13.037 Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale riveduta tra la Svizzera e gli Stati Uniti del 15 maggio 2013

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America, firmata il 3 dicembre 2012.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013-0608

2795

Compendio L'attuale Convenzione risale al 1979 ed è stata riveduta una sola volta, nel 1988. Le Parti hanno voluto adeguarla all'evoluzione della loro legislazione nazionale e alle convenzioni concluse recentemente. Non si tratta di una modifica di fondo della Convenzione, bensì di un aggiornamento generale: i principi e le norme di base rimangono uguali. L'attuale Convenzione si è dimostrata efficace. L'aggiornamento delle sue disposizioni migliorerà il coordinamento tra i sistemi di sicurezza sociale dei due Stati e fornirà maggiore chiarezza giuridica.

Tanto l'attuale Convenzione quanto il progetto di revisione della stessa sono in linea con gli accordi conclusi finora dalla Svizzera e riflettono i principi generali applicati nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, in particolare le disposizioni sulla parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, il versamento all'estero delle rendite, il computo dei periodi di assicurazione, l'assoggettamento giuridico dei lavoratori e l'assistenza amministrativa reciproca. La Convenzione interessa l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Il messaggio presenta dapprima il contesto della revisione, per poi descrivere brevemente il sistema di sicurezza sociale degli Stati Uniti d'America e infine commentare le disposizioni modificate o introdotte dalla revisione.

2796

Messaggio 1

Situazione iniziale

La Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America attualmente in vigore è stata conclusa nel 19791 e riveduta una sola volta, nel 1988.

Nel frattempo, le legislazioni nazionali interessate dal trattato hanno subìto diversi cambiamenti e, per tenerne conto, le due Parti contraenti hanno preparato un adeguamento del testo della Convenzione. Hanno inoltre approfittato della revisione per passare in rassegna tutte le disposizioni e aggiornarle secondo il modello delle convenzioni concluse recentemente da ciascuno dei due Stati. Non si tratta dunque di una modifica di fondo della Convenzione, bensì di un aggiornamento generale: i principi e le norme di base rimangono uguali.

Per quanto riguarda la Svizzera, la principale modifica legislativa che richiede un adeguamento della Convenzione è l'introduzione, nel 2008, di un periodo assicurativo minimo di tre anni per avere diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione invalidità. L'attuale Convenzione fa ancora riferimento al termine di un anno per aprire ai cittadini statunitensi il diritto a una rendita svizzera. La Svizzera ha comunicato la modifica legislativa alle autorità statunitensi, segnalando che il termine menzionato nella Convenzione non è più applicabile: ha quindi proposto di adeguare il testo e d'introdurvi una disposizione di totalizzazione da parte svizzera. Il principio di totalizzazione è uno dei principi di base delle convenzioni internazionali sulla sicurezza sociale. Quasi tutti gli Stati, infatti, prevedono un periodo di assicurazione minimo, più o meno lungo, per dare diritto alle proprie prestazioni di sicurezza sociale: il principio di totalizzazione permette di tenere conto degli anni di assicurazione compiuti negli Stati contraenti per raggiungere il periodo minimo e facilitare la concessione delle prestazioni.

1.1

Portata della Convenzione

L'attuale Convenzione è applicata senza ostacoli. In particolare, essa permette alle imprese aventi sede in uno dei due Stati contraenti di distaccare i propri dipendenti sul territorio dell'altro Stato, consentendo loro di restare al contempo assicurati nel loro Stato d'origine. In materia di prestazioni assicurative, per esempio, la Convenzione garantisce ai cittadini svizzeri che hanno lavorato negli Stati Uniti di esportare la rendita statunitense, se lasciano questo Paese.

I dati statistici sull'applicazione della Convenzione riflettono l'importanza delle relazioni tra Svizzera e Stati Uniti: più di 5000 rendite AVS/AI vengono versate a cittadini statunitensi fuori dalla Svizzera; nel 2010, circa 800 dipendenti sono stati distaccati dalla Svizzera negli Stati Uniti in virtù della Convenzione e quindi esonerati dall'assicurazione in questo Stato.

