, palcoscenici e altre strutture portanti temporanee costruite con ponteggi e simili per manifestazioni sportive e culturali (cosiddetto ramo «events»). Sono altresì assoggettati i datori di lavoro attivi nel montaggio di reti di sicurezza.

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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori e agli apprendisti delle imprese di cui al capoverso 2. Ne sono esclusi il personale amministrativo e il personale che esercita una funzione dirigente superiore.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 2 e 2.1 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro qualora lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-1591

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2013 con effetto sino al 31 marzo 2015.

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I decreti del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009, del 24 ottobre 2011, del 29 marzo 2012 e del 13 dicembre 20123 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi sono abrogati.

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20 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2009 793 1365, 2011 7667, 2012 4115 8605

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