Decisione concernente una modifica della struttura dello spazio aereo svizzero per gli addestramenti dei velivoli PC-21 delle Forze aeree del 9 agosto 2013

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Oggetto:

Per gli addestramenti dei velivoli PC-21 delle Forze aeree è istituita la zona regolamentata «Speer». A condizione che sia attiva, all'interno di questa zona sono vietati i voli con aeromobili civili effettuati secondo le regole del volo a vista. Fanno eccezione i voli di ricerca e di salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS), che sono ammessi a condizione di rispettare le procedure fissate.

Basi giuridiche:

Secondo l'articolo 8a della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

I ricorsi contro le decisioni dell'UFAC che definiscono la struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo (cfr. art. 8a cpv. 2 LNA).

Contenuto della decisione:

1.

La struttura dello spazio aereo svizzero è modificata come segue: Istituzione di una zona regolamentata ­ LS-R3 «Speer»

1.1 I limiti laterali della zona regolamentata sono fissati come segue: LS-R3 «Speer» N471122.755 / E0090301.305 N470252.959 / E0090410.045 N470257.179 / E0092905.658 N471838.551 / E0093458.915

5664

2013-1946

N471845.486 / E0091814.662 N471624.757 / E0090933.983 1.2 Limiti verticali Limite inferiore: livello di volo (FL) 100 Limite superiore: livello di volo (FL) 130 1.3 Attivazione a) La zona regolamentata LS-R3 Speer può essere attivata durante le ore del servizio di volo militare, ossia da lunedì a venerdì, dalle ore 07.30 alle 12.05 nonché dalle ore 13.15 alle 17.05 (ora locale). Gli esatti orari giornalieri di attività della zona sono comunicati al più tardi il giorno prima per mezzo di un NOTAM (Notice to Airmen). Tali orari sono inoltre resi noti anche sul Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS).

b) Nei mesi di luglio e agosto la zona regolamentata non può essere attivata durante sei settimane consecutive (pausa estiva). All'inizio di ogni anno le Forze aeree comunicano all'UFAC le date delle pause estive.

c) Nella media annuale la zona regolamentata può essere attivata durante al massimo 50 giorni o 100 mezze giornate.

1.4 Condizioni di utilizzazione a) All'interno delle zone regolamentate attive sono vietati i voli con aeromobili civili effettuati secondo le regole del volo a vista. I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti sono ammessi previo coordinamento con i servizi di sicurezza aerea interessati, conformemente alle procedure fissate.

b) I voli effettuati secondo le regole del volo strumentale sono ammessi previo coordinamento con i servizi di sicurezza aerei interessati, conformemente alle procedure fissate, a condizione che le attività di addestramento lo consentano.

2.

È preso atto dello scritto del febbraio 2013 del comandante delle Forze aeree relativo alla riduzione delle emissioni foniche dei PC-21 a elica. Due volte all'anno le Forze aeree informano l'UFAC riguardo all'evoluzione in corso in quest'ambito.

3.

La modifica della struttura dello spazio aereo svizzero secondo il n. 1 entra in vigore con effetto immediato ed è di durata indeterminata.

5665

4.

Le relative annotazioni nel Manuale d'informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication, AIP) vengono pubblicate tramite aggiunta al VFRManual e all'AIP. Le zone sono rappresentate sulle carte aeronautiche, che sono parte integrante della presente decisione.

5.

Non sono riscosse tasse.

6.

a) La presente decisione viene notificata mediante raccomandata con avviso di ricevuta alle Forze aeree e alla Fondazione WWF Svizzera, sezioni di San Gallo, Appenzello e Glarona.

b) La presente decisione è trasmessa per posta semplice ai seguenti destinatari: ­ Governo del Cantone di Appenzello Esterno ­ Governo del Cantone di Appenzello Interno ­ Governo del Principato del Liechtenstein ­ Governo del Cantone di San Gallo ­ Governo del Cantone di Glarona ­ Federazione svizzera di volo a vela ­ Segelfluggruppe Bad-Ragaz ­ Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) ­ Aeroclub Svizzera ­ Skyguide, Case postale 796, 1215 Genève 15 c) La decisione viene pubblicata in tedesco, francese e italiano nel Foglio federale.

d) La decisione può inoltre essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione sicurezza delle infrastrutture.

Destinatari:

La presente modifica dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo.

Il termine di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica in caso di notifica personale alle parti e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi

5666

di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

9 agosto 2013

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

5667

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

13 agosto 2013

5668

Cancelleria federale