1

RS 0.831.109.336.1; RU 1980 1671

2797

1.2

Risultati della procedura preliminare

Nell'autunno del 2008 si è svolta a Berna un'unica riunione tra esperti. Il testo del trattato è stato in seguito messo a punto per corrispondenza. La revisione ha interessato anche l'accordo amministrativo sulla sua applicazione. La Convenzione è stata firmata a Berna il 3 dicembre 2012.

Nonostante gli sforzi della delegazione svizzera, con questa revisione non è stato possibile venire incontro alle rimostranze dei cittadini svizzeri beneficiari di una rendita che percepiscono parallelamente una rendita statunitense. Il diritto nazionale degli Stati Uniti presenta un disciplinamento particolare, che prevede una riduzione dell'importo della rendita statunitense per chi beneficia contemporaneamente di un'altra rendita, basata su un periodo di assicurazione non soggetto alla sicurezza sociale degli Stati Uniti. Questa disposizione, denominata Windfall elimination provision (WEP), è stata introdotta per correggere un effetto indesiderato derivante dall'applicazione della legge nazionale. La formula per il calcolo delle rendite statunitensi è stata infatti concepita allo scopo di favorire i lavoratori con un reddito modesto rispetto a coloro che percepiscono un salario elevato, garantendo ai primi una rendita proporzionalmente più elevata. In questo modo, però, chi è soggetto all'obbligo contributivo nel sistema di sicurezza sociale statunitense solo per una parte della sua carriera professionale e compie dei periodi di assicurazione anche in un altro sistema di sicurezza sociale beneficia indebitamente dei vantaggi della formula, poiché percepisce contemporaneamente la rendita di un altro sistema (nazionale o estero). Modificando la formula di calcolo, la WEP permette di ridurre la prestazione del sistema di sicurezza sociale statunitense e di ristabilire così l'equilibrio in casi di questo genere. Questa clausola si applica alle persone beneficiarie di una rendita svizzera, poiché nel calcolo delle sue rendite di vecchiaia la Svizzera non considera i periodi di assicurazione compiuti negli Stati Uniti. Questa modalità di calcolo autonoma delle rendite svizzere è dovuta al sistema svizzero in quanto tale e non alla Convenzione; il problema dell'applicazione della WEP ai cittadini svizzeri beneficiari di una rendita non può pertanto essere risolto mediante una disposizione nella Convenzione. La Svizzera
non è il solo Stato in questa situazione: tutti gli Stati che calcolano le loro rendite senza tener conto dei periodi di assicurazione compiuti negli Stati Uniti sono confrontati con l'applicazione della clausola di cui sopra.

2

La sicurezza sociale negli Stati Uniti

2.1

Considerazioni generali

Le assicurazioni sociali statunitensi coprono i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità e sono obbligatorie per tutti i lavoratori, dipendenti e indipendenti. I contributi per i lavoratori dipendenti sono versati su base paritetica dal dipendente e dal datore di lavoro (per un importo pari al 6,2 % del salario ciascuno) e vengono prelevati sulla parte del salario annuo che non eccede i 113 700 dollari. I contributi dei lavoratori indipendenti ammontano al 12,4 per cento del loro reddito.

Le prestazioni della sicurezza sociale non sono concepite per essere l'unica fonte di reddito dei pensionati: la previdenza si fonda in gran parte sui risparmi privati e i piani di assicurazione individuale. In generale, le rendite rappresentano una percentuale del reddito medio percepito nel corso della vita attiva. Grazie a una formula di 2798

calcolo che favorisce le persone con un reddito modesto, queste ultime beneficiano di rendite proporzionalmente maggiori rispetto a chi percepisce un salario elevato.

2.2

Vecchiaia

I crediti di contribuzione sono calcolati in trimestri (quarters of coverage). Per beneficiare di una rendita di vecchiaia, un assicurato deve aver compiuto almeno 40 trimestri, il che significa aver versato generalmente contributi per almeno dieci anni.

L'età pensionabile, in precedenza di 65 anni, è gradualmente aumentata, raggiungendo i 67 anni per le persone nate dopo il 1959 e i 66 anni per quelle nate tra il 1943 e il 1959. Il pensionamento anticipato è possibile a partire dai 62 anni, con una riduzione della rendita (fino al 25 %). Attualmente l'importo massimo di una rendita di vecchiaia completa ammonta a 2533 dollari al mese.

