Termine di referendum: 13 luglio 2013

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) Modifica del 22 marzo 2013 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre 20121; visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 20122, decreta: I La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 37 cpv. 1 lett. a e bbis 1

I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se: a.

la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d'acqua);

bbis. l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;

1 2 3 4

FF 2012 8271 FF 2012 8279 RS 814.20 RS 721.100

2012-2631

2123

Legge federale sulla protezione delle acque

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 aprile 20135 Termine di referendum: 13 luglio 2013

5

FF 2013 2123

2124