Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Disegno

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20131, decreta: I La legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue: Titolo Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1, rubrica, nonché lett. c Oggetto La presente legge disciplina la pubblicazione: c.

di altri testi connessi con la legislazione.

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 1a

Pubblicazione in linea

La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubblicazione).

1 2

FF 2013 6069 RS 170.512

2013-1221

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 3, rubrica (concerne soltanto il testo francese) nonché cpv. 1 e 3 1

Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: a.

i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d Cost.;

b.

gli altri trattati e le risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.

3

Art. 4, rubrica, nonché lett. c Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali Nella RU sono pubblicati: c.

Art. 5

i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).

Pubblicazione mediante rimando

I testi di cui agli articoli 2­4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

1

a.

concernono solo una cerchia ristretta di persone;

b.

sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;

c.

devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o

d.

una legge federale o un'ordinanza dell'Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU.

I testi di cui agli articoli 2­4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

2

3

Sono applicabili gli articoli 6­10 e 14.

Art. 6

Eccezioni all'obbligo di pubblicazione

Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali.

1

Se tali atti prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.

2

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 7

Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria

I testi di cui agli articoli 2­4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.

1 2

I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d'entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l'entrata in vigore.

Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell'entrata in vigore (pubblicazione urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l'efficacia.

3

Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

4

Art. 9 Abrogato Art. 10

Rettifiche formali

La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati:

1

a.

in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell'Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;

b.

in trattati e risoluzioni internazionali: d'intesa con le parti contraenti.

D'intesa con la Commissione di redazione delle Camere federali, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al momento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell'Assemblea federale. La rettifica di altri errori negli atti normativi dell'Assemblea federale è retta dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento.

2

Art. 11

Contenuto

La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato: a.

dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono norme di diritto concernenti l'approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e

b.

delle costituzioni cantonali.

Art. 12 cpv. 3 Abrogato

3

RS 171.10

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Art. 13 cpv. 1 lett. b, c e fbis nonché cpv. 2 1

Nel Foglio federale sono pubblicati: b.

i rapporti e i progetti delle commissioni delle Camere federali per atti normativi dell'Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale;

c.

Abrogata

fbis. le istruzioni del Consiglio federale; 2

Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: a.

rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1;

b.

decisioni e comunicazioni del Consiglio federale;

c.

decisioni, istruzioni e comunicazioni dell'Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all'Amministrazione federale.

Titolo prima dell'art. 13a

Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione Art. 13a 1

Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati: a.

i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;

b.

i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 20054 sulla consultazione;

c.

le versioni previgenti dei testi del diritto federale;

d.

le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese.

2 Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.

Art. 14, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 46 Lingue dei testi pubblicati Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all'articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all'articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre le lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che:

2

4

RS 172.061

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

La traduzione dei documenti da porre in consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione5.

4

La pubblicazione di testi in romancio è retta dall'articolo 11 della legge del 5 ottobre 20076 sulle lingue.

5

I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.

6

Art. 15

Versione determinante

Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali di cui all'articolo 4 lettera c è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.

1

2

È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.

La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

3

Art. 16

Versione stampata

I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in forma stampata.

1

Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione.

2

Il Consiglio federale definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata di testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché i luoghi in cui depositarli.

3

Art. 16a

Sicurezza dei dati

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

Art. 16b

Protezione dei dati

Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali; possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19927 sulla prote-

1

5 6 7

RS 172.061, 172.061.1 RS 441.1 RS 235.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

zione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.

I testi contenenti dati personali non devono rimanere pubblicamente accessibili in linea o contenere informazioni più di quanto sia giustificato dal loro scopo.

2

Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali nell'ambito della pubblicazione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.

3

Art. 17 Abrogato Art. 18

Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare: a.

i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e

b.

gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).

Art. 19

Emolumenti

La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo l'articolo 18 sono gratuite.

1

Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi o di altri dati secondo la presente legge.

2

Inserire prima del titolo della sezione 6 Art. 19a

Terzi offerenti

Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Inserire dopo il titolo della sezione 6 Art. 19b 1

Esecuzione

La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.

Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.

2

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento Art. 58 cpv. 4 4 La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modificano il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 20049 sulle pubblicazioni ufficiali.

2. Legge del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 48a cpv. 2 Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell'articolo 6 della legge del 18 giugno 200411 sulle pubblicazioni ufficiali.

2

3. Legge federale del 28 settembre 195612 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Art. 14 cpv. 1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

1

8 9 10 11 12

RS 171.10 RS 170.512 RS 172.010 RS 170.512 RS 221.215.311

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197913 Art. 116 cpv. 4bis 4bis Se la decisione non può essere debitamente notificata, è da considerarsi tale anche senza pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

a.

il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b.

una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;

c.

il destinatario o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

Art. 125a

Pubblicazione

1

La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

2

a.

il luogo di dimora dell'accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b.

una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;

c.

l'accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all'estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 154 cpv. 3 3

Alla pubblicazione della sentenza si applica l'articolo 125a.

5. Legge del 13 dicembre 200214 sulla formazione professionale Art. 19 cpv. 4 Abrogato

6. Legge del 5 ottobre 200715 sulle lingue Art. 10 cpv. 1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto

1

13 14 15

RS 322.1 RS 412.10 RS 441.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 200416 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

7. Legge federale del 24 marzo 200617 sulla radiotelevisione Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b La SSR e le emittenti con una concessione secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera a o l'articolo 43 capoverso 1 lettera a devono:

1

b.

16 17 18

informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200418 (LPubl) sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati urgentemente tramite pubblicazione straordinaria secondo l'articolo 7 capoverso 4 LPubl.

RS 170.512 RS 784.40 RS 170.512

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