2.3

Decesso

Se, nei tre anni precedenti il decesso, un assicurato ha versato contributi per almeno un anno e mezzo, il coniuge superstite e i figli hanno diritto a prestazioni per superstiti. Le vedove e i vedovi devono però soddisfare determinate condizioni, ossia avere a carico figli minorenni o disabili oppure aver raggiunto una certa età al momento del decesso. L'importo delle prestazioni è calcolato sulla base del reddito medio del defunto.

2.4

Invalidità

Hanno diritto a prestazioni d'invalidità le persone totalmente incapaci al lavoro in seguito a un grave danno alla salute che presumibilmente durerà per almeno un anno o causerà il decesso. Il danno alla salute deve essere tale da limitare le capacità lavorative di base, come camminare, stare seduto o pensare: un'invalidità parziale non dà diritto a prestazioni. L'incapacità al lavoro è valutata in base all'età, la formazione, l'esperienza professionale e le attitudini personali. Se si ritiene che la persona sia in grado di svolgere un altro lavoro, essa non avrà diritto a prestazioni.

A seconda dell'età dell'assicurato all'insorgere dell'invalidità, è richiesta una determinata durata di contribuzione nel periodo precedente l'evento assicurato. Per esempio, una persona di 31 anni deve aver versato contributi per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni. L'importo delle prestazioni è calcolato sulla base del reddito medio dell'assicurato.

Nel caso di figli minorenni, le prestazioni d'invalidità sono versate da un sistema di sicurezza sociale supplementare finanziato dai poteri pubblici, a condizione che il reddito della famiglia non superi determinati limiti.

2799

3

Commento ai singoli articoli della Convenzione

3.1

Osservazioni generali

Trattandosi di un aggiornamento, i principi di base e il funzionamento generale della Convenzione non sono stati modificati. Il testo degli articoli è stato ripreso, per quanto possibile, integralmente ed è stato modificato solo per tenere conto dei cambiamenti in ambito legislativo o per renderlo conforme alle convenzioni concluse recentemente dai due Stati contraenti.

Come l'attuale Convenzione, il trattato riveduto concerne l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI) e i rami assicurativi corrispondenti del sistema di sicurezza sociale statunitense al livello federale. In linea con tutte le convenzioni, esso si fonda sui seguenti principi, che sono alla base di ogni coordinamento: parità di trattamento nella misura maggiore possibile tra i cittadini dei due Stati contraenti; disposizioni sull'assoggettamento per determinare lo Stato competente nel caso di un'attività lucrativa che interessa entrambi gli Stati; accesso facilitato alle prestazioni degli Stati contraenti, principalmente tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato ai fini dell'apertura del diritto; esportazione delle prestazioni; collaborazione amministrativa tra gli Stati.

Le novità introdotte riguardano i punti seguenti: introduzione di una disposizione di totalizzazione da parte svizzera che prevede di tenere conto dei periodi di assicurazione compiuti negli Stati Uniti, se quelli compiuti in Svizzera non sono sufficienti a dare diritto a una rendita d'invalidità; precisazione del disciplinamento sull'assoggettamento, con l'aggiunta di nuove disposizioni per le persone al servizio del Governo o alle dipendenze di un pubblico servizio, gli impiegati delle compagnie di trasporto aereo e i marinai; indennità unica per le rendite svizzere di modesta entità.

3.2

Presentazione della revisione delle disposizioni

Di seguito sono illustrate soltanto le modifiche sostanziali e le disposizioni che sono state oggetto di discussione. Per una maggiore trasparenza e una migliore leggibilità, il protocollo finale è stato soppresso e le sue disposizioni sono state integrate direttamente nella Convenzione.

3.2.1 Art. 2

Definizioni e legislazioni e disposizioni generali (Titoli I e II) Campo d'applicazione materiale

Sul modello di altre convenzioni e al fine di codificare la prassi vigente, è stato aggiunto un paragrafo 3 per confermare che gli atti legislativi che modificano le legislazioni cui si applica la Convenzione rientrano automaticamente nel campo di applicazione della medesima. Questo non concerne invece gli atti legislativi che introducono nuove prestazioni o estendono le legislazioni esistenti ad ulteriori categorie di beneficiari, salvo accordi in tal senso tra i due Stati.

2800

Art. 3

Campo d'applicazione personale

Sia l'attuale Convenzione che il trattato riveduto si applicano esclusivamente ai cittadini dei due Stati contraenti, fatta eccezione per alcune disposizioni che si applicano anche ai cittadini di altri Stati. Nella Convenzione vigente le precisazioni sull'applicazione ai cittadini di altri Stati sono sparse nei diversi articoli in questione. Le Parti hanno ritenuto più chiaro elencarli tutti all'articolo 3, cui hanno pertanto aggiunto una lettera e.

Art. 4

Parità di trattamento

La formulazione dei principi alla base di ogni trattato è stata migliorata e adeguata alle convenzioni concluse recentemente. Sul modello di altre convenzioni e al fine di codificare la prassi vigente, è stato aggiunto un paragrafo 2 per confermare che i familiari godono della parità di trattamento, a prescindere dal fatto che siano o meno cittadini di uno Stato contraente.

Gli Stati prevedono quasi sempre alcune riserve in materia di parità di trattamento.

Quelle della Svizzera, riprese dall'attuale protocollo finale, sono menzionate all'articolo 13. L'articolo 18 paragrafo 5, invece, permette agli Stati Uniti di applicare la parità di trattamento con determinate limitazioni contemplate dal loro diritto nazionale. In particolare in materia di assoggettamento, per assicurare i propri cittadini impiegati presso organizzazioni internazionali o missioni diplomatiche gli Stati Uniti hanno disposizioni specifiche che non possono essere estese a persone non statunitensi.

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

Questo articolo, presente in tutte le convenzioni, è stato aggiunto per confermare l'esportazione delle prestazioni negli Stati terzi.

Il versamento delle prestazioni sul territorio degli Stati contraenti è garantito dalla parità di trattamento: dato che la legge di ciascuno Stato garantisce il versamento delle sue rendite ai propri cittadini che risiedono sul territorio dell'altro, anche i cittadini dell'altro Stato beneficiano di questa esportazione. Il versamento in uno Stato terzo è disciplinato allo stesso modo: se uno Stato lo prevede per i propri cittadini, allora applicherà la stessa regola ai cittadini dell'altro Stato. È comunque preferibile precisare esplicitamente questa disposizione nella Convenzione.

3.2.2 Art. 7

Disposizioni sulla legislazione applicabile (Titolo III) Disposizioni sull'assoggettamento

Il principio dell'assoggettamento al luogo di lavoro (art. 7 par. 1) rimane invariato.

Lo stesso vale per il principio della disposizione sul distacco (art. 7 par. 2), che permette di mantenere l'assoggettamento alla legislazione dello Stato d'origine durante un impiego temporaneo sul territorio dell'altro Stato. Gli Stati Uniti hanno aggiunto una precisazione riguardo a una nozione di diritto statunitense per chiarire che il datore di lavoro e le sue imprese affiliate vanno considerati un'unica entità. La disposizione sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato è stata spostata nel nuovo articolo 11.

2801

La disposizione che assoggetta i lavoratori indipendenti alla legislazione dello Stato in cui risiedono rimane invariata. Questa delimitazione è importante nelle relazioni con gli Stati Uniti, poiché secondo la loro legislazione i lavoratori indipendenti considerati come residenti statunitensi sono assicurati nel sistema di sicurezza sociale degli Stati Uniti per tutte le attività lucrative svolte in qualsiasi parte del mondo.

Per i casi in cui gli Stati contemplano criteri divergenti per qualificare un'attività lucrativa come dipendente o indipendente, restano applicabili le disposizioni del punto 5A del protocollo finale, che sono state spostate nel nuovo paragrafo 5 della Convenzione.

Art. 8

Persone al servizio del Governo

Contrariamente ad altri Stati, negli Stati Uniti le autorità di sicurezza sociale non hanno la competenza per disciplinare in una convenzione bilaterale l'assoggettamento del personale delle missioni diplomatiche o consolari. Per questo motivo gli Stati Uniti non hanno potuto accogliere la proposta svizzera di disciplinare l'assoggettamento dei cittadini di uno Stato terzo al servizio delle ambasciate. La disposizione si limita dunque a far salva l'applicazione delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e a garantire l'assoggettamento alla legislazione del loro Stato d'origine alle persone al servizio del Governo inviate sul territorio dell'altro Stato.

Art. 9

Impiegati delle compagnie di trasporto aereo

Il nuovo articolo permette agli impiegati delle compagnie di trasporto aereo di evitare un doppio assoggettamento. Esso è in linea con le convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera e riflette la prassi internazionale.

Art. 10

Marinai

Il nuovo articolo permette all'equipaggio delle navi di evitare un doppio assoggettamento e consente alla Svizzera di assicurare concretamente queste persone, equiparando l'attività svolta sulla nave a un'attività esercitata sul territorio svizzero.

Art. 11

Familiari

Questa disposizione standard sulla copertura assicurativa dei familiari che accompagnano il lavoratore distaccato, ripresa dall'articolo 6 paragrafo 2, permette ai primi di rimanere assoggettati alla legislazione del loro Stato d'origine assieme al lavoratore distaccato.

Art. 12

Eccezioni

L'articolo che permette agli Stati di accordare deroghe, di comune accordo, alle disposizioni sull'assoggettamento è stato completato per riflettere meglio la prassi vigente e menziona ora esplicitamente la possibilità di prorogare il periodo di distacco.

2802

3.2.3

Disposizioni concernenti le prestazioni (Titolo IV)

Applicazione della legislazione svizzera Soppressione dell'articolo 9 dell'attuale Convenzione La 5a revisione della legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione invalidità (5a revisione AI) ha aumentato da uno a tre anni il periodo assicurativo minimo in Svizzera per avere diritto a una rendita ordinaria dell'AI. L'articolo 9, che fa riferimento al termine di un anno, deve pertanto essere soppresso. Non è necessario sostituirlo con un nuovo articolo che menzioni il periodo assicurativo minimo sia per l'AI (tre anni) che per l'AVS (un anno), dato che questi termini sono contemplati dalla legge svizzera e si applicano ai cittadini degli Stati contraenti di una convenzione in virtù del principio della parità di trattamento.

Art. 13

Eccezioni alla parità di trattamento

Generalmente, gli Stati stabiliscono alcune riserve in materia di parità di trattamento.

Nelle convenzioni da essa concluse, la Svizzera prevede sempre una riserva che concerne l'AVS/AI facoltativa nonché l'assicurazione dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione, di determinate organizzazioni internazionali o di organizzazioni private di assistenza.

L'articolo 13 riprende il punto 2 del protocollo finale con alcuni aggiornamenti: la lettera b è stata adeguata al nuovo articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 19463; è stata inoltre aggiunta una lettera c per stabilire un'eccezione per l'adesione facoltativa all'AVS/AI riservata ai funzionari internazionali di nazionalità svizzera.

Art. 14

Totalizzazione

La 5a revisione AI ha introdotto nella legislazione svizzera un periodo di assicurazione minimo di tre anni per avere diritto a una rendita d'invalidità. In base alle norme internazionali di coordinamento in materia di sicurezza sociale, uno Stato che, per accordare le sue prestazioni, prevede un periodo di assicurazione minimo superiore ad un anno deve tener conto dei periodi di assicurazione compiuti nello Stato contraente per raggiungere questo termine. In virtù della Convenzione con la Svizzera, gli Stati Uniti applicano questa totalizzazione e conteggiano i periodi assicurativi compiuti nello Stato contraente per raggiungere il termine richiesto dalla legislazione statunitense (art. 13 della Convenzione vigente e art. 18 di quella riveduta). L'articolo 14 prevede pertanto che la Svizzera tenga conto degli eventuali periodi di assicurazione compiuti negli Stati Uniti per permettere a un assicurato di raggiungere il periodo minimo di tre anni. Tale disposizione è stata inserita anche nelle convenzioni concluse recentemente, per esempio in quella con il Giappone.

Art. 15

Provvedimenti d'integrazione

Il disciplinamento dell'attuale Convenzione è mantenuto, seppur con un aggiornamento del testo e alcune precisazioni. La disposizione si rifà alle convenzioni concluse recentemente dalla Svizzera: l'accesso ai provvedimenti d'integrazione è 2 3

RS 831.20 RS 831.10

2803

facilitato per i cittadini statunitensi, ma comporta alcune deroghe al principio della parità di trattamento.

I cittadini statunitensi sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa) possono ottenere provvedimenti d'integrazione dell'assicurazione invalidità svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se dimorano in questo Stato. I cittadini statunitensi affiliati all'AVS/AI non soggetti all'obbligo contributivo (persone senza attività lucrativa tra i 18 e i 20 anni e figli minorenni) hanno diritto ai provvedimenti di cui sopra se hanno risieduto in Svizzera almeno un anno o se vi sono nati invalidi.

Art. 16

Rendite straordinarie

Anche in questo caso il disciplinamento dell'attuale Convenzione è mantenuto, seppur con un aggiornamento del testo per uniformità con le convenzioni concluse recentemente. Si tratta di una disposizione standard delle nostre convenzioni, che facilita l'accesso alle rendite straordinarie per i cittadini statunitensi. In deroga al principio della parità di trattamento, è richiesto un periodo minimo di residenza in Svizzera.

Art. 17

Indennità uniche

La Svizzera ha voluto introdurre questa nuova disposizione, presente in tutte le convenzioni concluse negli ultimi anni, per esigenze di razionalizzazione amministrativa. Le spese di gestione e quelle per i trasferimenti mensili all'estero sono proporzionalmente troppo elevate per le rendite di modesta entità. Pertanto, il versamento all'estero di una rendita di vecchiaia per un cittadino statunitense pari al massimo al dieci per cento della rendita ordinaria completa è ora sostituito da un'indennità unica pari a un valore attuariale della rendita dovuta. Se la rendita svizzera supera il dieci per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, l'assicurato può scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. A determinate condizioni, quest'ultima forma di pagamento è applicabile anche alle rendite dell'assicurazione invalidità.

Art. 18

Prestazioni degli Stati Uniti

Le disposizioni che definiscono il diritto dei cittadini svizzeri a prestazioni assicurative statunitensi rimangono invariate. Il nuovo paragrafo 5, ripreso dalle convenzioni concluse recentemente dagli Stati Uniti, si basa sui principi della parità di trattamento e dell'esportazione delle rendite e ne garantisce, per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'applicazione nel quadro del diritto nazionale.

3.2.4

Disposizioni diverse (Titolo V)

Questa parte contiene gli articoli che disciplinano la gestione amministrativa della Convenzione. Alcune di queste disposizioni standard sono state riprese integralmente dall'attuale Convenzione, altre sono state semplificate e aggiornate. L'articolo 21 sulla protezione dei dati è stato spostato dall'attuale accordo amministrativo nella Convenzione e il suo testo è stato aggiornato.

2804

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

L'unica modifica che potrà avere ripercussioni finanziarie è la nuova regola di totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti negli Stati Uniti per raggiungere il periodo di assicurazione minimo di tre anni richiesto dal diritto svizzero. Per esempio, se un assicurato ha versato contributi in Svizzera per almeno un anno (soglia minima) e adempie le condizioni che danno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità, ma non ha compiuto tre anni di assicurazione nel nostro Paese, d'ora in poi potrà far valere periodi di assicurazione compiuti negli Stati Uniti per ottenere il diritto alla rendita svizzera. Il successivo calcolo per determinare l'importo delle prestazioni è effettuato unicamente in base ai contributi effettivamente versati in Svizzera.

I dati disponibili non permettono di quantificare con precisione gli eventuali costi supplementari generati dalla totalizzazione, ma si può comunque presumere che i casi derivanti dal nuovo disciplinamento rappresenteranno costi trascurabili.

Attualmente, il numero di beneficiari di rendite AI di nazionalità statunitense è infatti modesto (128 persone). Generalmente, i cittadini statunitensi esercitano professioni con un minor rischio d'invalidità ai sensi del diritto svizzero (nozione economica) e hanno pertanto molte meno probabilità di ottenere una rendita rispetto ai cittadini di altre nazionalità.

Per quanto riguarda la Cassa svizzera di compensazione, competente per il versamento all'estero delle rendite e per determinate attività amministrative necessarie all'applicazione della Convenzione, non occorre incrementare l'effettivo del personale.

4.2

Ripercussioni sull'economia

I legami economici con l'estero sono molto importanti per la Svizzera. Il distacco di dipendenti (cosiddetti «espatriati») è necessario soprattutto per curare i contatti con i clienti, creare società all'estero, concludere contratti e realizzare progetti.

L'accertamento della situazione in materia di sicurezza sociale è di essenziale importanza. Per i cittadini svizzeri che hanno versato contributi negli Stati Uniti, la possibilità di accedere alle rendite statunitensi e di beneficiarne anche quando risiedono in Svizzera rappresenta un vantaggio considerevole. Sia l'attuale Convenzione che il trattato riveduto disciplinano questo tipo di situazioni.

4.3

Ripercussioni a livello informatico

La revisione della Convenzione non ha ripercussioni sui sistemi informatici in uso.

2805

5

Programma di legislatura

La revisione della Convenzione non è stata preannunciata né nel messaggio del 25 gennaio 20124 sul Programma di legislatura 2011 né nel Decreto federale del 15 giugno 20125 sul Programma di legislatura 2011­2015, perché non rientra tra le priorità del Consiglio federale e, data la serie di convenzioni di sicurezza sociale già concluse dalla Svizzera, si tratta di un'attività a carattere ripetitivo.

6

Aspetti giuridici

6.1

Rapporto con altre convenzioni di sicurezza sociale e con il diritto internazionale

La Convenzione riveduta è stata aggiornata secondo il modello degli accordi bilaterali conclusi recentemente dalla Svizzera. Le sue disposizioni corrispondono agli standard di coordinamento previsti dalle regolamentazioni vigenti a livello europeo e internazionale in materia di assicurazioni sociali.

6.2

Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)6, che conferisce alla Confederazione la competenza esclusiva per gli affari esteri e la autorizza a concludere accordi internazionali. L'approvazione del trattato è di competenza dell'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo, se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

La presente Convenzione riveduta è denunciabile in qualsiasi momento per la fine dell'anno civile seguente (art. 30), non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e, per la sua attuazione, non è necessario operare adeguamenti a livello di legge.

Resta da verificare se la presente Convenzione comprenda disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

(v. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento).

La Convenzione con gli Stati Uniti comprende alcune disposizioni che, sebbene contengano norme di diritto, non sono da considerarsi importanti. Gli impegni previsti dalla Convenzione sono, infatti, simili a quelli presi dalla Svizzera in altre convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali. Le convenzioni di sicurezza sociale sono trattati standard, le cui disposizioni non sono da considerarsi 4 5 6 7

FF 2012 349 FF 2012 6667 RS 101 RS 171.10

2806

fondamentali, nemmeno se contengono norme di diritto. Questi trattati seguono uno schema conforme alla politica della Svizzera in materia di convenzioni e non costituiscono decisioni di principio per la legislazione nazionale (v. Messaggio sull'approvazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Giappone8). Le convenzioni concluse recentemente presentano una struttura analoga e una portata giuridica, economica e politica simile.

Il Consiglio federale sta attualmente esaminando se questa prassi che consiste nell'escludere il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali «standard» sia conforme all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di fatto, si tratta di valutare l'opportunità di conformarsi alla nuova prassi in materia di accordi sulla doppia imposizione, che il Consiglio federale propone di sottoporre sempre a referendum facoltativo.

Dato che la revisione della Convenzione con gli Stati Uniti soddisfa le condizioni della prassi vigente in materia di referendum facoltativo, il Consiglio federale propone di non sottoporre il decreto federale a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

6.3

Procedura di consultazione

Per questo tipo di convenzione non è prevista alcuna procedura di consultazione, poiché le disposizioni della legislazione in materia non trovano applicazione. La revisione, infatti, non sottostà a referendum facoltativo, non riguarda interessi essenziali dei Cantoni e non è di ampia portata.

8

FF 2011 2397

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